La rendita integrativa temporanea RITA è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2017; risulta in vigore, ma in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Lo scopo è quello di fornire una soluzione, tramite le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, che rappresenti un sostegno finanziario agli iscritti, del settore privato o pubblico, vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti per ottenere l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica. Possono godere della Rita anche i dipendenti pubblici e privati che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari.
La rendita integrativa temporanea anticipata RITA è destinata a quei lavoratori che da gennaio avranno maturato i requisiti per l’APE anticipo pensionistico. I requisiti per beneficiare dell’Ape sono:
· iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alla Gestione separata;
· età anagrafica minima di 63 anni;
· maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia entro tre anni e 7 mesi;
· anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni;
· non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto;
· diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto dell’APE.
L’INPS dovrà attestare il possesso dei predetti requisiti. La normativa, inoltre, richiede che sia avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
La prestazione pensionistica anticipata di previdenza complementare è ammessa, in tutto o in parte, per soggetti che:
- versano in uno stato di inoccupazione superiore a 24 mesi (in precedenza erano 48 mesi);
- che si trovano a non più di 5 anni di distanza dal pensionamento.
Va precisato che questo anticipo temporale può essere ampliato dal singolo fondo pensione fino ad un massimo di 10 anni. La modalità di erogazione, in alternativa alle forme classiche di capitale/rendita, potrà essere erogata come “rendita temporanea anticipata”. In tema di previdenza complementare, ogni lavoratore potrà sfruttare la propria adesione al fondo complementare Espero, ma è doveroso, prima di compiere importanti decisioni, far chiarezza sulle eventuali conseguenze dell’iscrizione al fondo.
Prima di compiere tale scelta, è necessario conoscere alcuni aspetti in ordine all’eventuale beneficio economico che se ne potrà trarre sul trattamento di quiescenza. L’eventuale adesione al fondo di categoria Espero riapre l’annosa questione dell’illegittimità della trattenuta sul Tfr. La questione è abbastanza controversa: cerchiamo di far chiarezza e capire perché è necessario aderire al ricorso proposto dall’associazione di categoria Anief.
Il 29 ottobre del 2012 veniva emanato il decreto legge 185/12 recante “Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici”. Attraverso l’emanazione di tale decreto, il governo, in maniera del tutto arbitraria, decide di ripercuotere il dictat contenuto all’interno dell’art 12 c.10 della legge 122/10, con la quale si trasformava il TFS dei dipendenti delle amministrazioni statali in regime TFR, pur mantenendo la contribuzione del 2,50% a carico degli stessi.
Tale decreto dispone il ripristino del trattamento di fine servizio (TFS) a decorrere dal gennaio 2011 e la riliquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR), ora di nuovo TFS, per dipendenti che sono stati collocati in quiescenza dagli enti pubblici nel biennio 2011-2012.
Il DL 185/12, che presuppone il ritorno alla previgente indennità di buonuscita (TFS), decreta di fatto legittima la trattenuta previdenziale. Tale escamotage messo in atto dai tecnici di Montecitorio ha evitato la restituzione, ad ogni dipendente, di una cifra stimata tra 1000-1100 euro, continuando nel contempo ad effettuare mensilmente la trattenuta del 2,50% ai dipendenti pubblici assunti in servizio prima del 31 dicembre 2000.
È di fondamentale importanza comprendere che tale decreto apre comunque importanti scenari, ovvero, l’opportunità di recuperare le somme illegittimamente trattenute a coloro che, invece, sono in regime di TFR, cioè coloro che sono stati assunti dopo l’1 gennaio 2001 e quelli che hanno optato per il sistema previdenziale del Fondo Espero. Ne consegue che queste due categorie di lavoratori devono chiedere la restituzione del prelievo indebito all’INPS (ente previdenziale che dal 1 gennaio 2012 ha incorporato l’INPDAP).
I docenti coinvolti sono gli incaricati annuali assunti dopo il 31 dicembre 2000, mentre quelli di ruolo, essendo in servizio anteriormente a tale data, rientrano nel regime della buonuscita (TFS). Avviare il ricorso in questione è fondamentale, oltre che necessario, per recuperare tali cifre sia nel breve periodo che per vedersi riconosciuto un legittimo trattamento di quiescenza.
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