Nuova vittoria targata Anief presso il Tribunale del Lavoro di Marsala (TP) con due sentenze impeccabili ottenute dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giuseppe Massimo Abate che bacchettano il Miur e accolgono i ricorsi al fine dell'immediato e integrale riconoscimento del servizio svolto durante il precariato nella ricostruzione di carriera. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Saneremo le illegittimità contrattuali e normative che continuano a discriminare i precari e il lavoro a tempo determinato. Ci batteremo per ottenere quello che in 20 anni non sono riusciti a fare gli altri sindacati”.
Continua l'interminabile serie di condanne a carico del Ministero dell'Istruzione ottenute dall'Anief per l'evidente discriminazione posta in essere a discapito dei lavoratori cui non riconosce per intero gli anni di servizio a tempo determinato all'atto della ricostruzione di carriera in aperta violazione della Direttiva 1999/70/CE. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Laddove la normativa e la contrattazione interna ancora negano il giusto diritto all'integrale valutazione del servizio svolto da precari, l'Anief sa far valere i diritti dei lavoratori in tribunale. Ma è ora di riconoscere tali diritti direttamente nel contratto e con la rappresentatività ci batteremo per ottenere quello che i sindacati rappresentativi non sono riusciti a fare in 20 anni: riconoscere la piena e integrale parità di trattamento ai precari e a quanti hanno acquisito professionalità con contratti a tempo determinato, anche all'atto della ricostruzione di carriera”.
Di contrattazione, diritti dei lavoratori e ricostruzione di carriera si parlerà anche nel corso dei nuovi seminari gratuiti sulla legislazione scolasticaorganizzati da Anief ed Eurosofia “DIES IURIS LEGISQUE” che si svolgeranno in tutta Italia nel corso dei prossimi mesi e che vedranno come relatore proprio il presidente Anief Marcello Pacifico.
Il Giudice del Lavoro di Marsala (TP), infatti, con due sentenze impeccabili ottenute grazie alla professionalità dei legali Anief, non ha dubbi e condanna l'illecita discriminazione posta in essere a discapito del lavoro svolto durante il precariato cui non viene attribuita pari dignità rispetto al servizio “di ruolo” all'atto della ricostruzione della carriera e riconosce, anche, il diritto dei due docenti a percepire gli scatti di anzianità pure per il servizio svolto con contratti a termine. “L'oggettiva disparità di trattamento sussistente sotto il profilo retributivo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE – si legge nelle sentenze - soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di "ragioni oggettive", che tuttavia - sempre secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia - devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro; nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione; nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento”. Constatando come “Nel caso di specie, invece, il MIUR si è apoditticamente limitato a dedurre che il disposto dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 sarebbe il solo meccanismo per legare il pre-ruolo al ruolo e che i docenti a termine, in ogni caso, sarebbero avvantaggiati dal riconoscimento di un anno di servizio dopo soli 180 giorni”, il Giudice del Lavoro bacchetta il Miur e specifica come “Con tale inesplicata petizione di principio, tuttavia, lo stesso Ministero rende ancor più evidente il contrasto - non certo giustificato da "ragioni oggettive" - tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, stante l'effettiva omogeneità, in ogni caso, delle prestazioni lavorative rese dai ricorrenti prima e dopo l'immissione in ruolo. Tale contrasto, quindi, deve essere inevitabilmente risolto dal giudice nazionale in favore delle norme Eurounitarie, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti”.
Il richiamo alla sufficienza di 180 giorni di servizio per il riconoscimento di un anno di servizio, inoltre, è stato ritenuto dal giudice non incisivo e ha specificato, a chiarimento di eventuali dubbi, come “Ben lungi dall’essere una ragione della disparità di trattamento insita nell’abbattimento di cui all’art. 485, tale regola in realtà offre ad essa soltanto un potenziale meccanismo compensativo degli effetti negativi di tale abbattimento (il quale ha evidentemente un’altra ratio che allo stato rimane sconosciuta). Ciò che impedisce di valorizzare tale aspetto per escludere in radice l’esistenza della disparità di trattamento è il fatto che, a fronte di servizi a termine di 12 mesi (o comunque di molti mesi all’anno), la regola non risulta idonea ad escludere in concreto la disparità di trattamento e quantomeno a renderla irrisoria”. Il Giudice del Lavoro di Marsala tiene, dunque, a evidenziare “come il mancato riconoscimento integrale del sevizio pre-ruolo prestato abbia cagionato al ricorrente un danno di natura patrimoniale per il ritardato passaggio alla fascia successiva” e la violazione evidente e conclamata della normativa comunitaria da parte del Miur. Accertato, così, “il diritto del ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale - e non parziale - del servizio prestato preruolo con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché a percepire – conseguentemente - gli incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato”, il Ministero è stato “condannato a provvedere in conformità, nonché a pagare alla parte ricorrente, per l'effetto, le differenze retributive a spettanti in regione della succitata ricostruzione, con gli interessi legali dalla maturazione di ogni singola posta fino al saldo definitivo” con condanna al pagamento delle spese di soccombenza quantificate nelle due sentenze per un totale di oltre 4mila Euro oltre accessori.
Nell'impartire l'ennesima lezione al Miur sul rispetto del lavoro svolto durante il precariato ancora una volta, dunque, l'Anief ha ottenuto con azioni legali mirate il rispetto delle normative comunitarie e contribuito a ristabilire la legalità e il rispetto da parte del Miur del lavoro svolto dai precari della scuola, anche dopo l'immissione in ruolo. “Laddove la normativa e la contrattazione interna ancora negano il giusto diritto all'integrale valutazione del servizio svolto da precari – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - l'Anief sa far valere i diritti dei lavoratori in tribunale. Ma è ora di riconoscere tali diritti direttamente nel contratto e con la rappresentatività ci batteremo per ottenere quello che i sindacati rappresentativi non sono riusciti a fare in 20 anni: riconoscere la piena e integrale parità di trattamento ai precari e a quanti hanno acquisito professionalità con contratti a tempo determinato, anche all'atto della ricostruzione di carriera”.
Di contrattazione, diritti dei lavoratori e ricostruzione di carriera si parlerà anche nel corso dei nuovi seminari gratuiti sulla legislazione scolastica organizzati da Anief ed Eurosofia “DIES IURIS LEGISQUE” che si svolgeranno in tutta Italia nel corso dei prossimi mesi e che vedranno come relatore proprio il presidente Anief Marcello Pacifico. L'Anief ricorda, inoltre, a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale.
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