La nota Miur n. 21315/2017 che confermava il taglio di un'ora del primo strumento nel biennio dei Licei Musicali è stata ritenuta dal Tribunale Amministrativo per il Lazio in aperto contrasto con quanto previsto dalla normativa primaria (DPR n. 89/2010) e annullata in via definitiva attraverso una sentenza esemplare che accoglie in toto quanto da sempre sostenuto dal nostro sindacato. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il TAR Lazio conferma le nostre tesi e l'illegittimità dell'operato del Miur che agiva in aperto contrasto con la normativa primaria e violava palesemente il diritto all'istruzione degli alunni dei licei musicali”.
Dopo la brutta sorpresa del documento guida per le operazioni di inserimento dei dati sul SIDIche faceva misteriosamente “sparire” un’ora di primo strumento nel biennio iniziale (sia per la prima, sia per la seconda classe), il funesto mese di maggio 2017 dei Licei Musicali è proseguito con la nota MIUR n. 21315 del 15/5/2017, che confermava questo improvviso “taglio” all'organico, del tutto irregolare. La normativa primaria, infatti, così come da subito denunciato dall'Anief, resta il DPR n. 89 del 15 marzo 2010, dove si parla chiaramente di 3 ore di strumento (due ore di primario e uno di secondario) per il biennio dei Licei Musicali. Il TAR Lazio, in pieno accordo con quanto da sempre sostenuto dal nostro sindacato, con una sentenza esemplare specifica come “Con l’impugnato provvedimento, invece, per l’insegnamento della materia Esecuzione e interpretazione sono state assegnate soltanto un’ora per il primo strumento e un’ora per il secondo strumento con l’espresso riconoscimento dell’intervenuta decurtazione di un’ora per il primo strumento, cui si va ad aggiungere un’ora di ascolto musicale. In sostanza un’ora di lezione frontale per il primo strumento musicale è stata sostituita con un’ora di ascolto e, tuttavia, la normativa in materia non prevede alcuna ora di "ascolto" nella disciplina "Esecuzione e interpretazione" né evidentemente l’ascolto può essere ricondotto comunque all’esecuzione e all’interpretazione dello strumento musicale e, pertanto, sebbene l'ascolto rappresenti una parte della didattica all’interno del liceo musicale, lo stesso non può prevalere in termini di ore di insegnamento impartite ai discenti, rispetto alle attività tecnico-pratiche, che rappresentano, appunto, la finalità principale della predetta tipologia di liceo, considerazione quest’ultima utile a respingere anche la tesi che l’interpretazione comprenda anche l’ascolto sotto il profilo della percezione in gruppo della postura e dell’esecuzione singola”.
La riduzione dell’orario di insegnamento frontale del primo strumento è stata considerata, dunque, dal tribunale amministrativo, come un'azione illegittima “dichiaratamente motivata da parte dell’amministrazione con le carenze della dotazione organica che, tuttavia, non costituisce una valida motivazione a supporto della scelta di non rispettare il piano di studi predisposto in sede normativa per la sezione musicale dei licei”. “Il TAR Lazio – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – conferma le nostre tesi e l'illegittimità dell'operato del Miur che agiva in aperto contrasto con la normativa primaria e violava palesemente il diritto all'istruzione degli alunni dei licei musicali. Non possiamo che essere soddisfatti di questa sentenza e ribadiamo come sempre il nostro impegno in tutte le opportune sedi per imporre al Miur il rispetto della normativa e dei diritti non solo dei lavoratori della scuola, ma anche dei nostri alunni”.