L’accordo sottoscritto all’Aran da CGIL, CISL e UIL ufficializza l’abolizione del primo gradone stipendiale (relativo alla fascia di anzianità 3-8 anni) riassorbito nella fascia unica 0-8 anni. Si tratta di una sorta di consacrazione di quanto era stato deciso con il Contratto integrativo di lavoro del 4 agosto 2011, per ottenere delle risorse interne al fine di trovare la copertura di un piano triennale di immissioni in ruolo ormai ampiamente esaurito. Così tutti coloro che non hanno servizio pregresso alla stipula del contratto a tempo indeterminato devono oggi attendere qualcosa come otto anni per vedere muovere il loro stipendio in avanti. Così, invece di ripristinare l’incremento stipendiale in corrispondenza del compimento del terzo anno di anzianità, si è andati a cancellarlo anche nel nuovo contratto che scadrà a fine 2018. Ma non vanno meglio gli over 60. Se si tiene conto dell'avanzamento della soglia di pensionamento, spostata a 67 anni (oppure per quello di anzianità a 43 anni di contributi), viene da chiedersi come mai non sia stato previsto alcun nuovo scaglione: in pratica, l'ultimo gradone (a 35 anni di carriera) viene a configurarsi senza un limite temporale.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L'abolizione del primo gradone stipendiale, introdotta per favorire l’invarianza finanziaria per le immissioni in ruolo poi normata dalla legge 128/2013, danneggia non poco chi aveva già diversi anni di precariato e viola la normativa comunitaria: per questo, va disapplicata. Lo hanno detto diversi giudici sui ricorsi promossi dal nostro sindacato. Per chi ha tanti anni di servizio alle spalle, ci si aspettava una nuova fascia, la 36-43 anni, attraverso la quale si sarebbe recepito nel contratto collettivo nazionale il sensibile allungamento dell'età pensionabile. Invece, inspiegabilmente, nell'ipotesi di contratto accordato dalla parte pubblica con i sindacati Confederali, si condannano gli over 60 a percepire lo stesso stipendio fino all'ultimo anno prima di andare in pensione. Sempre che non muoiano prima, permetteteci la battuta, visto che ormai ogni tre anni si eleva l'età pensionabile: tra l’altro per vedersi assegnare un rateo pensione destinato ad assottigliarsi nei prossimi anni del 30-40% rispetto all'ultimo stipendio, per poi ridursi progressivamente sino ad assicurare ai millennials meno della metà di quanto percepito a fine carriera.
Anief ricorda che il ricorso per il recupero del “gradone” stipendiale degli immessi in ruolo dal 2011 è destinato a docenti e Ata che hanno stipulato il contratto a tempo indeterminato dall'a.s. 2011/12 (anche con decorrenza giuridica 2010/11), al fine di ottenere il risarcimento del danno e il recupero delle somme perdute a causa della fusione dei primi due gradoni stipendiali. il ricorso, inoltre, comprende la richiesta di valutazione per intero, ai fini giuridici ed economici, di tutti gli anni di precariato per la ricostruzione di carriera.Il personale immesso in ruolo con nomina giuridica ed economica non successiva all'a.s. 2010/11 può, invece, aderire al ricorso ricostruzione di carriera sia nella scuola statale sia in quella paritaria.
Tra le righe dell’ipotesi sottoscritta all’Aran da CGIL, CISL e UIL sul rinnovo contrattuale della scuola si scoprono delle novità che non faranno certamente piacere ai dipendenti che vi operano: in particolare, né ai più giovani né ai docenti e Ata a fine carriera. L’accordo, per i primi, ufficializza l’abolizione del primo gradone stipendiale (relativo alla fascia di anzianità 3-8 anni) riassorbito nella fascia unica 0-8 anni. Si tratta di una sorta di consacrazione di quanto era stato deciso da CISL, UIL, SNALS e GILDA - attraverso il Contratto integrativo di lavoro del 4 agosto 2011, ai sensi della Legge 106 del 2011 – introdotta sette anni fa per ottenere delle risorse interne al fine di trovare la copertura di un piano triennale di immissioni in ruolo ormai ampiamente esaurito.
