Nuova vittoria Anief presso il Tribunale del Lavoro di Latina e nuova conferma che il periodo svolto durante il precariato deve essere integralmente computato ai fini del raggiungimento del quinquennio di permanenza su posto di sostegno. Già attive le preadesioni ai ricorsi Anief contro le procedure di Mobilità 2018.
Il Tribunale del Lavoro di Latina dà piena ragione ai legali Anief e dichiara illegittimo il CCNI nella parte in cui discrimina il servizio svolto durante il precariato ai fini del raggiungimento del quinquennio di permanenza sul sostegno, contrastando con la normativa comunitaria. Gli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Ida Mendicino e Maurizio Faticoni ottengono piena ragione in favore di una nostra iscritta con la declaratoria del suo pieno diritto al computo del preruolo svolto su posto di sostegno nelle procedure di mobilità. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Abbiamo ancora una volta avuto ragione in tribunale e dimostrato che il contenuto della contrattazione integrativa sulla mobilità è discriminatoria per quanto riguarda le previsioni sul precariato non permettendo di computare il servizio a termine svolto sul sostegno ai fini del raggiungimento del quinquennio per poi poter passare su posto comune e lo è ancora di più nelle tabelle per le graduatorie interne d'istituto che attribuiscono punteggio deteriore al servizio preruolo. La giurisprudenza europea, infatti, ha affermato che lo Stato ha l’obbligo di vigilare affinché tra contratto a termine e contratto a tempo indeterminato non vi sia un trattamento globalmente sfavorevole all’interessato quando l’oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati”. Già attive le preadesioni ai ricorsi Anief contro la procedura di Mobilità che continua a discriminare i precari, il servizio svolto nelle scuole paritarie e non riconosce punteggio ai titoli come la SSIS o la specializzazione sul sostegno.
Il Tribunale del Lavoro di Latina, infatti, ha evidenziato come “alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea e fatti propri anche dalla Corte di Cassazione, va ritenuto che la normativa generale disciplinante il sistema di reclutamento nella scuola pubblica italiana e di trattamento normativo e retributivo del personale di ruolo e non, docente ed ATA, deve conformarsi, sin dal dlgs n. 368/2001, alla disciplina generale dei rapporti di lavoro a tempo determinato posta da quest’ultimo decreto. Ad essa vanno infatti conformate, in via interpretativa ed applicativa, le disposizioni inerenti l’uso dei contratti a tempo determinato ed il trattamento ordinamentale, normativo e retributivo dei docenti impiegati nell’ambito delle supplenze, con la conseguenza che tutte le disposizioni contrarie a tale assetto vanno ritenute non compatibili con la clausola 5, punto 1, della direttiva 99/70/CE”. Così argomentando, il Giudice del Lavoro concorda con le tesi sostenute dall'Anief e conclude che “l’interpretazione orientata nel rispetto della normativa europea e i principi ermeneutici sin qui esposti, conducono pertanto a disapplicare, per contrarietà al principio di non discriminazione tra lavoratori subordinati a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, la previsione di cui all’art. 127 d.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui prevede per i soli docenti di sostegno in ruolo, che fanno parte dell’organico di circolo, la possibilità di chiedere il trasferimento al ruolo comune dopo cinque anni di appartenenza al ruolo docenti di sostegno. Va altresì disapplicata la previsione di cui all’art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo della scuola dell’11.04.2017, relativo alla mobilità del personale docente educativo ed ATA, nella parte in cui non è riconosciuto come valido ai fini della partecipazione di un docente di sostegno alle operazioni di mobilità suddette e del computo del quinquennio utile di servizio prestato su posto di sostegno nel ruolo dei docenti di sostegno, anche il periodo di insegnamento su posto di sostegno prestato nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato”, condannando il Miur ad emanare tutte le determinazioni conseguenti e al pagamento delle spese di soccombenza, quantificate in complessivi € 1.823, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
“Abbiamo ancora una volta avuto ragione in tribunale e dimostrato che il contenuto della contrattazione integrativa sulla mobilità è discriminatoria per quanto riguarda le previsioni sul precariato non permettendo di computare il servizio a termine svolto sul sostegno ai fini del raggiungimento del quinquennio per poi poter passare su posto comune – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - e lo è ancora di più nelle tabelle per le graduatorie interne d'istituto che attribuiscono punteggio deteriore al servizio preruolo. La giurisprudenza europea, infatti, ha affermato che lo Stato ha l’obbligo di vigilare affinché tra contratto a termine e contratto a tempo indeterminato non vi sia un trattamento globalmente sfavorevole all’interessato quando l’oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati”. L'Anief ricorda che sulla mobilità ha attivato una serie di ricorsi volti alla tutela e al rispetto dei diritti dei lavoratori della scuola purtroppo, e ancora una volta, violati con il CCNI 2018.
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