Continua incessantemente il lavoro di Anief a sostegno dei propri soci: in questi giorni le segreterie delle scuole di tutto il territorio nazionale sono alle prese con la questione della monetizzazione delle ferie non godute per il personale il cui contratto è già terminato o avrà la sua cessazione il 30 giugno. A tali soci Anief sta assicurando, in queste settimane, il servizio di assistenza per la richiesta NASPI, grazie alla convenzione con Cedan s.r.l.s - centro servizi amministrativi.
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Prosegue incessantemente il lavoro di Anief a sostegno dei propri soci: in questi giorni le segreterie delle scuole di tutto il territorio nazionale sono alle prese con la questione della monetizzazione delle ferie non godute per il personale il cui contratto è già terminato o avrà la sua cessazione il 30 giugno. A tali soci Anief sta assicurando, in queste settimane, il servizio di assistenza per la richiesta NASPI, grazie alla convenzione con Cedan s.r.l.s - centro servizi amministrativi.
Proprio in virtù della scadenza di questi rapporti di lavoro, in questi giorni giungono svariati quesiti agli sportelli di consulenza sindacale Anief riguardanti il diritto alla monetizzazione di giorni di ferie non utilizzati durante l’anno scolastico 2017/2018. Facciamo quindi il punto della situazione analizzando la normativa di riferimento.
Il CCNL 2006-2009 art. 19, co. 2, recita che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Con la legge 7 agosto 2012 n. 135 si afferma il divieto generale di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie e nello specifico l’art. 5.co. 8 dice: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (nonché delle autorità) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.
Lo stesso viene poi modificato con l’integrazione di cui all’art. 1, comma 55, legge n. 228 del 2012: all'Art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.»
Alla luce di ciò, cosa cambia tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato? In quali casi, le ferie dovranno comunque essere monetizzate anche al personale con contratto al 30/6?
L’art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6) i periodi di ferie, disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Ai dipendenti supplenti con contratto per supplenza breve o fino al 30/6 è stata poi disapplicata con il comma 55 la disposizione di fruizione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Per il personale Ata, in particolare per quello supplente breve e saltuario, nulla è innovato circa i periodi in cui è consentita la fruizione delle ferie rispetto a quanto stabilito dal CCNL 29/11/2007 e quindi allo stesso, a decorrere dal 7 luglio 2012, potrà essere riconosciuta la "monetizzazione" solo qualora la fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro. Infine, per il personale docente ed Ata a tempo indeterminato e per il personale Ata supplente annuale e sino al temine delle attività didattiche nulla è cambiato rispetto al divieto generale di "monetizzazione" posto dall'articolo 5, comma 8, del Decreto-Legge 95/2012, nella versione entrata in vigore il 7 luglio 2012. Pertanto, per detto personale la "monetizzazione" è consentita unicamente nei residui casi contemplati dalla nota DFP 32937/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Riassumendo:
DOCENTI |
PERSONALE ATA |
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Docenti a tempo indeterminato |
Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 |
Personale ATA a tempo indeterminato |
Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 |
Docenti con nomina annuale |
Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 |
Personale ATA supplente annuale |
Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 |
Docenti con nomina sino al termine delle attività didattiche |
Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo coperto dal contratto di lavoro |
Personale ATA supplente breve e saltuario |
Le ferie sono monetizzabili qualora la fruizione sia incompatibile con la durata del rapporto di lavoro |
Docenti supplenti brevi e saltuari |
Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo coperto dal contratto di lavoro |
La scuola, quindi, alla fine del contratto non dovrà fare altro che calcolare il numero di ferie spettanti al docente e sottrarre da questo tutti i giorni di sospensione delle lezioni, ovvero i periodi in cui il docente avrebbe potuto fruirne (vacanze di Natale, di Pasqua, ecc.).
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