Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 21 marzo 2018 (G.U. n. 74 del 29/03/2018) “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”, sono stati definiti tre livelli di priorità per adeguare gli istituti di ogni ordine e grado cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento antincendio degli edifici scolastici italiani, la metà di quali costruiti prima del 1971. Essendo lo scorso 31 dicembre scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, come è scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, vige tutt’ora la necessità di definire, in materia di prevenzione incendi nelle scuole, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle strutture alla normativa di sicurezza antincendio. Pertanto, nel rispetto degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole potranno essere realizzate secondo una serie di indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissa tre livelli di priorità programmatica.
Marcello Pacifico (Udir): Anche a seguito delle novità classificatorie, i Dirigenti Scolastici dovranno continuare a dirigere e gestire l'attività scolastica in edifici che non sono sicuri, mentre gli edifici scolastici si troveranno ad avere un’ulteriore sorta di nuova ipotesi di classificazione: quelli dotati di CPI e SCIA; quelli che in atto hanno dato fine ai lavori di adeguamento antincendio in attesa di verifica della regolarità della SCIA o del rilascio del CPI; edifici scolastici per i quali i lavori di adeguamento non sono stati ancora completati o neanche iniziati. Purtroppo in Italia sono tantissimi i Dirigenti Scolastici che si trovano nella terza ipotesi di sicurezza antincendio: devono fronteggiare giornalmente una situazione di rischio grave ed esteso e pertanto devono chiedere ai Prefetti chiamati in causa quali organi superiori agli enti locali (come da nostra diffida già presentata) la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio e sismiche, tali da acclarare la continuità o meno dell’attività scolastica nella relativa struttura, affinché possa essere perentoriamente valutata l’ipotesi di chiusura della stessa a salvaguardia dell’incolumità della vita di lavoratori ed alunni che giornalmente vi operano con alto senso civico e responsabilità.
Su questi temi, con l’obiettivo di offrire un percorso continuo di formazione e di crescita professionale, per il giorno 19 maggio 2018 UDIR ha organizzato a Palermo un importante evento formativo, nel corso del quale i dirigenti scolastici potranno trovare risposte concrete alle mille e una necessità che ogni giorno li attendono sulla porta della loro scuola. Udir invita gli interessati a partecipare al convegno nazionale in programma a Palermo il 19 maggio: i partecipanti sono invitati a consegnare al più presto la scheda di adesione.
Con una nuova ipotesi di classificazione, cambiano le norme sulla prevenzione incendi e sismica degli edifici scolastici. La novità, tuttavia, non risolve il superamento del limite di guardia dei rischi e l’indicazione dei dirigenti scolastici come colpevoli di eventuali accadimenti, pur avendo essi solo residue responsabilità dirette. In particolare, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 21 marzo 2018 (G.U. n. 74 del 29/03/2018) “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”, sono stati definiti tre livelli di priorità per adeguare gli asili nido e tutte le scuole di ogni ordine e grado cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento antincendio degli edifici scolastici italiani, la metà dei quali costruiti prima del 1971.
Essendo lo scorso 31 dicembre scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, come è scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, vige tutt’ora la necessità di definire, in materia di prevenzione incendi nelle scuole, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio
Pertanto, nel rispetto degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole potranno essere realizzate secondo una serie di indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissa tre livelli di priorità programmatica. Per scuole di ogni ordine e grado, scatta il livello di priorità A: disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12; osservanza delle disposizioni del DM 26 agosto 1992 relative a impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio. Invece il livello di priorità B riguarda le disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3, con osservanza delle disposizioni DM 26 agosto 1992 relative a spazi per esercitazioni, spazi per depositi, spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi. Per il livello di priorità C, si rimanda alle restanti disposizioni del decreto. Specificatamente per gli asili nido, vigono altri tre livelli di priorità
Alla luce di ciò, sarà obbligo di ogni dirigente scolastico italiano predisporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 3 del D. Lgs. 81/08 le dovute diffide formali all’ente locale proprietario degli immobili ad uso scolastico che evidenzino le priorità programmatiche dei propri istituti, fermo restando l’obbligo degli enti locali dell’ottenimento della SCIA ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del DPR 151/11, come anche evidenziato dall’Avvocatura di Stato. Infatti si evidenzia a chiarimento su tutto il territorio nazionale che la titolarità dell’intestazione della SCIA antincendio ai sensi del DPR 151/11 è ad esclusivo carico dell’Ente Locale (Comune o Provincia Metropolitana) che non solo ne deve curare formalmente la redazione ma anche la sottoscrizione.
