Ottimo successo dell’Anief presso il Tribunale del Lavoro di Velletri (RM) che condanna il MIUR per l’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato perpetrata a danno di una docente e per le discriminazioni poste in essere riguardo le progressioni di carriera mai riconosciute. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il Ministero dell’Istruzione continua a sfruttare i lavoratori precari non riconoscendo i contratti a termine ai fini dell’anzianità di servizio. Proseguiremo con la nostra battaglia legale per la tutela dei diritti dei lavoratori della scuola.
Il Tribunale di Velletri dà piena ragione ai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore Russo accogliendo la richiesta di una docente precaria circa il risarcimento del danno in riferimento all’illegittima reiterazione dei contratti a termine e il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante i servizi prestati a tempo determinato, con conseguente collocazione al livello stipendiale corrispondente. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Il MIUR persevera sul mancato riconoscimento del servizio preruolo ai fini della progressione di carriera, svalutando quanti sono in servizio con contratti a termine e andando contro la Direttiva Europea 1999/70/CE”. Ancora possibile aderire agli specifici ricorsi promossi dall'Anief.
Il Giudice del Lavoro di Velletri, rilevando come “la parte ricorrente è in possesso del requisito costituito dell'aver lavorato con contratti a tempo determinato per più di 36 mesi su c.d. “organici di diritto” (ovverosia tramite supplenze riguardanti posti disponibili e vacanti, e che inoltre hanno scadenza al termine dell’anno scolastico, cioè al 31 agosto: cfr. art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 297/1994)” per aver “prestato la propria attività lavorativa fino a fine agosto di ciascun anno, per un totale di circa 44 mesi”, dichiara illegittima la reiterazione dei contratti stipulati a tempo determinato dalla ricorrente e condanna il MIUR “al pagamento, in favore della parte ricorrente, di un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ad essa spettante”. In aggiunta, evidenziando il contrasto con la direttiva comunitaria per quanto riguarda gli scatti di anzianità, come da sempre rilevato dall'Anief, il giudice del comune laziale “dichiara il diritto della parte ricorrente agli incrementi retributivi (c.d. gradoni) previsti, sulla base della contrattazione collettiva, per i docenti di ruolo a tempo indeterminato, e il diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive, anche ai fini del TFR, rispetto alle somme effettivamente percepite durante il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato alle dipendenze della parte convenuta” nonché condanna il Ministero dell’Istruzione “a collocare la parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata”.
“Il MIUR persevera sul mancato riconoscimento del servizio preruolo ai fini della progressione di carriera – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – svalutando e discriminando quanti sono in servizio con contratti a termine e andando contro la Direttiva Europea 1999/70/CE. La condanna al pagamento delle somme spettanti e del risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a termine su posti vacanti, perpetrata dal tribunale, ci dà piena ragione. Ma il nostro sindacato non si fermerà e continueremo a rivendicare anche ai tavoli della contrattazione pari dignità per i lavoratori precari nonché la loro corretta immissione in ruolo raggiunti i 36 mesi di servizio per riconoscere a questi lavoratori il loro pieno diritto alla stabilizzazione”.
L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è sempre possibile ricorrere aderendo agli specifici ricorsi per contestare la reiterazione dei contratti a termine, in contrasto con la Direttiva Comunitaria e il giusto inquadramento della propria posizione stipendiale in base alla propria anzianità di servizio.
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