Confermata l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione che ha deciso di decurtare l'indennità di funzioni DSGA anche retroattivamente rispetto all'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2013 e ha negato il dovuto riconoscimento del compenso per la valorizzazione professionale ATA. Attivo lo specifico ricorso Anief.
Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Irene Lo Bue ottengono altre due sentenze di pieno accoglimento presso il Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia con la conferma che l'amministrazione non può decurtare “retroattivamente” l'indennità riconosciuta a chi ha assunto funzioni da DSGA e non può interpretare la normativa negando un compenso accessorio legato all'effettiva posizione economica dell'assistente amministrativo che nessuna normativa ha mai abrogato. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “MEF e MIUR hanno applicato quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2013 in modo palesemente illegittimo, interpretando come lecita un'applicazione retroattiva della nuova norma che prevede un diverso computo per la liquidazione del compenso per incarichi superiori di chi svolge funzioni di DSGA e decurtando illegittimamente le indennità degli anni precedenti al 2013. Già la Corte Costituzionale ci aveva dato ragione, confermando le nostre tesi con la sentenza n. 108/2016”. Restituite, anche, le ulteriori decurtazioni effettuate dal MEF che non aveva più voluto riconoscere il compenso per la valorizzazione professionale ATA a chi svolgeva funzioni di DSGA.
Constatata l'effettiva illegittimità delle trattenute in forma retroattiva applicate nei confronti di altre due assistenti amministrative emiliane che da anni prestavano servizio con funzioni di DSGA, il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia ha dato piena ragione al nostro sindacato richiamando la sentenza della Corte Costituzionale del 2016 e ribadendo come sia stata dichiarata “l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore”. Ancora una volta l'Anief ha ottenuto conferma di come, in maniera “del tutto arbitraria” e per cui “non ne è stata fornita alcuna spiegazione che sia ancorata ad un dato logico prima ancora che normativo”, il MEF, a far data dal 1/1/2012, abbia anche “previsto che – nei casi in cui l’assistente amministrativo sia inquadrato nella 1° o 2° posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale, ai sensi dell’art.62 del CCNL 29/11/2007 (cd. compenso per la valorizzazione professionale Ata) - quest’ultimo compenso non gli spetti “in quanto l’indennità per funzioni superiori già remunera e valorizza le ulteriori responsabilità assunte dall’assistente amministrativo” (così la nota IGOP prot. N.104476 del 7/12/2012)”.
L'assunto di questa ulteriore illegittima negazione di un emolumento dovuto, infatti, come già evidenziato dal Tribunale del Lavoro “non ha alcun fondamento giuridico né alcun ancoraggio testuale o logico” e conviene con quanto sostenuto con grande professionalità dai legali Anief in udienza evidenziando come “il MEF mostra di trascurare sia il dato letterale della sequenza contrattuale, dove non è previsto alcun assorbimento dell’un emolumento nell’altro, sia il dato funzionale, dato che il compenso per la valorizzazione professionale ATA è sganciato dall’effettivo assolvimento delle funzioni superiori ed è piuttosto legato all’esito favorevole della frequenza di appositi corsi di formazione. Poiché i due emolumenti (per la posizione economica e per l’indennità di sostituzione, ndr) assolvono a funzioni diverse, in mancanza di una esplicita disposizione contraria, legale o pattizia, essi si cumulano e non si elidono”. MEF e MIUR condannati, dunque, al pagamento di oltre 8.000 Euro come risarcimento per l’illegittima decurtazione effettuata a discapito delledue lavoratrici e a ulteriori 4.000 Euro totali di spese di soccombenza nei due giudizi.
“Il MEF e, di conseguenza, il MIUR hanno dato una palese quanto illegittima applicazione alla Legge di Stabilità 2013 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - disponendo anche l'applicazione retroattiva della nuova norma che prevede un diverso computo per la liquidazione del compenso per incarichi superiori di chi svolge funzioni di DSGA e applicandola illegittimamente agli anni precedenti al 2013. I nostri legali sono intervenuti per ristabilire la legalità e il rispetto del fondamentale principio generale di irretroattività della legge; del resto già la Corte Costituzionale si era espressa in materia, avallando le nostre tesi con la sentenza n. 108/2016”. L'Anief ricorda che è attivo lo specifico ricorso riservato al personale Amministrativo che ricopre funzioni di DSGA e che vuole far valere i propri diritti e rivendicare l'illegittimità dell'applicazione retroattiva della legge di Stabilità 2013 ottenendo la restituzione dell'ulteriore decurtazione effettuata sul proprio compenso per la valorizzazione professionale ATA, beneficio economico legato alla posizione di livello, illegittimamente posta in essere dall'Amministrazione senza alcun fondamento normativo.