A decretarlo è la quinta sezione penale della Cassazione che poche ore fa ha confermato la tesi espressa dal giudice di secondo grado, respingendo i ricorsi di due studenti minori condannati per diversi reati contro un loro compagno, tra cui quello di averlo costretto ad abbandonare prematuramente i banchi di scuola: tediato, deriso e picchiato, il ragazzo aveva riportato uno stato d’ansia tale da impedirgli di continuare la carriera scolastica. Dinanzi a fatti vessatori di tale portata, pure se attuati all’interno di una scuola, si incorre dunque in quegli “atti persecutori” (previsti dall’articolo 612 bis del Codice Penale), introdotti con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, con tutte le aggravanti sanzionatorie e penali che ne conseguono. Per questi motivi, sono stati respinti anche i ricorsi prodotti dai due minori autori dello stalking.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il fenomeno del bullismo sta crescendo in modo esponenziale e diventa sempre più necessario correre ai ripari. Non è possibile essere comprensivi, servono dei provvedimenti esemplari, che possano fare da monito. Non è davvero ammissibile ciò che è successo. Noi, come sindacato, siamo per la tolleranza zero su certi comportamenti, soprattutto perché non si tratta di episodi, ma di aggressioni mirate, predeterminate e perduranti. Qualsiasi oggetto abbia, sia essa rivolta a un docente o a uno studente, dopo un esame scrupoloso del caso e avere appurato le responsabilità, la violenza deve comportare l'espulsione immediata dello studente o degli studenti che si rendono artefici di tali azioni. Parallelamente, è ben che si avvii l’iter giudiziario in tutti quei casi in cui ve ne siano gli estremi. Noi siamo d’accordo con la Cassazione: si chiamino gli atti di violenza coi loro nomi, cioè reati; solo in questo modo chi si macchia di tali illeciti potrà rendersi conto della gravità della propria azione e ragionare sulla colpevolezza del suo comportamento.
Gli studenti che vessano in modo continuo un compagno di classe, sino a creargli forti traumi psicologici, incorrono nel reato di stalking: lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza 26595/18, depositata ieri, attraverso la quale i giudici hanno inquadrato il caso di bullismo continuato ai danni di un allievo, accaduto in una scuola pubblica italiana, come una colpa da includere tra gli “atti persecutori”, con le aggravanti penali che ne conseguono, anche alla luce del comprovato stato d’ansia che si è innescato nella giovane vittima, a seguito della violenza gratuita realizzata dai compagni di classe, così esasperante da impedirgli di continuare la carriera scolastica.
Il ragazzino, deriso e anche picchiato per mesi da due coetanei, ha dovuto infatti abbandonare prematuramente la scuola, come ha riportato anche il padre in Tribunale, che ha confermato non solo i cambiamenti psicologici del figlio, ma pure la violenza fisica tramutatasi in segni tangibili. Dinanzi a fatti vessatori di tale portata, pure se attuati all’interno di una scuola, si incorre dunque in quegli “atti persecutori” (previsti dall’articolo 612 bis del Codice Penale), introdotti con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, con tutte le aggravanti sanzionatorie e penali che ne conseguono. Per questi motivi, sono stati respinti anche i ricorsi prodotti dai due minori autori dello stalking.
La Suprema Corte ha confermato la tesi espressa dal giudice di secondo grado, anche con riferimento alla “ritenuta sussistenza degli altri reati (percosse, lesioni personali) sottolineando, con particolare riguardo allo stalking, la pluralità delle condotte vessatorie poste in essere dai due imputati in danno del minore per tutto il periodo dell’anno scolastico in cui frequentò la scuola, costringendolo, prima, a interrompere la frequenza scolastica e, alla fine, ad abbandonare la scuola, eventi che, avendo determinato un’evidente alterazione delle condizione di vita del minore, integrano, come correttamente ritenuto dal giudice di appello, la fattispecie incriminatrice, di cui all’articolo 612 bis Cp, unitamente all’accertato stato di ansia e di paura per la propria incolumità sica, insorto nel minore”.
La notizia è chiara e giunge in un momento storico in cui il bullismo si alimenta di violenza e cresce in maniera incontrollata. Secondo Marcello Pacifico, presidente azionale Anief e segretario confederale Cisal, “il fenomeno del bullismo sta crescendo in modo esponenziale e diventa sempre più necessario correre ai ripari. Non è possibile essere comprensivi, servono dei provvedimenti esemplari, che possano fare da monito. Non è davvero ammissibile ciò che è successo: basta con il buonismo che non porta a nulla se non a ritrovarci con alunni irrispettosi delle leggi e dell’altro”.
