L'Anpal fornisce i punti che decretano l’adeguata offerta di lavoro per i soggetti che percepiscono trattamenti contro la disoccupazione involontaria, come ad esempio Naspi e Dis-Coll. Con una delibera del 20 febbraio 2018 infatti l'Agenzia per le Politiche Attive completa le ‘misure di condizionalità’ per i percettori di prestazioni legate alla disoccupazione in esito alla Riforma del Jobs Act.
Il beneficiario di quanto letto sopra, in seguito alla presentazione della domanda per la presentazione, deve recarsi, se non chiamato d'ufficio, presso il competente centro per l'impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato e confermare così il proprio stato di disoccupazione, profilare la propria occupabilità, e stipulare degli adempimenti necessari per accedere e mantenere il sostegno contro la disoccupazione. Nel patto, si riporta la disponibilità a partecipare: a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro; a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione e all'accettazione di congrue offerte di lavoro che dovessero palesarsi durante il periodo di disoccupazione. L’inadempienza del patto, che è un vero e proprio contratto, è causa di responsabilità e si può rischiare da una riduzione dell'indennità alla decadenza dall'ammortizzatore sociale e dallo stato di disoccupazione.
L'Anpal ribadisce che anche dopo la Riforma del Jobs Act resta il riferimento all’offerta di lavoro congrua, definendo il concetto della sua congruità ai sensi dell'articolo 25 del Dlgs 150/2015 che demandava ad un accordo tra Anpal e Ministero del Lavoro la fissazione dei nuovi parametri in sostituzione del previgente criterio fissato dall'articolo 41 della legge 92/2012. Nello specifico, l'offerta di lavoro congrua viene graduata sulla base della durata della disoccupazione (da meno di 6 mesi a più di 12 mesi), della corrispondenza con le esperienze e le competenze maturate dal soggetto disoccupato e della distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento con mezzi pubblici. Se il soggetto è percettore di un trattamento di sostegno al reddito la cifra della retribuzione dell’offerta deve essere almeno il 20% più alta dell'indennità.
Inoltre l’offerta deve riguardare un rapporto a tempo indeterminato o a termine o di somministrazione di durata di almeno tre mesi, essere a tempo pieno o tempo parziale non inferiore all’80% dell’ultimo contratto di lavoro e contemplare una retribuzione non inferiore ai minimi della contrattazione collettiva.
La mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua dà vita alla decadenza dalla Naspi (e dalle altre prestazioni) e dallo stato di disoccupazione, a eccezione di un giustificato motivo, tra cui lo stato di malattia o d’infortunio, da riportare tempestivamente e documentare entro due giorni dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua.