Ancora una vittoria piena per l'Anief nella tutela dei diritti dei lavoratori precari da anni sfruttati dal Ministero dell'Istruzione: riconosciuto il diritto all'estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto di ogni anno, alle progressioni stipendiali e al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine e violazione della normativa comunitaria. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief.
Stavolta è il Tribunale del Lavoro di Pisa a risarcire i lavoratori precari per l'illegittima apposizione del termine al 30 giugno di ogni anno in luogo del 31 agosto per coprire posti risultati vacanti e disponibili. I legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Simona Rotundo ottengono una sentenza esemplare che rileva l'illegittimità dell'attribuzione dei contratti su posto vacante con scadenza al 30 giugno e riconosce il diritto di due docenti, con circa 10 anni di precariato alle spalle, a percepire le medesime progressioni stipendiali riconosciute solo al personale di ruolo e il risarcimento del danno subìto, quantificato in 8 mensilità dell'ultima retribuzione. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Sono anni che denunciamo come il Ministero 'bluffi' attribuendo sistematicamente e illegittimamente contratti al 30 giugno di ogni anno anche se il posto è vacante e la normativa impone, in questi casi, il termine del 31 agosto. La sentenza ottenuta dai nostri legali riconosce anche il diritto del personale a termine a percepire gli scatti di anzianità che ancora il MIUR si ostina a corrispondere solo ai lavoratori a tempo indeterminato e condanna il Ministero per 'danno comunitario' da abuso e reiterazione di contratti a termine”. Anief ricorda che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuti i propri diritti e per ottenere il giusto risarcimento del danno per abuso di contratti a termine su posti vacanti, l'estensione dei contratti e uno stipendio commisurato agli anni di servizio effettivamente svolti, anche se con contratti a tempo determinato.
Il Tribunale del Lavoro di Pisa, infatti, riconoscendo la lunga serie di contratti a termine stipulati dalla docente prima dell'immissione in ruolo, evidenzia come sia “dovuto il cd. danno comunitario da abuso dei contratti a termine, da liquidarsi ex art. 32 co. 5 l. 183/10, e dunque, alla luce del principio di effettività dei rimedi imposti dal diritto dell’UE, e tenendo conto della lunghezza del periodo complessivo di servizio (nettamente superiore al limite dei 36 mesi), e delle dimensioni del datore di lavoro pubblico (di notevole entità), si ritiene equo far riferimento alla misura di otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”. A questo il Giudice ritiene di dover dichiarare sussistente, anche, “la violazione, da parte del MIUR, del principio di non discriminazione tra lavoratori e termine e lavoratori a tempo indeterminato stabilito dalla direttiva 1999/70/CE, in relazione al mancato riconoscimento del servizio preruolo”, dichiarando il diritto della docente “alla ricostruzione della carriera, e dunque al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile, in base all’anzianità maturata nei periodi effettivamente lavorati a decorrere dalla prima assunzione a termine”. Infine, viene sancito il diritto della ricorrente “al riconoscimento a tutti gli effetti dei periodi compresi tra l’1/7 ed il 31/8 di ciascun anno in cui hanno lavorato fino al 30/6, in base all’art. 4 l. 124/99 ed alle norme regolamentari. sopra citate. Nel caso di specie, come detto, i contratti per cui è causa sono stati stipulati su posti vacanti e disponibili alla data del 31 dicembre, e che sono rimasti tali per l’intero anno scolastico. Ne deriva che ai sensi delle norme sopra menzionate, il termine dei contratti stessi avrebbe dovuto essere fissato alla data del 31 agosto (e non, come invece si è verificato, alla data del 30 giugno), alla stessa stregua di quanto accade per le supplenze annuali”.
Sposando in pieno le tesi patrocinate dal nostro sindacato, quindi, la sentenza conclude che “il MIUR va condannato al pagamento delle differenze tra il trattamento retributivo corrisposto e quello che sarebbe stato dovuto per effetto dell’anzianità di servizio come sopra riconosciuta, oltre ad interessi legali” e fino all’avvenuta stabilizzazione, “nonché, a titolo risarcitorio, di una somma pari alle retribuzioni che sarebbero state dovute per i mesi di luglio e agosto di ciascun anno”. Miur condannato, anche, al pagamento “di un’indennità pari a otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto” e delle spese di giudizio, quantificate in 1.500 Euro oltre accessori. “Sono anni che denunciamo come il Ministero 'bluffi' attribuendo sistematicamente e illegittimamente contratti al 30 giugno di ogni anno anche se il posto è vacante e la normativa impone, in questi casi, il termine del 31 agosto. – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - La sentenza ottenuta dai nostri legali riconosce anche il diritto del personale a termine a percepire gli scatti di anzianità che ancora il MIUR si ostina a corrispondere solo ai lavoratori a tempo indeterminato e condanna il Ministero per 'danno comunitario' da abuso di contratti a termine”.
Anief ricorda che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuti i propri diritti e per ottenere il risarcimento del danno subìto, l'estensione dei contratti su posto vacante e uno stipendio commisurato agli anni di servizio effettivamente svolti, anche se con contratti a tempo determinato.
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