Il giovane sindacato Anief punta il dito sulla questione della mancata progressione di carriera del personale Ata, dall'area A alla B, e dalla B alla D. Ciò avviene malgrado speciali disposizioni legislative impongano l’obbligo primario per l'amministrazione di bandire una procedura selettiva periodica con la conseguente assunzione degli idonei collocati nelle graduatorie. Nella fattispecie, il bando concorsuale del novembre 2009 prevedeva un obbligo biennale di attivazione di concorsi riservati, affinché l'amministrazione effettuasse nuovi concorsi riservati. Tuttavia, soltanto un certo numero è stato formato e quindi immesso in ruolo come da contingente ministeriale, mentre il resto è rimasto inserito in una graduatoria, dopo che dagli uffici scolastici periferici è stato definito personale idoneo. E lì giace, è proprio il caso di dire. Nel frattempo, su questa materia si è aperto un contenzioso che dà ragione alla tesi del sindacato. A questo punto, è chiaro che deve essere bandito un nuovo concorso. Il quale, ai sensi della legge 124/1999, nel contingente del personale Ata che sarà immesso in ruolo dovrà prevedere l’assegnazione del 60% ai precari e nel caso dei collaboratori scolastici a tempo indeterminato il 40%.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): In questo modo verrebbe superato il problema dell'approvazione economica da parte del Ministero dell’Economia. E si risparmierebbe anche, in attuazione del principio di economicità come previsto dalla legge 241/1990.
Ricordiamo che l’Anief ha promosso ricorsi ad hoc per la tutela dei lavoratori precari cui è ancora possibile aderire per ottenere il giusto riconoscimento della propria professionalità.
Si sa, il personale della scuola è da sempre una categoria bistrattata, a partire dallo stipendio, tanto da farle avere il titolo di cenerentola del pubblico impiego. In tal contesto, diventa particolarmente grave la questione della mancata progressione di carriera del personale Ata, dall'area A alla B, e dalla B alla D. Ciò avviene malgrado speciali disposizioni legislative impongano l’obbligo primario per l'amministrazione di bandire una procedura selettiva periodica con la conseguente assunzione degli idonei collocati nelle graduatorie.
Nella fattispecie, il bando concorsuale del novembre 2009 prevedeva un obbligo biennale di attivazione di concorsi riservati, affinché l'amministrazione effettuasse nuovi concorsi riservati. Tuttavia, soltanto un certo numero è stato formato e quindi immesso in ruolo come da contingente ministeriale, mentre il resto è rimasto inserito in una graduatoria, dopo che dagli uffici scolastici periferici è stato definito personale idoneo. E lì giace, è proprio il caso di dire.
Come se non bastasse, la legge D'Alia n. 101 del 31 agosto 2013, convertita con modificazioni dalla legge 30/10/2013 n. 125, è stata approvata con l'espressa finalità di razionalizzare le procedure per le assunzioni, nelle pubbliche amministrazioni, dopo la presa d'atto dell'imminente scadenza di centinaia di graduatorie. La norma dispone che tutte le graduatorie siano incluse in un unico elenco, gestito dal ministero della funzione pubblica, dando a quest'ultimo il compito, una volta stabilito il fabbisogno di personale per ogni amministrazione, di valutare la possibilità di indire o meno un concorso, e prevede che le amministrazioni assumano prioritariamente coloro che sono collocati in posizione utile nelle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008, i cui termini validità sono stati prima prorogati al 31/12/2016 e poi, grazie ad un emendamento della V Commissione Bilancio della Camera, proposto dalla senatrice Tiziana Cipriani del M5S, di un ulteriore anno.
Nel frattempo, su questa materia si è aperto un contenzioso che dà ragione alla tesi del sindacato. La sesta sezione del Consiglio di Stato, infatti, con la sentenza n. 1061 del 5 marzo 2014 ha previsto, citando l'articolo 97 della Costituzione, “che anche in relazione a queste forme, che presentano differenze formali, e sostanziali rispetto ai concorsi pubblici, per il reclutamento dall'esterno del nuovo personale, sia applicabile l'istituto dello scorrimento”. Secondo tale pronuncia lo scorrimento dovrebbe applicarsi anche alle procedure interne di tipo verticale, per non introdurre discriminazioni per i soggetti dichiarati idonei in un concorso interno che implichi novazione di un rapporto di lavoro, con passaggio ad una categoria superiore di fatto costituendo assunzione equipollente a quella disciplinata dall'articolo 35 del d.lg 165 del 2001.
C’è poi un’altra sentenza del Consiglio di Stato - sezione quarta del 15 settembre 2015, n. 4332 – che ha dichiarato come speciali disposizioni legislative impongano una decisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione economica nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico e che, pertanto, sussiste un dovere primario per l'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità, per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie.
A questo punto, siccome per gli idonei al concorso sia per collaboratori scolastici (che chiedono di passare nel profilo professionale assistente amministrativo), sia gli stessi amministrativi (che devono passare nel ruolo superiore di Direttori dei servizi generali e amministrativi) non è possibile fare formazione, allora è chiaro che deve essere bandito un nuovo concorso. Il quale, ai sensi della legge 124/1999, nel contingente del personale Ata che sarà immesso in ruolo, dovrà prevedere l’assegnazione del 60% ai precari e nel caso dei collaboratori scolastici a tempo indeterminato il 40%.
“In questo modo – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - verrebbe superato il problema dell'approvazione economica da parte del Ministero dell’Economia. E si risparmierebbe anche, in attuazione del principio di economicità come previsto dalla legge 241/1990”.
“Oltre alla progressione di carriera, ovviamente, - continua il sindacalista autonomo - tutto il personale che passa ad un ruolo superiore deve mantenere il servizio e i vanteggi stipendiali previsti dalla legge, anziché adottare la cosiddetta temporizzazione contro la quale Anief ha da tempo avviato precisi ricorsi in tribunale, a iniziare da quella dei Dsga”.
Ricordiamo che l’Anief ha promosso ricorsi ad hoc per la tutela dei lavoratori precari cui è ancora possibile aderire per ottenere il giusto riconoscimento della propria professionalità.
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