Nuova vittoria dell’Anief presso il Tribunale del Lavoro di Gorizia che accoglie la richiesta di una docente contro il mancato riconoscimento del servizio preruolo ai fini del superamento del quinquennio di permanenza su posto di sostegno e per ottenere il relativo trasferimento su posto comune. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): questa vittoria dimostra l’illegittima discriminazione anche all’interno della contrattazione integrativa tra il servizio svolto a tempo determinato e quello svolto a tempo indeterminato. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per la Mobilità 2018 per quanti hanno dichiarato i titoli e i servizi utili ai fini del ricorso nella domanda di trasferimento/passaggio di ruolo.
Il Tribunale del Lavoro di Gorizia dà piena ragione al nostro sindacato e dichiara illegittimo il CCNI sulla mobilità nella parte in cui non computa il servizio a tempo determinato svolto su sostegno ai fini della mobilità per il trasferimento da posto di sostegno a posto comune. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Le vittorie in tribunale ottenute dall’Anief sottolineano come anche il contenuto della contrattazione integrativa sulla mobilità è discriminatorio e ciò è dimostrato, in questo caso, dal mancato computo del servizio a termine ai fini del superamento dell'obbligatorio quinquennio di permanenza su posto di sostegno. Ricordiamo che, secondo la giurisprudenza europea, lo Stato italiano ha il dovere di vigilare sull’applicazione della parità di trattamento tra servizi con contratti a termine e servizio di ruolo”. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per la Mobilità 2018 per quanti hanno dichiarato i titoli e i servizi utili ai fini dei ricorsi nella domanda di trasferimento/passaggio di ruolo.
Il Tribunale del Lavoro friulano, infatti, su ricorso patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Fortunato Niro, ha accolto la richiesta di una docente che lamentava di non poter ottenere il trasferimento da posto di sostegno a posto comune perché non le veniva riconosciuto dal Miur il servizio su sostegno svolto con contratti a tempo determinato. La disciplina contrattuale integrativa prevede che, ai fini del computo degli anni utili a superare il vincolo quinquennale, possano essere computati solo gli anni di servizio svolti dopo l'immissione in ruolo sul sostegno. Questa disciplina appare in aperto contrasto con la normativa europea che vieta qualsiasi discriminazione tra servizio a tempo determinato e servizio a tempo indeterminato. Il Giudice del Lavoro, dunque, “accoglie il ricorso e accerta il diritto del lavoratore ricorrente all’equiparazione dei periodi di servizio prestati a termine come docente di sostegno a quelli svolti dopo l’inserimento in ruolo, ciò ai fini della legittimazione – nel rispetto del vincolo di sostegno quinquennale – al trasferimento da un posto di sostegno ad un posto comune” nell’ambito della procedura di mobilità. La sentenza, inoltre, “dispone che il Miur provveda ad ogni adempimento conseguente all’accoglimento del ricorso e condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 2000, oltre esborsi ed oneri accessori dovuti come per legge”.
“Questa vittoria – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – dimostra la discriminazione presente anche all’interno della contrattazione integrativa sulla mobilità tra il servizio svolto a tempo determinato e quello svolto a tempo indeterminato. Non esistono ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento e il mancato riconoscimento del servizio preruolo anche nelle operazioni di mobilità da posto sostegno a posto comune. In quanto sindacato rappresentativo, adesso, proporremo sostanziali modifiche anche sulla contrattazione riguardante la mobilità, per poter tutelare i diritti dei lavoratori della scuola e dare il giusto riconoscimento al servizio svolto da precario”. L'Anief ricorda che è possibile aderire ai ricorsi Anief per la Mobilità 2018 per quanti hanno dichiarato i titoli e i servizi utili ai fini dei ricorsi nella domanda di trasferimento/passaggio di ruolo.
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