Una recentissima sentenza della Cassazione (n. 23050/2017) ha imposto il risarcimento dei danni al lavoratore. Numerose volte la Cassazione si è pronunciata sul diritto al risarcimento a seguito del mancato riconoscimento della pensione a fronte di un errore di calcolo. La ragione è stata data a volte all’Inps ed altre al pensionato. Il principio è sempre lo stesso e va illustrato sulla base della conoscenza di alcuni rilievi e strumenti fondamentali che tratteremo di seguito.
Imputare a l’Inps l’errore del calcolo della pensione presuppone una conoscenza fondamentale in ordine alla distinzione tra estratto conto generico Inps ed estratto conto certificato Inps. Il primo è un documento all’interno del quale vengono riportati tutti i contributi previdenziali accreditati al lavoratore nelle gestioni che fanno capo all’Inps (fondo pensione lavoratori dipendenti, gestione separata, gestione commercianti e altro). Tali contributi possono essere obbligatori, volontari, risultare dal riscatto di un determinato periodo (ad esempio degli anni di laurea) o essere stati ricongiunti da un’altra gestione, o ancora infine, essere stati accreditati dall’Inps figurativamente.
L’estratto conto certificato ha valore di certificazione, mentre l’estratto conto generico può contenere degli errori. La legge dispone che è obbligo degli enti previdenziale comunicare, a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.
Quando è possibile imputare l’errore all’Inps e quali sono gli elementi da prendere in considerazione
La responsabilità dell’Inps per errate informazioni sulla pensione fornite all’assicurato, secondo quanto disposto dalla sentenza della corte di Cassazione, può essere riconducibile ai seguenti elementi:
- Che le informazioni siano fornite a richiesta dell’interessato e non su informale richiesta di parere: la richiesta deve quindi riguardare l’estratto conto certificato dell’Inps e non quello generico;
- Che le informazioni rese dall’Inps inducano l’interessato in errore scusabile: in pratica l’errore non deve essere così macroscopico da far comprendere a chiunque, dotato di media diligenza, che si è verificato un disguido;
- Che tali informazioni siano circoscritte a dati inerenti la posizione assicurativa dell’interessato, gli unici che l’ente sia tenuto a comunicare, attraverso i propri funzionari.
Queste sono le condizioni imprescindibili e oggettive da prendere in considerazione nel caso in cui venga disposto il risarcimento del danno subito dal lavoratore che sia stato indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di errata comunicazione dell’Inps sulla propria posizione contributiva, e che si sia visto poi respingere la domanda di pensione di anzianità a causa dell’insufficienza dei contributi versati, in quanto fondato sul rapporto giuridico previdenziale.
La violazione dell’obbligo di comunicazione dell’Inps della posizione previdenziale dell’assicurato – comunicazione che, come detto, ha valore di certificato – presuppone una specifica richiesta dell’interessato. Proprio per l’importante funzione attribuita dalla legge alla comunicazione cui l’ente previdenziale è tenuto in ordine alla situazione previdenziale e pensionistica dell’assicurato, legittimamente costui fa affidamento sulla esattezza dei dati a lui forniti. Senza specifica richiesta, quindi, le comunicazioni in questione non hanno valenza certificativa e non danno diritto al risarcimento del danno.
È legittimo da parte dell’Inps richiedere emolumenti “erroneamente” versati?
Il pensionato non deve restituire gli arretrati percepiti indebitamente, perché frutto di errori di calcolo, a patto che tali inesattezze non siano state determinate proprio dal suo comportamento in mala fede. Resta inteso che comunque l’Inps potrà quantificare ex novo l’importo della pensione per quanto affettivamente spettante al pensionato.
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