Anche il Tribunale del Lavoro di Milano dà piena ragione all'Anief e dichiara il diritto di una docente a vedersi riconosciuto il servizio preruolo svolto nella scuola paritaria ai fini della ricostruzione di carriera. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il servizio nelle scuole paritarie non può non essere riconosciuto all'atto della ricostruzione di carriera essendo equiparato per legge al servizio svolto per lo Stato, il Miur non può agire contra legem.
Il Giudice del Lavoro di Milano dà piena ragione ai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Lideo accogliendo la richiesta di una docente circa la valutazione degli anni di servizio svolti nella scuola paritaria ai fini della progressione di carriera e riconoscendole anche il diritto a percepire tutte le differenze retributive non corrisposte dal Ministero dell'Istruzione. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “La legge ha riconosciuto pari dignità tra servizi svolti presso scuola pubblica e scuola paritaria e, per questo motivo, il Miur non può continuare a negare l’evidenza e costringere i lavoratori ad adire le vie legali per il riconoscimento del proprio diritto. Chiediamo al Miur il rispetto della normativa primaria e la conseguente lettura degli articoli del Testo Unico della scuola che regolano la ricostruzione di carriera uniformandoli alle disposizioni normative sull'equiparazione del servizio svolto nelle scuole paritarie”. Ancora possibile aderire allo specifico ricorso promosso dall'Anief.
La sentenza ottenuta dai legali Anief, infatti, accoglie le tesi patrocinate dal nostro sindacato in riferimento alla valutazione del servizio preruolo svolto su scuola paritaria ai fini della progressione di carriera, constatando che “l’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari disponendo che “i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera” e, di conseguenza, evidenziando come “al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” ovvero presso le scuole elementari “parificate”, essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole paritarie”. Ministero dell'Istruzione condannato, quindi, a collocare la docente nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio tenendo conto dei contratti stipulati presso la scuola paritaria e a corrisponderle le differenze retributive maturate in funzione del collocamento nella corretta fascia stipendiale. La totale soccombenza del Miur in tribunale contro l'Anief, comporta anche la condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 2.300 Euro oltre accessori.
“Questo è l’ennesimo successo ottenuto dal nostro sindacato – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ai fini della corretta valutazione del servizio preruolo svolto nella scuola paritaria e sono tanti, ormai, i tribunali che ci stanno dando piena ragione. La legge impone di valutare i servizi prestati nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio nelle scuole statali e il Miur non può continuare ad agire contra legem. Chiediamo al Ministero dell'Istruzione il rispetto della normativa primaria e la conseguente lettura degli articoli del Testo Unico della scuola che regolano la ricostruzione di carriera uniformandoli alle disposizioni normative sull'equiparazione del servizio svolto nelle scuole paritarie”. L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile aderire al ricorso per vedersi riconosciuto il servizio svolto presso gli istituti paritari ai fini della progressione di carriera e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale.
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