Dopo le insistenti richieste del sindacato Udir, sono di queste ore le dichiarazioni del sottosegretario all’Istruzione Salvatore Giuliano sulla volontà di “rivedere le responsabilità ed il ruolo dei dirigenti scolastici in tema di rischi strutturali ed impiantistici degli edifici scolastici”. La problematica è ritornata d’attualità dopo la recente sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha confermato la condanna ad un mese di reclusione a seguito del ferimento di uno studente causato dal cedimento di un lastrico, con pena sospesa e il beneficio della non menzione nel certificato penale, nei confronti della Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Pisacane” di Sapri, Franca Principe. Il punto è sempre uno: i dirigenti scolastici continuano ad essere considerati come dei datori di lavoro e pure titolari delle attività scolastiche. Se ci soffermiamo sui rischi sismici, ad esempio, su di loro vige l'incombenza nella valutazione dei rischi di classificazione che può essere ricondotto a tre fattori principali: pericolosità sismica, risposta sismica locale, indice di vulnerabilità sismica. Ma tutto questo come può essere realizzato? Con quali competenze? Come può un preside venire a conoscenza del gradiente di rischio del singolo plesso scolastico da lui diretto?
Marcello Pacifico (presidente Udir): Durante i nostri incontri degli ultimi mesi con centinaia di presidi, è stata pressoché unanime la richiesta di cambiare in toto il Testo Unico sulla sicurezza. I dirigenti sanno bene che vi è un collegamento immediato tra il problema della sicurezza e quello della responsabilità che ricade sulle loro persone: ci sono dei capi d’istituto costretti a difendersi dalle accuse riconducibili alle analisi tecniche sui documenti di prevenzione, sicurezza e salute, con richieste di condanne penali da tre anni e mezzo in su. Se non vogliamo che si arrivi a chiudere la metà delle nostre scuole, bisogna modificare la legge in fretta. Perché non è più possibile finire in carcere per colpa dello Stato.
Il nuovo Governo sembra volere finalmente dare una risposta concreta all’incredibile situazione professionale in cui versano i capi d’istituto, sulle cui teste continuano a giungere sentenze penali per motivi di mancata sicurezza degli edifici scolastici per i quali però non possono avere alcuna responsabilità se non quella di sollecitarne gli interventi agli enti locali proprietari. Dopo le insistenti richieste del sindacato Udir, sono di queste ore le dichiarazioni del sottosegretario all’Istruzione Salvatore Giuliano sulla volontà di “rivedere le responsabilità ed il ruolo dei dirigenti scolastici in tema di rischi strutturali ed impiantistici degli edifici scolastici”.
“La problematica – scrive Orizzonte Scuola - è ritornata d’attualità dopo la recente sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha confermato la condanna ad un mese di reclusione a seguito del ferimento di uno studente causato dal cedimento di un lastrico, con pena sospesa e il beneficio della non menzione nel certificato penale, nei confronti della Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Carlo Pisacane’ di Sapri, Franca Principe. E in questi giorni numerosi sono stati gli appelli al Ministro affinché si riveda la normativa. Nella scorsa legislatura le Commissioni VII e XI della Camera avevano prodotto un testo condiviso da tutte le forze politiche, unificando le proposte di legge Carocci e Pellegrino circa la modifica all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sulla responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”.
Sul medesimo argomento, l’Udir lo scorso autunno ha realizzato uno studio sui 42.407 edifici scolastici censiti, facenti capo a circa 8mila scuole autonome, e sul loro obbligo delle dichiarazioni sulla classificazione del rischio sismico. A seguito del dossier prodotto dal nuovo sindacato dei dirigenti scolastici, è stata quindi presentata un’articolata proposta di modifica del Testo Unico sulla sicurezza e le responsabilità dei presidi, resa pubblica in audizione a Montecitorio e poi a Salerno, attraverso un Convegno nazionale, nella zona dove è stata emessa l’ultima assurda sentenza di condanna di un dirigente scolastico.
Le stesse responsabilità riguardano anche le norme antincendio che continuano a minacciare i dirigenti anche dopo le disposizioni con il Decreto Ministeriale del 21 marzo scorso pubblicato nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2018. A questo proposito, per quanto riguarda la prevenzione incendi, l’Udir, solo per i propri iscritti, ha preparato una diffida da inviare all’ente locale proprietario dell’immobile, previa classificazione delle proprietà per tutte quelle attività scolastiche, compresi gli asili nido in esercizio senza SCIA o senza il completo adeguamento alle disposizioni normative, al fine di non vedersi applicate le procedure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 per le contravvenzioni rilevate. Perché la sicurezza viene prima di tutto, alla pari della salvaguardia dei diritti dei capi d’istituto, che non possono rischiare il carcere per colpe non loro.
Per quel che riguarda l’intera problematica delle responsabilità sulle spalle dei presidi, la proposta Udir di modifica del Testo unico prevede che il capo d’istituto “venga esonerato dalle valutazioni di cui all’art. 28 del presente Decreto, attinenti ai rischi di natura strutturale ed impiantistica relativamente alle Istituzioni Scolastiche ed Educative di propria pertinenza, fermo restando gli obblighi di cui all’art. 18, comma 3-ter del presente decreto, limitatamente alle comunicazioni per la vigilanza e sorveglianza durante la gestione delle attività didattiche, esonerando in toto lo stesso Dirigente Scolastico da ogni responsabilità sia di natura civile che penale”.
Il punto è sempre uno: i dirigenti scolastici continuano ad essere considerati come dei datori di lavoro e pure titolari delle attività scolastiche. Se ci soffermiamo sui rischi sismici, ad esempio, su di loro vige l'incombenza nella valutazione dei rischi di classificazione che può essere ricondotto a tre fattori principali: pericolosità sismica, risposta sismica locale, indice di vulnerabilità sismica. Ma tutto questo come può essere realizzato? Con quali competenze? Come può un preside venire a conoscenza del gradiente di rischio del singolo plesso scolastico da lui diretto?
I capi d’istituto, di fatto, dovendo attuare le migliori strategie atte a diluire i rischi, possono da subito implementare due azioni per l'avvio delle procedure: collaborare sinergicamente con gli enti locali; compilare i dati di propria pertinenza dei modelli di asseverazione del rischio sismico (una per ogni plesso) ed inviare con pec all'ufficio tecnico preposto competente territorialmente per la gestione dell'asseverazione al fine di conoscere la classe di rischio dalla A+ alla G. Ma sino a quando la norma non verrà cambiata, saranno sempre esposti a valutazioni su strutture ed impianti che non potranno eseguire, rispondendone in prima persona sia in ambito civile che penale.
Marcello Pacifico, presidente Udir, ricorda che “durante i nostri incontri degli ultimi mesi con centinaia di presidi, è stata pressoché unanime la richiesta di cambiare in toto il Testo Unico sulla sicurezza. I dirigenti sanno bene che vi è un collegamento immediato tra il problema della sicurezza e quello della responsabilità che ricade sulle loro persone: ci sono dei capi d’istituto costretti a difendersi dalle accuse riconducibili alle analisi tecniche sui documenti di prevenzione, sicurezza e salute, con richieste di condanne penali da tre anni e mezzo in su. Se non vogliamo che si arrivi a chiudere la metà delle nostre scuole, bisogna modificare la legge in fretta. Perché non è possibile finire in carcere per colpa dello Stato”.
PER APPROFONDIMENTI:
Dirigenti scolastici, ma quale aumento di 400 euro netti al mese? Sono appena 160 e pure a rate