Non si fermano i successi Anief sul riconoscimento del diritto dei docenti immessi in ruolo dopo il 2011 a vedersi riconosciuto il gradone stipendiale 3-8 applicato solo ai docenti già in ruolo. Dal sud al nord Italia i tribunali sono concordi: la “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL del 4 agosto 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”, molto più favorevole rispetto alle nuove previsioni stipendiali, va applicata anche a chi prestava servizio da precario, nonostante quanto stabilito nella contrattazione firmata da CISL, UIL, Snals e Gilda nel 2011. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Avevamo ragione noi e i tribunali stanno confermando che la contrattazione è illegittima se lede i diritti dei lavoratori precari e li discrimina in aperta violazione della normativa comunitaria. Non appena diventeremo rappresentativi ci impegneremo perché tutte le discriminazioni vengano superate e faremo in modo che gli accordi contrattuali siano davvero rispettosi dei diritti di tutti i lavoratori”.
Le sentenze, ottenute negli ultimi mesi grazie all'esperienza dei legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Tiziana Sponga che hanno come sempre coordinato con esperienza i nostri legali di riferimento sul territorio, arrivano dai Tribunali del Lavoro di Milano, straordinario successo ottenuto dall'Avv. Francesca Lideo, Trapani, sentenza piana ed esaustiva ottenuta grazie al sempre ottimo patrocinio dell'Avv. Giuseppe Massimo Abate, Trieste, che emana una sentenza impeccabile ottenuta grazie alla consolidata competenza dell'Avv. Mirella Pulvento e Vicenza dove l'Avv. Maria Maniscalco sa come sempre travolgere il Ministero in tribunale con ben tre sentenze di pieno accoglimento e riconoscono il diritto dei docenti entrati in ruolo dopo il 1° settembre 2011, all'integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e all'applicazione, equiparando tutto il servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente al 4 agosto 2011 che riconosceva il diritto al gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale.
I Giudici del Lavoro, infatti, danno piena ragione a quanto da sempre sostenuto dall'Anief e, proprio al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato previsto dalla normativa comunitaria e, in particolare, dalla Direttiva 1999/70/CE e dall'allegato Accordo Quadro, disapplicano le previsioni contrattuali firmate dal Miur con il beneplacito dei sindacati CISL, UIL, Snals e Gilda nel 2011 per illegittimità e contrasto con norme imperative e accertano e dichiarano il diritto dei ricorrenti a “vedersi applicare la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. 4 agosto 2011, con conseguente riconoscimento del diritto di percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”, condannando il Ministero anche al pagamento delle differenze retributive mai riconosciute ai ricorrenti e all'immediato corretto inquadramento stipendiale.
“Avevamo ragione noi – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - e i tribunali stanno confermando che la contrattazione è illegittima se lede i diritti dei lavoratori precari e li discrimina in aperta violazione della normativa comunitaria. Non appena diventeremo rappresentativi ci impegneremo perché tutte le discriminazioni vengano superate e faremo in modo che gli accordi contrattuali siano davvero rispettosi dei diritti di tutti i lavoratori”. L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.
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