Il sindacato ha ricevuto diverse denunce per il mancato riallineamento del servizio pre-ruolo “raffreddato” dopo sedici o più anni: è un’operazione che non avviene in automatico tramite il sistema informatico ministeriale Sidi. E dopo cinque anni sono prescritti gli arretrati.
Chi ha svolto più di quattro anni di servizio da precario e superato tra i 16 a 24 anni dall'immissione in ruolo può chiedere una consulenza a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.per conoscere la corretta posizione stipendiale. Il sindacato gli fornirà tutte le istruzioni per compilare il modello di diffida e recuperare quanto spettante prima di adire il tribunale del lavoro. Se non sono trascorsi dieci anni dall'emanazione del decreto, può ricorrere e ottenere subito il riallineamento attraverso l'immediata e integrale ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DPR 399 del 23 agosto 1988 la decurtazione di 1/3 giuridico della anzianità maturata deve essere integralmente recuperata e, conseguentemente, i dipendenti immessi in ruolo devono essere collocati nella fascia stipendiale spettante computando anche il periodo non riconosciuto ai fini giuridici all'atto della ricostruzione di carriera. In caso di inerzia o ulteriore inadempienza da parte del Miur e delle Amministrazioni competenti, anche dopo l'invio della specifica diffida elaborata dal nostro sindacato, l'Anief ha predisposto le proceduredi preadesione al ricorso per rivendicare in tribunale i propri diritti.
Sullo stipendio “risicato” dei docenti, più basso di un impiegato, spunta ora pure l’ombra dei mancati accreditamenti di tutto il servizio precedente alla loro immissione in ruolo. Si tratta del cosiddetto “riallineamento” della carriera: il servizio pre-ruolo svolto dal dipendente continua infatti ad essere valutato solo per due terzi. Ora, quel periodo eccedente i primi 4 anni di precariato all'atto della ricostruzione di carriera al compimento di un determinato anno di anzianità di servizio va totalmente riconosciuto. Solo che spesso questo non avviene.
La normativa, invece, parla chiaro: “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie”; il computo per giungere al momento in cui effettuare il riallineamento della carriera, ovviamente, deve essere effettuato calcolando anche gli anni di pre-ruolo già riconosciuti nel decreto di ricostruzione di carriera e non, come vorrebbe interpretare illegittimamente qualche amministrazione, dalla data di effettiva immissione in ruolo”.
A seguito delle numerose segnalazioni ricevute, l'Ufficio legale Anief ha predisposto specifico ricorso per ottenere il riallineamento della carriera che le Amministrazioni dovrebbero effettuare in automatico al compimento del periodo previsto dalla normativa vigente (dal 16° al 24° anno di ruolo a seconda dell'inquadramento professionale del dipendente) ed elaborato una diffida da inviare alle competenti amministrazioni in modo da rivendicare immediatamente la progressione di carriera spettante.
“Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DPR 399 del 23 agosto 1988 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - la decurtazione di 1/3 giuridico della anzianità maturata deve essere integralmente recuperata e, conseguentemente, i dipendenti immessi in ruolo devono essere collocati nella fascia stipendiale spettante computando anche il periodo non riconosciuto immediatamente ai fini giuridici all'atto della ricostruzione di carriera”. L'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 399/1988, infatti, prevede che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Non sempre, è stato accertato, le amministrazioni effettuano direttamente il riallineamento della carriera arrecando al dipendente un ulteriore danno da ritardo nell'acquisizione delle successive posizioni stipendiali. L'Ufficio Legale Anief, dunque, ha predisposto una specifica diffida per rivendicare il diritto al riconoscimento del periodo giuridico mancante nella propria carriera e, in caso di inerzia o inadempienza da parte del Miur, saranno proposti specifici ricorsi presso il competente giudice del lavoro.
Prima di inviare una diffida, chiedici una consulenza a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Anief ricorda, inoltre, che se il decreto di ricostruzione di carriera è stato emesso negli ultimi dieci anni, è possibile ricorrere per ottenere immediatamente il riallineamento senza aspettare i termini previsti dalla legge e dal contratto rivendicando l'immediato e integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera.
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