Arrivano dalle Corti d'Appello di Firenze e Palermo e dal Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio (VA) tre nuove vittorie Anief che confermano il diritto al reinserimento in Graduatoria a Esaurimento dei docenti cancellati per mancato aggiornamento. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): riaprire le GaE a tutti gli abilitati è un atto dovuto per sanare le storture e le illegittimità di questi anni. Anief sciopera il 2 e 3 maggio prossimi.
I tribunali danno ancora una volta ragione ai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Lideo che, avvalendosi della collaborazione dei nostri legali sul territorio, ottengono tre nuove vittorie e la conferma del pieno diritto al reinserimento in Graduatoria a Esaurimento dei docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “La normativa appare chiara nel tutelare il diritto dei docenti cancellati a essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento all'atto dell'aggiornamento successivo e le nostre vittorie in varie Corti d'Appello sono la prova che il Miur ha da sempre violato quella norma ancora vigente escludendo ‘a vita’ quanti non avevano prodotto domanda di aggiornamento/permanenza nelle GaE. Continuiamo a ritenere che la riapertura delle GaE sia un provvedimento indispensabile per sanare le storture e le illegittimità perpetrate in questi anni a discapito di tutti i lavoratori abilitati”. Anche per questo Anief ha organizzato lo sciopero del 2 e 3 maggio prossimi, cui sono invitati a partecipare tutti i lavoratori della scuola.
La Corte d'Appello di Palermo, infatti, accoglie il ricorso proposto dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Maria Adamo e rileva come già i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 27.11.2017 n.28250 (che ha dato continuità alla sentenza n.5285/2017), hanno statuito che “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza” e che tali sentenze recenti, “autorevoli e viepiù condivisibili” rendono “superflua ogni altra considerazione nel merito”.
Anche la Corte d'Appello di Firenze, cambiando il precedente orientamento, si uniforma a quanto rilevato in udienza dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Simona Fabbrini e conferma che la disposizione contenuta nell’art.1 comma 1 bis L. n. 143/2004, che prevede che nelle Graduatorie permanenti “a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", risulta vigente anche dopo la trasformazione delle Graduatorie dei docenti in graduatorie ad esaurimento e accoglie il ricorso Anief riformando la precedente sentenza negativa e confermando il diritto al reinserimento in GaE del ricorrente. Il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio (VA), su ricorso patrocinato sul territorio dall'Avv. Anna Maria Ferrara e patrocinato anche dai legali nazionali Anief, tiene a precisare come la trasformazione delle Graduatorie da permanenti ad esaurimento “non significa che i soggetti già presenti in graduatorie, che per un qualsivoglia motivo non abbiano riconfermato la volontà di permanere nella graduatoria, debbano essere penalizzati al punto da non poter più essere riammessi in occasione degli aggiornamenti periodici” e condanna l’amministrazione convenuta al reinserimento della ricorrente e al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.500 Euro, oltre accessori e rimborso forfettario.
La possibilità di reinserimento nelle Graduatorie a Esaurimento, dunque, è stata nuovamente ritenuta dalle Corti d'Appello del tutto legittima e, uniformandosi alla precedente giurisprudenza favorevole già ottenuta grazie alla grande perizia e competenza in materia dei legali Anief, è stato ancora una volta confermato che non possono assumere alcun rilievo in senso contrario i decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo, i quali, “pur richiamando l’art. 1 co. 1 bis L. cit. hanno affermato che la mancata presentazione della domanda di permanenza/aggiornamento nella graduatoria entro i termini comporta la definitiva cancellazione senza possibilità di un reinserimento successivo, non potendo tale disposizione, di carattere amministrativo, derogare ad una norma di legge”.
“La normativa appare chiara nel tutelare il diritto dei docenti cancellati a essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento all'atto dell'aggiornamento successivo a quello di cancellazione - conferma Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e le nostre vittorie in varie Corti d'Appello sono la prova che il Miur ha da sempre violato quella norma ancora vigente escludendo ‘a vita’ quanti non avevano prodotto domanda di aggiornamento/permanenza nelle GaE. Continuiamo a ritenere che la riapertura delle GaE sia un provvedimento indispensabile e dovuto per sanare le storture e le illegittimità perpetrate in questi anni a discapito di tutti i lavoratori abilitati”.
Anche per questo Anief ha organizzato lo sciopero del 2 e 3 maggio prossimi, cui sono invitati a partecipare tutti i lavoratori della scuola.