Invece, di ripristinare l’incremento stipendiale in corrispondenza del compimento del terzo anno di anzianità, si è andati a cancellarlo anche nel nuovo contratto, che scadrà a fine 2018. Per il sindacato, quella di legalizzare la Tabella A del Contratto del 2011, è un’operazione-risparmio che penalizza gli incolpevoli immessi in ruolo nella scuola a partire dal 2011: basta ricordare che, con queste condizioni a perdere, tutti coloro che non hanno servizio pregresso alla stipula del contratto a tempo indeterminato devono oggi attendere qualcosa come otto anni per vedere muovere il loro stipendio in avanti. Considerando anche che nell’ultimo decennio si è riusciti nell’impresa di incrementare il compenso annuo dei docenti e Ata di una manciatina di euro netti al mese, al massimo del 3,48%, visto che chi percepisce stipendi minori rischia di prendere ancora meno a partire dal prossimo mese di gennaio, a fronte di un’inflazione che nello stesso periodo è avanzata in doppia cifra e che gli ultimi governi non sono stati in grado di tamponare dato che hanno confermato anche l’assurdo blocco dell’indennità di vacanza contrattuale.
Ma ad essere penalizzati dal Ccnl 2016/2018, sul quale in questi giorni è posta la lente degli organi istituzionali prima del via libera definitivo, sono anche i lavoratori più anziani della Scuola: se infatti i neo-assunti perdono il primo scatto automatico stipendiale, non vanno meglio gli over 60. Se si tiene conto dell'avanzamento della soglia di pensionamento, spostata a 67 anni (oppure per quello di anzianità ricollocato a 43 anni di contributi), viene da chiedersi come mai non sia stato previsto alcun nuovo scaglione. In pratica, l'ultimo gradone (posto a 35 anni di carriera) viene a configurarsi senza un limite temporale.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, spiega che “nel primo caso, come hanno deciso diversi tribunali del lavoro, anche recentemente, l'abolizione del primo gradone stipendiale, introdotta per favorire l’invarianza finanziaria per le immissioni in ruolo poi normata dalla legge 128/2013, danneggia non poco chi aveva già diversi anni di precariato e viola la normativa comunitaria: per questo, va disapplicata. A sostenerlo, è bene che si sappia, non è solo l’Anief, ma lo hanno detto anche diversi giudici che si sono espressi sui ricorsi promossi dal nostro sindacato”.
“Nel secondo caso – continua il sindacalista Anief-Cisal – ci si aspettava una nuova fascia, la 36-43 anni, attraverso la quale si sarebbe recepito nel contratto collettivo nazionale il sensibile allungamento dell'età pensionabile. Invece, inspiegabilmente, nell'ipotesi di contratto accordato dalla parte pubblica con i sindacati Confederali, si condannano gli over 60 a percepire lo stesso stipendio fino all'ultimo anno prima di andare in pensione. Sempre che non muoiano prima, con i debiti scongiuri, permetteteci la battuta, visto che ormai ogni tre anni si eleva l'età pensionabile: tra l’altro – conclude Pacifico – per vedersi assegnare un rateo pensione destinato ad assottigliarsi nei prossimi anni del 30-40% rispetto all'ultimo stipendio, per poi ridursi progressivamente sino ad assicurare ai millennials meno della metà di quanto percepito a fine carriera”.
Anief ricorda agli interessati che il ricorso per il recupero del “gradone” stipendiale degli immessi in ruolo dal 2011 è destinato a docenti e Ata che hanno stipulato il contratto a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2011/2012 (anche con decorrenza giuridica 2010/2011), al fine di ottenere il risarcimento del danno e il recupero delle somme perdute a causa della fusione dei primi due gradoni stipendiali. il ricorso, inoltre, comprende la richiesta di valutazione per intero, ai fini giuridici ed economici, di tutti gli anni di precariato per la ricostruzione di carriera. Il personale immesso in ruolo con nomina giuridica ed economica non successiva all'a.s. 2010/11 può, invece, aderire al ricorso ricostruzione di carriera sia nella scuola statale sia in quella paritaria.
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