Il giovane sindacato replica al reclamo collettivo dichiarato ammissibile n. 146/17 dal Consiglio d'Europa, ma denuncia anche Governo e Sindacati confederali per aver firmato un contratto (CCNL 2016/8) per il personale della scuola che non recepisce né la giurisprudenza italiana né comunitaria sui contratti a termine, sull'applicazione della direttiva 70/99 UE né sulla parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato con riflessi su ricostruzione di carriera e mobilità. Ora si aspetta la risposta delle istituzioni comunitarie che sarà vincolante per il nostro Parlamento.
Nella risposta al Governo, si sottolinea come rimanga “dunque in vigore, a tutti gli effetti, l’art. 526 D. Lgs. 297/94 che così dispone: «Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo». Inoltre, Anief rileva che “il personale assunto in organico di fatto va a ricoprire dei veri e propri vuoti di organico, non sostituendo nessun titolare. Sotto il profilo del fabbisogno organico REALE, le cattedre dell’organico di fatto costituiscono cattedre VACANTI”. Ed il sostegno ne è l’esempio massimo: “Dei 142.930 posti di sostegno attivati nel 2016/2017, dunque, soltanto 96.238 sono stati assegnati a docenti di ruolo, mentre i restanti 46.692 sono in deroga, ossia conferiti a docenti con contratti fino al 30 giugno”. Pertanto, tali posti – come quelli comuni - devono necessariamente essere collocati nell’organico di diritto per essere poi assegnati alle immissioni in ruolo. Infine, Anief rileva che il risarcimento del danno è una “misura sanzionatoria insufficiente”.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Abbiamo anche denunciato la nuova fase transitoria delle graduatorie regionale di merito ad esaurimento che non risolve il problema del precariato e a cui non ha aderito un precario abilitato su tre: nella gestione della fase transitoria del nuovo sistema di reclutamento, infatti, nei prossimi dieci anni saranno persino ridotti i posti vacanti e disponibili riservati alle immissioni in ruolo di questa procedura fino a raggiungere il solo 20% delle disponibilità. Ora si aspetta la risposta delle istituzioni comunitarie che sarà vincolante per il nostro Parlamento.
“Nulla giustifica il sistema organizzativo del settore scolastico italiano tuttora di fatto vigente che è la fonte principale del precariato italiano”: è questo uno dei passaggi chiave del documento con cui Anief risponde alle osservazioni inadeguate del Governo italiano al reclamo 146/17 presentato dallo stesso giovane sindacato al Consiglio d’Europa a proposito della perdurante violazione del diritto dell’Unione da parte della legislazione italiana.
Anief, di fatto, denuncia Governo e Sindacati confederali per aver firmato un contratto (CCNL 2016/8) per il personale della scuola che non recepisce né la giurisprudenza italiana né comunitaria sui contratti a termine, sull'applicazione della direttiva 70/99 UE né sulla parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato con riflessi su ricostruzione di carriera e mobilità.
Nella risposta al Governo, il giovane sindacato, sottolinea come rimanga “dunque in vigore, a tutti gli effetti, l’art. 526 D. Lgs. 297/94, che così dispone: «Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo». Ciò significa che il docente assunto con contratti a tempo determinato, seppur con diversi anni di precariato, prima della sua immissione in ruolo non matura alcuna progressione stipendiale, percependo sempre lo stipendio base, indipendentemente dagli anni di insegnamento svolti”.
Così come rimane “in vigore l’art. 485, comma 1 del d.lgs. 297/1994 (cfr. pag. 4 Osservazioni aggiuntive del Governo italiano del 1° febbraio 2018, il quale ne rivendica l’attuale applicabilità). Il Ministero della Pubblica istruzione, infatti, in sede di ricostruzione della carriera dell’insegnante ex precario nel frattempo assunto a tempo indeterminato, applica - ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali - la disposizione contenuta nell'articolo 485, comma 1, del D. Lgs. n. 297 del 1994, ai sensi della quale – fermo restando che nulla è dovuto a titolo di scatti di anzianità maturati durante il periodo di precariato – “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
Inoltre, nella risposta allo Stato italiano, si ricorda che “le supplenze temporanee sul cd. organico di fatto non costituiscono affatto, in linea di principio, contratti a tempo determinato “legittimi” come afferma la Corte di Cassazione italiana (punto 102 sentenza 22552 del 07.11.16, sulla quale torneremo), perché la giurisprudenza della Suprema Corte dimentica l’art. 14 della legge n. 270/1982”: ciò avviene perché ogni anno si crea “un disallineamento tra il fabbisogno previsto da ciascuna scuola per l’anno scolastico successivo e quello effettivamente necessario a settembre, all’inizio dell’anno”.
