Quando si percepisce la disoccupazione in che modo bisogna comportarsi di fronte ad una nuova offerta lavorativa? Innanzitutto è bene precisare che in base alla tipologia lavorativa i limiti reddituali previsti variano. La Naspi prevede di poter mantenere l’indennità di disoccupazione, di un importo ridotto all’80%, anche nel caso in cui venga iniziata una nuova attività lavorativa. L’INPS stabilisce tale possibilità per il lavoratore, a condizione che lo stesso comunichi all’istituto il reddito presunto entro 30 giorni dall’inizio del nuovo rapporto.
La soglia di reddito che il lavoratore prevede di percepire dall’instaurazione del nuovo contratto di lavoro può determinare la riduzione della Naspi, la sospensione d’ufficio o la decadenza dell’indennità. Vediamo, dunque, quali differenze intercorrono tra l’inizio di un rapporto di lavoro di tipo subordinato o autonomo:
Naspi e rapporto di lavoro subordinato
In tal caso ciò che deve essere preso in considerazione per valutare un’eventuale riduzione, sospensione o decadenza dell’indennità è il reddito e la durata del contratto:
- La Naspi decade se il lavoratore percepisce un reddito superiore a 8mila euro lordi e il contratto è superiore a 6 mesi;
- la Naspi viene sospesa d’ufficio se il lavoratore percepisce un reddito inferiore a 8mila euro lordi e il contratto non supera i 6 mesi;
- la Naspi viene ridotta all’80% dell’indennità se il lavoratore percepisce un reddito inferiore a 8mila euro lordi.
In ognuno dei precedenti casi, il lavoratore è tenuto a comunicare entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività il reddito annuo previsto mediante il modello telematico Naspi-Com.
Naspi e lavoro autonomo
Differenti sono i casi in cui la percezione della NASpI è in concomitanza con un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Infatti:
- La Naspi viene ridotta all’80% dell’indennità se il lavoratore percepisce un reddito inferiore a 4.800 euro lordi.
Anche in tal caso, è necessario informare preventivamente l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.
Come avviene la riduzione?
La legge prevede che l’indennità venga ridotta di un importo pari all’80% dell’indennità in rapporto al periodo di tempo che intercorre tra la data di inizio della nuova attività e la data in cui termina il periodo di fruizione dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione viene calcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’autodichiarazione nella quale indicare il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Ricordiamo che in caso di richiesta di unico accredito dell’indennità e mancata presentazione dell’autodichiarazione, il lavoratore è tenuto a restituire la Naspi percepita nel periodo decorrente dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Naspi e compatibilità con borse di studio
Nel caso di compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, vediamo in che misura sono compatibili con l’indennità.
Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.), stabilisce che le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente al soggetto erogante. Pertanto, i premi derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità Naspi e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione relativa all’attività e alle relative remunerazioni.
Diverso per assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. Essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad una prestazione lavorativa, trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D. Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contemporaneo svolgimento di attività di lavoro subordinato; pertanto, i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di 8mila euro.
Naspi e lavoro occasionale
Il comma 4 dell’art. 54 bis della Legge n. 96 del 21 giugno 2017 prevede che i compensi percepiti dal prestatore siano esenti da imposizione fiscale e non incidano sullo stato di disoccupazione. Inoltre, il comma 1 della stessa legge stabilisce che è possibile prestare attività in forma di lavoro occasionale che non diano, nel corso di un anno civile, origine a compensi di importo complessivamente non superiore a 5mila euro.
Quindi, nel caso specifico del lavoro in forma occasionale, è possibile fruire della Naspi se i compensi di tale attività non superano i 5mila euro per anno civile.
Naspi e liberi professionisti
In riferimento alla compatibilità tra Naspi e redditi derivanti da attività professionale esercitata da lavoratori iscritti a specifiche casse (architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti, infermieri, ecc.) perdura la norma secondo la quale non è ammissibile la compatibilità tra redditi derivanti dall’esercizio svolto da un professionista e la Naspi. Tuttavia, al fine di evitare disparità di trattamento, è ammessa la possibilità per il libero professionista di poter richiedere il pagamento anticipato una tantum della Naspi, purché non venga superato l’importo di 4.800 euro lordi e che venga effettuata la comunicazione del reddito presunto entro 30 giorni.
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