In Calabria vince l'Anief anche in Corte d'Appello con una doppia sconfitta perpetrata al Miur sul diritto al reinserimento nelle graduatorie a esaurimento dei docenti cancellati per mancato aggiornamento. La vittoria arriva dalla Corte d'Appello di Catanzaro e da quella di Reggio Calabria che, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, danno piena ragione ai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Maria Schipani respingendo gli appelli proposti dal Miur e confermando il diritto al reinserimento dei docenti cancellati per mancato aggiornamento. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Riaprire le GaE per tutti gli abilitati unica strada per riparare ai torti perpetrati per decenni a danno dei lavoratori precari della scuola.
L’esito ottenuto presso le due Corti d'Appello calabresi confermano ancora una volta la fondatezza delle tesi patrocinate dai legali Anief confermando che “Il tenore letterale della norma non lascia adito a dubbi nel senso che, laddove non presentata la domanda ed ottenuta in tal modo la cancellazione dalla graduatoria, il docente può, entro il termine fissato per l'aggiornamento periodico della stessa ed in occasione di ogni successivo aggiornamento, chiedere il reinserimento”. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “La normativa che tutela il diritto dei docenti cancellati a essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento all'atto dell'aggiornamento successivo è chiara. La riapertura delle GaE continua a essere un provvedimento indispensabile per sanare le storture e le illegittimità perpetrate in questi anni non solo a discapito di tutti i lavoratori precari ingiustamente cancellati ‘a vita’ dalle Graduatorie per mancato aggiornamento, ma anche a danno di tutti i docenti abilitati cui è stato precluso il diritto all'immissione in ruolo attraverso il doppio canale di reclutamento cui altri abilitati hanno avuto accesso”.
Le due sentenze, che rigettano in toto le tesi sostenute dal Ministero dell'Istruzione che pervicacemente si è opposto alla precedenti vittorie in primo grado ottenute dai legali Anief proponendo appello, evidenziano “l'insussistenza di un'ipotesi di abrogazione tacita dell'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 97/2004 conv. in L. 143/2004” ricordando che “detta norma dispone: Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione" e che, quindi, “Altro significato non può essere riconosciuto alla disciplina così delineata: in particolare, da essa non solo non è possibile argomentare in alcun modo che la cancellazione per mancata presentazione della domanda sia definitiva, ma, anzi, si evince esattamente il contrario: ossia che la cancellazione non è mai definitiva”.
“La normativa che tutela il diritto dei docenti cancellati a essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento all'atto dell'aggiornamento successivo a quello di cancellazione è chiara - spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e il Miur dovrebbe rispettare quanto in essa prescritto. La riapertura delle Graduatorie a Esaurimento continua a essere un provvedimento indispensabile per sanare le storture e le illegittimità perpetrate in questi anni non solo a discapito di tutti i lavoratori precari ingiustamente cancellati ‘a vita’ dalle Graduatorie per mancato aggiornamento, ma anche a danno di tutti i docenti abilitati cui è stato precluso il diritto all'immissione in ruolo attraverso il doppio canale di reclutamento cui altri abilitati hanno avuto accesso”.