“Noi, come sindacato, siamo per la tolleranza zero su certi comportamenti, soprattutto perché non si tratta di episodi, ma di aggressioni mirate, predeterminate e perduranti. Qualsiasi oggetto abbia, sia essa rivolta a un docente o a uno studente, dopo un esame scrupoloso del caso e avere appurato le responsabilità, la violenza deve comportare l'espulsione immediata dello studente o degli studenti che si rendono artefici di tali azioni. Parallelamente, è ben che si avvii l’iter giudiziario in tutti quei casi in cui ve ne siano gli estremi”.
“Il primo fine del nostro lavoro – continua Pacifico - è educare le generazioni del futuro: dobbiamo formare uomini e donne rispettosi e ricolmi di senso civico. Chi compie violenza, a meno che non sia a sua volta portatore di limiti mentali, ha sempre torto e, al di là dei profili penali, deve sapere che non ci può essere alcuna discrezionalità, nemmeno del Consiglio d'Istituto, che possa giustificare alcunché”.
“E in tutto questo le famiglie dove sono? La verità è che i genitori dovrebbero collaborare, altrimenti episodi di questo genere non faranno che moltiplicarsi. Noi siamo pienamente d’accordo con la sentenza della Cassazione: si chiamino gli atti di violenza coi loro nomi, cioè reati; solo in questo modo chi si macchia di tali illeciti potrà rendersi conto della gravità della propria azione e ragionare sulla colpevolezza del suo comportamento. E, forse, diventare un buon cittadino”, termina il sindacalista.
COSA È LO STALKING
Commette il delitto di “atti persecutori” (c.d. stalking) “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” (art. 612-bis c.p.).
Con il termine inglese stalking (derivante da “to stalk”) si è soliti indicare una serie di atteggiamenti – comportamenti (c.d. atti persecutori) tenuti da un soggetto (c.d. stalker) nei confronti di un altro soggetto – vittima, mediante persecuzione e al fine di ingenerare nello stesso paura ed ansia, compromettendo, in tal modo, il normale svolgimento della vita quotidiana.
Con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, è stato introdotto nel Titolo XII del codice penale (Delitti contro la persona), nella sezione III dedicata ai delitti contro la libertà morale, l’articolo 612-bis, che punisce il delitto di "Atti persecutori".
Il testo attuale dell'art. 612-bis, dopo le modifiche apportate con il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119, così recita:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".
Tra le numerose novità introdotte dalla riforma del processo penale attuata con la Legge 23 giugno 2017, n. 103, merita qui segnalare la previsione di cui al nuovo art. 162-ter del codice penale, volto a incentivare la risoluzione stragiudiziale dei processi tramite delle condotte idonee ad estinguere il reato.
L’art. 162-ter consente infatti la c.d. riparazione, anche tramite risarcimento del danno con un’offerta reale, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (ma il giudice può concedere un ulteriore termine di massimo sei mesi nel caso di impossibilità ad adempiere dell’imputato). Se la somma sarà giudicata congrua e sufficiente dal giudice, si potrà avere l’estinzione del reato, il tutto indipendentemente dal consenso della parte lesa.
Questo tipo di risoluzione stragiudiziale, limitata ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione, è quindi tendenzialmente applicabile anche al reato di stalking (ad eccezione delle ipotesi previste dall'ultimo comma dell'attuale art. 612-bis, in quanto soggette a querela irrevocabile o procedibili d'ufficio).
PER APPROFONDIMENTI:
Precariato, i legali Anief intervengono al parlamento Europeo: urge una risoluzione
Oggi la Festa d’Europa, in Italia c’è poco da celebrare
SCUOLA e PA – Precari non assunti, Anief presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo
Precariato, Miur bocciato: flebile risposta alla memoria Anief contro l’inerzia dello Stato
In arrivo un’altra spending review, l’eredità del Governo PD metterà in ginocchio la scuola
Carlo Cottarelli riapra le GaE alla prima riunione della presidenza del Consiglio dei ministri
Diplomati magistrali, la resa dei conti: tutti in GaE oppure risarcimenti milionari
Precari sfruttati, maxi risarcimento a Bologna: il Miur condannato a dare 100mila euro a tre docenti