Anche il Tribunale del Lavoro di Milano conferma che ai docenti immessi in ruolo in data successiva al 1° settembre 2011, ma che hanno al loro attivo almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, va applicata la “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Abbiamo sempre sostenuto che l'applicazione della clausola di salvaguardia ai lavoratori precari, pur se entrati in ruolo in data successiva al 2011, doveva essere riconosciuta in ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e anche il Tribunale del Lavoro di Milano ci ha dato piena ragione. Non appena diventeremo rappresentativi ci muoveremo perché tutti gli immessi in ruolo post 2011 con un servizio precedente a tale data possano beneficiarne e per un corretto adeguamento stipendiale per tutti i lavoratori della scuola”.
La sentenza, ottenuta grazie all'esperienza dei legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Francesca Lideo, arriva dal Tribunale del Lavoro di Milano e riconosce il diritto di una docente, immessa in ruolo nel 2012, all'integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva il diritto al gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale. Il Giudice del Lavoro di Milano, infatti, dà pieno accoglimento alle tesi patrocinate dal nostro sindacato e, proprio al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato previsto dalla normativa comunitaria, accerta e dichiara il diritto della ricorrente “alla ricostruzione della carriera, con riconoscimento della progressione economica per effetto della anzianità maturata nel corso dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con la parte convenuta, secondo le previsioni dei C.C.N.L. succedutisi nel tempo”, oltre ad accertare “il diritto della ricorrente di vedersi applicare la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. 19 luglio 2011, con conseguente riconoscimento del diritto di percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”, condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive mai riconosciute alla ricorrente e a ulteriori 1.500 Euro oltre accessori come spese di soccombenza.
“Abbiamo sempre sostenuto che l'applicazione della clausola di salvaguardia ai lavoratori precari, pur se entrati in ruolo in data successiva al 2011, doveva essere riconosciuta in ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - anche il Tribunale del Lavoro di Milano ci ha dato piena ragione. Non appena diventeremo rappresentativi ci muoveremo perché tutti gli immessi in ruolo post 2011 con un servizio precedente a tale data possano beneficiarne e per un corretto adeguamento stipendiale per tutti i lavoratori della scuola”.
L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.
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