Dal Tribunale del Lavoro di Milano arriva una nuova vittoria targata Anief che riconosce il diritto al computo integrale degli anni di servizio svolti a tempo determinato all'atto della ricostruzione di carriera. Gli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Lideo ottengono piena ragione in tribunale e la condanna del Miur per discriminazione nei confronti del servizio a termine. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il mancato riconoscimento immediato e integrale della carriera preruolo all'atto della ricostruzione di carriera integra un atteggiamento discriminatorio e in aperto contrasto con la normativa comunitaria. La normativa interna deve essere adeguata alle direttive europee e il servizio svolto durante il precariato dovrà sempre essere computato per intero. Con la rappresentatività ci impegneremo perché vengano contrattate disposizioni che riconoscano finalmente pari dignità agli anni di servizio svolti con contratti a termine: sono 20 anni che la direttiva comunitaria 1999/70/CE è in vigore e sono 20 anni che in Italia si continua a permettere al Miur di discriminare i precari anche dopo averli, finalmente, immessi in ruolo”.
Di contrattazione, diritti dei lavoratori e ricostruzione di carriera si parlerà anche nel corso dei nuovi seminari gratuiti sulla legislazione scolastica organizzati da Anief ed Eurosofia “DIES IURIS LEGISQUE” che si svolgeranno in tutta Italia nel corso dei prossimi mesi e che vedranno come relatore proprio il presidente Anief Marcello Pacifico.
Il Tribunale del Lavoro di Milano, infatti, dà piena ragione agli Avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Lideo e accoglie il ricorso di una docente, immessa in ruolo dopo anni di precariato, riconoscendole il diritto all'immediata e integrale ricostruzione della carriera computando per intero il servizio svolto con contratti a termine. “La progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato – si legge nella sentenza - ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato” e, conseguentemente, “non può revocarsi in dubbio che parte ricorrente abbia nel tempo decorso dall’a.s. 2001/2002, acquisito un’esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato”. L’accertata incompatibilità con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE della normativa interna che esclude il personale a tempo determinato dalla progressione economica riconosciuta solo al personale assunto a tempo indeterminato e il mancato computo integrale degli anni di servizio a termine al momento della ricostruzione di carriera, dunque, “non può che essere risolta in favore delle previsioni del diritto dell’Unione in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, con la conseguente disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana confliggente con esso”.
Il Giudice del Lavoro, dunque, ancora una volta evidenzia l'illegittimità dell'operato del Miur che si ostina a non riconoscere alcuna progressione di carriera al personale precario e discrimina tale servizio all'atto dell'immissione in ruolo riconoscendo come utili ai fini della progressione economica a seguito della ricostruzione di carriera solo parte di tali servizi (4 anni per intero e il restante per 2/3). Ministero dell'Istruzione, nuovamente soccombente contro le ragioni patrocinate dall'Anief, condannato a riconoscere alla ricorrente l’intero servizio a tempo determinato prestato, “da computarsi secondo i criteri di cui all’art. 489 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (vale a dire considerando come anno scolastico intero il servizio di almeno 180 giorni oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale)” e a riconoscerle sin dal suo primo contratto a tempo determinato, stipulato nel 2001, “la medesima progressione professionale riconosciuta dai CCNL succedutisi nel tempo al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, nonché ad essere inserita nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio come sopra determinata”.
“Il mancato riconoscimento immediato e integrale della carriera preruolo all'atto della ricostruzione di carriera – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - integra un atteggiamento discriminatorio e in aperto contrasto con la normativa comunitaria. La normativa interna deve essere adeguata alle direttive europee e il servizio svolto durante il precariato dovrà sempre essere computato per intero. Con la rappresentatività ci impegneremo perché vengano contrattate disposizioni che riconoscano finalmente pari dignità ai precari e agli anni di servizio svolti con contratti a termine: sono 20 anni che la direttiva comunitaria 1999/70/CE è in vigore e sono 20 anni che in Italia si continua a permettere al Miur di discriminare i precari anche dopo averli, finalmente, immessi in ruolo”. Ancora una volta, dunque, l'Anief ha ottenuto con azioni legali mirate il rispetto delle normative comunitarie e contribuito a ristabilire la legalità e il rispetto da parte del Miur del lavoro dei precari della scuola.
Di contrattazione, diritti dei lavoratori e ricostruzione di carriera si parlerà anche nel corso dei nuovi seminari gratuiti sulla legislazione scolastica organizzati da Anief ed Eurosofia “DIES IURIS LEGISQUE” che si svolgeranno in tutta Italia nel corso dei prossimi mesi e che vedranno come relatore proprio il presidente Anief Marcello Pacifico. L'Anief ricorda, inoltre, a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale.
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