A questo proposito, secondo il recente parere di cui al prot. 2870 del 7.03.2011 e parere CS 33778/2010 del 13/12/2010, Sez. VII, dell’Avvocatura Generale dello Stato, ribadito dalla stessa Avvocatura con nota del 15/02/2012, concernente i casi in cui l’edificio scolastico sia di proprietà degli Enti Locali e da questi concessi in uso all’Amministrazione scolastica, ove si conferma che, dal momento che il CPI attiene alla destinazione dei locali pubblici rispetto all’uso scolastico, l’istanza del rilascio dello stesso, oggi sotto forma di SCIA, è posta a carico degli Enti Locali, i quali devono attivarsi anche d’ufficio, come ribadito nella nota DCPREV prot. 9060 del 25.06.2013 del Ministero degli Interni - Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
“Anche a seguito delle novità classificatorie – commenta Marcello Pacifico, presidente Udir – i Dirigenti scolastici dovranno continuare a dirigere e gestire l'attività scolastica in edifici che non sono sicuri, mentre gli edifici scolastici si troveranno ad avere un’ulteriore sorta di nuova ipotesi di classificazione: quelli dotati di CPI e SCIA; quelli che in atto hanno dato fine ai lavori di adeguamento antincendio in attesa di verifica della regolarità della SCIA o del rilascio del CPI; edifici scolastici per i quali i lavori di adeguamento non sono stati ancora completati o ancor meno neanche iniziati”.
“Purtroppo in Italia - continua il sindacalista - sono tantissimi i Dirigenti Scolastici che si trovano nella terza ipotesi di sicurezza antincendio dell’edificio della loro scuola: devono fronteggiare giornalmente una situazione di rischio grave ed esteso e pertanto devono chiedere ai Prefetti chiamati in causa quali organi superiori agli enti locali (come da nostra diffida UDIR già presentata ai DDSS) la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio e sismiche, tali da acclarare la continuità o meno dell’attività scolastica nella relativa struttura, affinché possa essere perentoriamente valutata l’ipotesi di chiusura della stessa a salvaguardia dell’incolumità della vita di lavoratori ed alunni che giornalmente vi operano con alto senso civico e responsabilità”.
Si ricorda che ogni dirigente scolastico deve sempre attuare tutte le misure compensative antincendio nel rispetto del D.M. 12 maggio 2016. Ma per evitare di pagare in prima persona, è importante anche che si tuteli inviando una diffida al Prefetto di competenza. A fornirla è il sindacato Udir che consiglia ai propri iscritti di recapitarla il prima possibile, proprio per prevenire delle conseguenze nefaste qualora dalla visita ispettiva dei Vigili del fuoco si ravvisi il mancato adeguamento antincendio, anche parziale.
Su questi temi, con l’obiettivo di offrire un percorso continuo di formazione e di crescita professionale, per il giorno 19 maggio 2018 UDIR ha organizzato a Palermo un importante evento formativo, nel corso del quale i dirigenti scolastici potranno trovare risposte concrete alle mille e una necessità che ogni giorno li attendono sulla porta della loro scuola. Udir invita gli interessati a partecipare al convegno nazionale in programma a Palermo il 19 maggio: i partecipanti sono invitati a consegnare al più presto la scheda di adesione.
PER APPROFONDIMENTI:
Dirigenti scolastici, ma quale aumento di 400 euro netti al mese? Sono appena 160 e pure a rate