Ad essere esclusi, dopo la mancata sottoscrizione del contratto siglato lo scorso 20 aprile, saranno lo Snals e la Gilda. E sono più che fondate le ragioni della loro impugnazione contro l’art. 22 del CCNL 2016-2018: a dargli ragione è anche la sentenza n. 231/2013 della Consulta, la quale, seppur intervenuta nel settore privato, ha ribadito come violerebbe il principio di uguaglianza, nonché di libertà sindacali, una norma come quella contrattuale che impedisce la partecipazione alla contrattazione, ancorché integrativa o d’istituto, ovvero aziendale, ai rappresentanti sindacali di associazioni rappresentative ma che non hanno voluto firmare il contratto ritenuto ingiusto o illegittimo.
Marcello Pacifico (presidente Anief): Aspettiamo di conoscere l’esito di questa vicenda e ci costituiremo in giudizio non appena ci certificheranno la rappresentatività raggiunta alle ultime elezioni Rsu, svolte lo scorso mese di aprile, perché non è possibile considerare i rappresentanti dei lavoratori sulla base del consenso adottato o meno su un contratto, per la cui stesura potrebbero pure avere un ruolo fondamentale ed ora però vengono lasciati a casa. Quei sindacati hanno pieno diritto a partecipare alla contrattazione integrativa: certe modalità quasi ‘punitive’ non hanno più motivo di esistere.
C’è un’arma nelle mani dell’amministrazione scolastica che non riesce ad essere scardinata: è quella di escludere dalla contrattazione integrativa i sindacati “contrastivi” che hanno deciso di non sottoscrivere il Contratto collettivo nazionale definitivo di categoria. La cattiva prassi, palesemente introdotta per indurre i rappresentanti sindacali ad essere il più possibile accondiscendenti rispetto alle proposte della parte pubblica, si è ripetuta successivamente alla stipula del contratto siglato lo scorso 20 aprile: oggi la rivista Tuttoscuola commenta tale pratica viziata, ricordando che “i precedenti contratti, come quest’ultimo, hanno sempre previsto che alla contrattazione integrativa potevano partecipare soltanto i sindacati firmatari del CCNL”.
La disposizione è riportata nell’art. 22 del CCNL 2016-2018, ora definitivamente sottoscritto (solamente dai tre sindacati confederali), che così recita: La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge: a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL; b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL; c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.
Ad essere esclusi, in questa occasione, saranno quindi lo Snals e la Gilda. “Ma i due sindacati rappresentativi non firmatari non ci stanno”, continua la rivista specializzata: “Gilda ha annunciato il ricorso alla Corte di giustizia europea e lo Snals ha preso una decisa posizione” contraria, denunciando anche che “nei rapporti tra le OO.SS. – FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA stanno esercitando pressioni sull’Amministrazione al fine di estromettere la nostra sigla da tutti i modelli relazionali in quanto non firmataria del vigente CCNL”.
E contro la mancata ammissione alla contrattazione integrativa, lo Snals fa sapere che “ha proposto ricorso al Giudice del Lavoro”, ricordando anche “che, a norma del vigente CCNL (art. 4, 5 e 6), le dette forme di partecipazione sindacale sono esclusivamente subordinate al solo possesso del requisito della rappresentatività, a prescindere da ogni questione di firma; così come, del resto, lo stesso diritto ad essere ammessi alla contrattazione integrativa, come dimostrato nel ricorso presentato all’autorità giudiziaria”. Dunque, “è facile prevedere – chiosa Tuttoscuola - che da questo momento le relazioni sindacali, soprattutto a livello di istituzione scolastica, saranno accompagnati da fibrillazioni. Se ne parlerà all’inizio del prossimo anno scolastico quando partirà la contrattazione integrativa d’istituto”.
Secondo Anief, invece, se ne deve parlare subito. Perché sono più che fondate le ragioni del ricorso della Gilda e Snals contro l’art. 22 del CCNL 2016-2018: a dargli ragione è anche la sentenza n. 231/2013 della Consulta, la quale, seppur intervenuta nel settore privato, ha ribadito come violerebbe il principio di uguaglianza, nonché di libertà sindacali, una norma come quella contrattuale che impedisce la partecipazione alla contrattazione, ancorché integrativa o d’istituto, ovvero aziendale, ai rappresentanti sindacali di associazioni rappresentative ma che non hanno voluto firmare il contratto ritenuto ingiusto o illegittimo.
“Aspettiamo di conoscere l’esito di questa vicenda e ci costituiremo in giudizio non appena ci certificheranno la rappresentatività raggiunta alle ultime elezioni Rsu, svolte lo scorso mese di aprile – annuncia Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché non è possibile considerare i rappresentanti dei lavoratori sulla base del consenso adottato o meno su un contratto, per la cui stesura potrebbero anche avere un ruolo fondamentale ed ora però vengono lasciati a casa. Quei sindacati hanno pieno diritto a partecipare alla contrattazione integrativa: certe modalità quasi ‘punitive’ non hanno più motivo di esistere”, conclude il sindacalista Anief-Cisal.
Qui di seguito, si riporta lo stralcio del punto della sentenza della Corte Costituzionale che dichiara illegittimo il comma 1, lettera b) dell’art. 19 della legge 300/1970. “Risulta, in primo luogo, violato l’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della irragionevolezza intrinseca di quel criterio, e della disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati. Questi ultimi infatti nell’esercizio della loro funzione di autotutela dell’interesse collettivo – che, in quanto tale, reclama la garanzia di cui all’art. 2 Cost. – sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l’azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa”.
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