Arriva una nuova vittoria Anief ottenuta dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Ida Mendicino e Mirella Pulvento presso il Tribunale del Lavoro di Trieste che riconosce il diritto al computo del servizio preruolo per il raggiungimento del quinquennio obbligatorio di permanenza sul sostegno condannando il Miur a riformare i trasferimenti effettuati nel 2017 e a pagare le spese di soccombenza quantificate in un totale che supera i 4mila Euro. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Non considerare gli anni di precariato al fine del raggiungimento del quinquennio sul sostegno viola la normativa comunitaria. Non ci sono ragioni oggettive o di legittima politica sociale tali da giustificare la disparità di trattamento nelle operazioni di mobilità quando non viene preso in considerazione il periodo preruolo: con la rappresentatività proporremo delle modifiche sostanziali anche per la contrattazione che riguarda i trasferimenti e chiederemo pari dignità al servizio preruolo anche nelle graduatorie interne d'istituto e l'abolizione sia del vincolo quinquennale sia di quello triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo”.
Di contrattazione e mobilità si parlerà anche nel corso dei nuovi seminari gratuiti sulla legislazione scolastica organizzati da Anief ed Eurosofia “DIES IURIS LEGISQUE” che si svolgeranno in tutta Italia nel corso dei prossimi mesi e che vedranno come relatore proprio il presidente Anief Marcello Pacifico.
La sentenza emanata dal Giudice del Lavoro di Trieste, infatti, riconosce l'illegittimità del mancato computo del servizio preruolo proprio evidenziando come “la normativa dell'Unione Europea impone parità di trattamento giuridico ed economico tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato e non è revocabile in dubbio che anche le procedure di mobilità per cui è causa rientrino nell’ampio ambito applicativo delle “condizioni di impiego” di cui alla citata normativa comunitaria” e ribadisce che “tale normativa prevede, in particolare, che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Anche ai fini delle procedure di mobilità per cui è causa, dunque, in quanto rientranti nelle condizioni giuridiche dell’impiego di lavoratori a tempo determinato, devono essere assicurate condizioni di parità nella valutazione dell’anzianità di servizio rispetto alla categoria di lavoratori a tempo indeterminato, non ravvisandosi l'esistenza di “ragioni oggettive” ovvero di “motivazioni oggettive” per un trattamento differenziato”.
In accoglimento del ricorso promosso dall'Anief, il Giudice del Lavoro annulla il CCNI nella parte d'interesse e “accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'equiparazione dei periodi di servizio prestati a termine ai periodi di servizio prestati a tempo determinato ai fini della legittimazione al trasferimento da posto di sostegno a posto comune delle procedure di mobilità per cui è causa, e quindi accerta e dichiara la sua legittimazione a partecipare alla procedura di mobilità per il personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 per cui è causa, e il diritto della ricorrente di essere assegnata ad un posto di tipo comune nella classe di concorso di interesse, con conseguente condanna di parte resistente MIUR, in persona del legale rappresentante pro tempore, a porre in essere ogni conseguente adempimento”, condannando, inoltre, il Ministero dell'Istruzione a corrispondere le spese di soccombenza “per un ammontare complessivo di euro 3.500,00, oltre ad euro 259,00 per spese documentate (contributo unificato), oltre al 15% per rimborso spese forfettario, oltre IVA e CPA come per legge”.
“Non considerare gli anni di precariato al fine del raggiungimento del quinquennio sul sostegno viola la normativa comunitaria – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -. Non ci sono ragioni oggettive o di legittima politica sociale tali da giustificare la disparità di trattamento nelle operazioni di mobilità quando non viene preso in considerazione il periodo preruolo; i tribunali ci stanno dando ragione e ribadiscono che a tal fine non è sufficiente la mera previsione del contratto collettivo applicato al rapporto perché esso risulta nullo proprio per violazione di disposizioni di carattere imperativo. Con la rappresentatività proporremo delle modifiche sostanziali anche per la contrattazione che riguarda i trasferimenti per dare il giusto riconoscimento al servizio svolto nelle scuole paritarie, per eliminare qualsiasi blocco o vincolo su posti di sostegno e di permanenza nella provincia di immissione in ruolo, per riconoscere pari dignità al servizio preruolo nelle graduatorie interne d'istituto e per dare il giusto valore a titoli altamente professionalizzanti come la SSIS, l'abilitazione con TFA/PAS o la specializzazione sul sostegno che ora non vengono considerati”.
Di mobilità e riforma del contratto integrativo si parlerà anche nei nuovi seminari di formazione gratuiti sulla legislazione scolastica dal titolo “DIES IURIS LEGISQUE”, organizzati da ANIEF ed EUROSOFIA, con focus sui contratti integrativi, sulle nuove norme scolastiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sull’organizzazione dell’orario di lavoro e sulla contrattazione, a cui sono invitati tutti i docenti e gli ATA, e tutti i candidati RSU.
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