Ne consegue che “il personale assunto in organico di fatto, dunque, va a ricoprire dei veri e propri vuoti di organico, non sostituendo nessun titolare. Sotto il profilo del fabbisogno organico REALE, le cattedre dell’organico di fatto costituiscono cattedre VACANTI”. Ed il sostegno ne è l’esempio massimo: “Dei 142.930 posti di sostegno attivati nel 2016/2017, dunque, soltanto 96.238 sono stati assegnati a docenti di ruolo, mentre i restanti 46.692 sono in deroga, ossia conferiti a docenti con contratti fino al 30 giugno”. Pertanto, tali posti – come quelli comuni - devono necessariamente essere collocati nell’organico di diritto per essere poi assegnati alle immissioni in ruolo. Infine, Anief rileva che il risarcimento del danno è una “misura sanzionatoria insufficiente”.
Anief rammenta che sia il contratto sulle Funzioni centrali, sottoscritto lo scorso 23 dicembre, sia il Ccnl della scuola sottoscritto all’Aran meno di due mesi fa, non contengano alcun riferimento alla salvaguardia dei diritti dei precari a considerare gli scatti professionali e, una volta assunti, a vedersi riconosciuti per intero il servizio pre-ruolo.
A dire il vero, nel contratto di categoria firmato lo scorso 9 febbraio, c’è un riferimento al precariato: si rimanda alla legislazione vigente che però non affronta minimamente il problema, tanto è vero che è stata anche dichiarata incostituzionale (Legge 106/2011) e illegittima, oltre che disciplinata dalle sentenze della SS. UU. della Cassazione (22552 e ss. 2016).
“Il nostro sindacato – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - ha inoltre denunciato la nuova fase transitoria delle graduatorie regionale di merito ad esaurimento che non risolve il problema del precariato e a cui non ha aderito un precario abilitato su tre: nella gestione della fase transitoria del nuovo sistema di reclutamento, infatti, nei prossimi dieci anni saranno persino ridotti i posti vacanti e disponibili riservati alle immissioni in ruolo di questa procedura fino a raggiungere il solo 20% delle disponibilità. Ora si aspetta la risposta delle istituzioni comunitarie che sarà vincolante per il nostro Parlamento”.
Anief ricorda che già per le stesse motivazioni ha avviato la discussione dellapetizione presso il Parlamento Europeo, lapresentazione del reclamo al consiglio d’Europa, e si è rivolto allaCedu, la Corte europea dei diritti dell’Uomo e alComitato Europeo dei diritti sociali. In attesa che la giustizia europea faccia il suo corso e dopo chela Corte di Giustizia dell’Unione europea ha espresso forti perplessità sul limite dei 12 mesi di risarcimento sanciti dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 27384/2016), il Miur continua ad essere condannato a rimborsare ogni dipendente con decine di migliaia di euro, anche per l’assegnazione degli scatti di anzianità ai precari, come ribadito dalla Cassazione nel 2017 e indicato a chiare lettere dalle sentenze europee, come la famosa Mascolo - C-22/13 proprio sui precari della scuola del 2014.
Per tutti questi motivi, Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che la violazione della normativa comunitaria riguarda anche la mancata stabilizzazione: si può quindi decidere diricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi sono interessati, come già detto, pure i lavoratori già immessi in ruolo.
PER APPROFONDIMENTI:
COMUNICATI ANIEF SU PRECARIATO SCOLASTICO E RICORSI:
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