Per capire come determinare gli importi 2018 della disoccupazione Naspi bisogna innanzitutto comprendere come funziona il calcolo della misura mensile della Naspi: la circolare dell’Inps può essere d’aiuto. Cresce a 1.314,30 euro l’importo massimo della Naspi, l’indennità di disoccupazione destinata alla generalità dei dipendenti; inoltre, sale a 1.208,15 euro la soglia utile al calcolo. S’innalzano anche le soglie utili per il calcolo della Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati, che sono le stesse previste per la Naspi.
Come procedere per calcolare l’ammontare dell’indennità?
- - addizionare gli imponibili previdenziali (in busta paga, sotto la voce imponibile Inps) degli ultimi 4 anni, comprensivi degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive;
- - dividere il risultato per le settimane di contributi, indipendentemente dalla verifica del rispetto del minimale; nel calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite;
- - moltiplicare il tutto per 4,33.
Da tale operazione, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.208,15 euro, l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra l’imponibile e i 1.208,15 euro. La Naspi non può mai superare, comunque, 1.314,30 euro mensili. L’indennità diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Per i lavoratori che hanno avuto un contratto di lavoro a tempo parziale, part time, il calcolo della Naspi è lo stesso: deve essere sempre considerata la retribuzione utile degli ultimi 4 anni (nei quali risulteranno periodi a retribuzione ridotta, a causa del part-time) e va contemplata la percentuale del 75% dell’imponibile medio mensile. Dunque, se per un lavoratore part time risulta un imponibile medio mensile, con riferimento agli ultimi 4 anni, pari a mille euro, la Naspi sarà pari a 750 euro mensili che spetteranno in base alla durata calcolata. Se in base alla durata calcolata risultano, oltre ai mesi interi, frazioni di mese, l’importo mensile spettante va diviso per 30 e moltiplicato per il numero di giornate della frazione di mese.
Per il calcolo della durata della Naspi nel 2018 non varia: il beneficiario riceve difatti l’indennità per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contributi negli ultimi 4 anni. Per il calcolo delle settimane invece di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, basta che risulti per ogni anno complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
La disposizione discrimina però i lavoratori a tempo parziale con stipendi non elevati: per il calcolo dell’ammontare della Naspi, difatti, l’imponibile va diviso per tutte le settimane di contribuzione, comprese quelle al di sotto del minimale; per determinare la durata, invece, queste settimane non contano. Sempre la disposizione non si applica ai lavoratori domestici, agli operai agricoli e agli apprendisti.
Per il diritto alla Naspi, contano anche le settimane di contributi dovute ma non versate dal datore di lavoro, in base al principio dell’automaticità delle prestazioni. Ai fini del completamento del requisito richiesto di 13 settimane minime di contributi nei 4 anni vengono conteggiati:
- i contributi previdenziali, comprensivi della quota disoccupazione (Ds, Aspi, Naspi), versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione;
- i periodi di congedo parentale indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati con l’Italia;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Sono invece considerati neutri, cioè non valutati, i seguenti periodi:
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore (Cig e Cigs a zero ore);
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità (Legge 104).
Per determinare la durata della Naspi è necessario togliere le settimane che hanno dato luogo, negli ultimi quattro anni, a una prestazione di disoccupazione (Naspi, Aspi, Mini Aspi, Dso, etc.). Secondo la normativa non è possibile utilizzare le settimane che abbiano già dato luogo ad una prestazione di disoccupazione, con la conseguenza che queste settimane vanno sottratte riducendo la durata massima potenziale del nuovo ammortizzatore.
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