La Tabella di valutazione dei titoli per l'attribuzione del punteggio ai fini dell'inclusione nelle Graduatorie di Merito del concorso 2016 è illegittima nella parte in cui non attribuisce punteggio al servizio prestato a tempo indeterminato. Lo ha confermato il TAR del Lazio con la sentenza ottenuta nei giorni scorsi dal legale Anief Corrado Resta. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): dopo la sentenza della Corte Costituzionale sull'illegittima esclusione dei docenti di ruolo dal concorso, il TAR non poteva che darci ragione e censurare anche questa illegittimità.
Accolta dal Tribunale Amministrativo la tesi patrocinata dall'Anief nel ricorso “pilota” presentato e relativa alla disparità di trattamento posta in essere dall’amministrazione che voleva valutare soltanto il servizio prestato “da precari” nel concorso 2016, con evidente discriminazione dei docenti con contratto a tempo indeterminato che non vedevano valorizzata l’esperienza professionale acquisita. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Risultava evidente che anche la Tabella del concorso 2016 fosse illegittima e ne avevamo avuto certezza a seguito della sentenza della Corte Costituzionale ottenuta dai nostri legali che ha consentito ai docenti di ruolo nelle scuole pubbliche di partecipare al concorso 2016. Una lettura costituzionalmente orientata, non poteva non riconoscere il diritto all'attribuzione del giusto punteggio alla professionalità acquisita in servizio e non poteva essere considerato un discrimine oggettivo la tipologia del contratto stipulato. La mancata valutazione del servizio svolto con contratti a tempo indeterminato, infatti, era una palese illegittimità, a prescindere dal fatto di essere stato svolto in scuola paritaria o statale, e il Tribunale Amministrativo ci ha dato ragione”. Attesi, ora, gli esiti degli altri ricorsi proposti dal nostro sindacato che rivendicavano il giusto punteggio non solo nel concorso ordinario 2016, ma anche nelle procedure del concorso 2018 riservato agli abilitati.
La Tabella valutazione dei titoli relativa alla procedura del concorso 2016 conteneva, infatti, una grave illegittimità nella parte in cui non considerava come utile ai fini del punteggio il servizio di insegnamento svolto con contratti a tempo indeterminato. Anief, consapevole delle proprie ragioni che hanno successivamente portato la Corte Costituzionale a bacchettare il Miur e annullare un altro pezzo della Legge 107/2015 per la mancata previsione della partecipazione dei docenti di ruolo in scuola statale ai concorsi, ha ottenuto nuovamente ragione in tribunale in merito alla corretta valutazione del servizio di ruolo che la Tabella del concorso 2016 non riconosceva come utile. La sentenza emanata dal TAR Lazio - che nello specifico riguardava il servizio a tempo indeterminato svolto nelle scuole paritarie - concorda con le tesi Anief che evidenziavano come fosse “evidente, nella specie, la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità nonché di efficienza e meritocrazia che presiedono le norme sui concorsi pubblici e la valutazione dei titoli di servizio ai fini del punteggio”. Il giudici amministrativi, dunque, hanno dato pieno accoglimento alle tesi del nostro sindacato ritenendo “possibile un’interpretazione, da parte dell’amministrazione, delle norme rubricate, che consenta la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie”, al fine di conferire la giusta valorizzazione anche questa categoria di docenti “e al fine di evitare ingiustificate e discriminatorie applicazioni delle norme sopra indicate in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01)”.
“Risultava evidente – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - che anche la Tabella del concorso 2016 fosse illegittima e ne avevamo avuto certezza a seguito della sentenza della Corte Costituzionale ottenuta dai nostri legali che ha consentito ai docenti di ruolo nelle scuole pubbliche di partecipare al concorso 2016. Una lettura costituzionalmente orientata, non poteva non riconoscere il diritto all'attribuzione del giusto punteggio alla professionalità acquisita in servizio e non poteva essere considerato un discrimine oggettivo la tipologia del contratto stipulato. La mancata valutazione del servizio svolto con contratti a tempo indeterminato, infatti, era una palese illegittimità, a prescindere dal fatto di essere stato svolto in scuola paritaria o statale, e il Tribunale Amministrativo ci ha dato ragione al di là del caso specifico”. Il TAR Lazio ha, infatti, accolto il ricorso “pilota” proposto dall'Anief evidenziando come “Le disposizioni sopra richiamate devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell'articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato”, così confermando che il servizio a tempo indeterminato doveva essere valutato in tutti i casi.
Attesi, ora, gli esiti degli altri ricorsi proposti dal nostro sindacato che rivendicavano il giusto punteggio non solo nel concorso ordinario 2016, ma anche nelle procedure del concorso 2018 riservato agli abilitati che, ancora una volta, non attribuiscono punteggio al servizio a tempo indeterminato svolto in scuola pubblica o paritaria. Ancora una volta il nostro sindacato ha dimostrato di saper tutelare al meglio i diritti di tutti i lavoratori della scuola individuando e censurando con efficacia quelle disposizioni amministrative che violano la normativa primaria e contrastano con principi di rilevanza costituzionale.