La sentenza del TAR Lazio emanata oggi e ottenuta dai legali Anief Walter Miceli e Denis Rosa mette la parola fine alla questione del taglio della seconda ora di primo strumento nel biennio dei licei musicali predisposta dal Ministero dell'Istruzione con la nota n. 21315/2017 e ritenuta dal Tribunale Amministrativo, in pieno accoglimento delle tesi patrocinate dal nostro sindacato, illegittima perché in contrasto con la normativa primaria di riferimento (DPR n. 89/2010). Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il TAR Lazio ha annullato in via definitiva la nota Miur del 2017 accogliendo in toto le nostre ragioni e soprattutto imponendo al Ministero il rispetto del diritto all'istruzione degli alunni nel biennio dei licei musicali”.
Il Ministero dell'Istruzione deve rispettare la normativa primaria e, dunque, il DPR n. 89 del 15 marzo 2010, dove si parla chiaramente di 3 ore di strumento (due ore di primario e uno di secondario) per il biennio dei Licei Musicali; questo quanto emerge dalla nuova vittoria targata Anief presso il Tribunale Amministrativo. Il TAR Lazio, infatti, già aveva chiarito come, con la nota Miur del 2017 invece, “per l’insegnamento della materia Esecuzione e interpretazione sono state assegnate soltanto un’ora per il primo strumento e un’ora per il secondo strumento con l’espresso riconoscimento dell’intervenuta decurtazione di un’ora per il primo strumento, cui si va ad aggiungere un’ora di ascolto musicale. In sostanza un’ora di lezione frontale per il primo strumento musicale è stata sostituita con un’ora di ascolto e, tuttavia, la normativa in materia non prevede alcuna ora di "ascolto" nella disciplina "Esecuzione e interpretazione" né evidentemente l’ascolto può essere ricondotto comunque all’esecuzione e all’interpretazione dello strumento musicale e, pertanto, sebbene l'ascolto rappresenti una parte della didattica all’interno del liceo musicale, lo stesso non può prevalere in termini di ore di insegnamento impartite ai discenti, rispetto alle attività tecnico-pratiche, che rappresentano, appunto, la finalità principale della predetta tipologia di liceo, considerazione quest’ultima utile a respingere anche la tesi che l’interpretazione comprenda anche l’ascolto sotto il profilo della percezione in gruppo della postura e dell’esecuzione singola”.
La decurtazione dell’orario di primo strumento è stata considerata, dunque, illegittima anche perché, come già evidenziato, “dichiaratamente motivata da parte dell’amministrazione con le carenze della dotazione organica che, tuttavia, non costituisce una valida motivazione a supporto della scelta di non rispettare il piano di studi predisposto in sede normativa per la sezione musicale dei licei”. “Il TAR Lazio – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ha annullato in via definitiva la nota Miur del 2017 accogliendo in toto le nostre ragioni e soprattutto imponendo al Ministero il rispetto del diritto all'istruzione degli alunni nel biennio dei licei musicali. Come sempre il nostro sindacato si rivela efficace nelle proprie azioni per impedire al Miur la violazione della normativa e dei diritti non solo dei lavoratori della scuola, ma anche dei nostri alunni”.