Il Miur ha diffuso la nota 7673 attraverso la quale fornisce indicazioni operative riguardo alla cessazione dal servizio del personale docente, Ata e dirigente scolastico che ha inoltrato domanda per l’Ape social e se l’è vista accogliere.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca informa che la domanda cartacea di cessazione dovrà essere presentata all’istituzione scolastica di riferimento (per personale docente e Ata) o all’Usr di riferimento (per i dirigenti scolastici) e “le suddette cessazione decorreranno dall’1 settembre 2018 secondo la normativa vigente relativa al ‘pensionamento’ personale della scuola, atta a garantire la continuità didattica nel corso dell’anno scolastico”.
Il Miur chiarisce anche che “sarà possibile inserire e convalidare le dimissioni al Sidi senza inserire la data della domanda di cessazione utilizzando il codice CS10”. Dunque per chi aveva presentato la domanda entro il 15 luglio scorso arriva la prima delusione: si vedrà costretto a concludere l’anno scolastico prima di accedere all’Ape social, anche se aveva maturato i requisiti antecedentemente allo scorso 1° settembre.
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