Le organizzazioni sindacali Flc-Cgil e Cisl e Uil brindano perché con il “Decreto n. 70407 del 2018, depositato presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo Snals per ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche”, relativa al contratto sottoscritto il 20 aprile per il triennio 2016/18 solo dagli stessi Confederali. In pratica, i maggiori sindacati del comparto Scuola sostengono che chi si oppone ad un accordo sconveniente è giusto che non rappresenti più alcun lavoratore, nemmeno chi li ha votati e chiesto di tutelarli, in barba alle più elementari regole di rappresentanza democratica.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Flc-Cgil, Cisl e Uil, invece di esprimere soddisfazione per l'esclusione dello Snals, avrebbero fatto molto meglio ad interrogarsi sui motivi che li hanno spinti a firmare un accordo privo di elementi normativi migliorativi per il personale e contenenti aumenti e arretrati ridicoli dopo quasi dieci anni di blocco dei compensi. Invece di vergognarsi per quell’accordo, ora diventano strenui difensori del diritto sindacale. Ed hanno anche la memoria corta, perché dovrebbe tacere chi ha presentato lo stesso ricorso, vincendolo nel privato, quando ha fatto dichiarare la norma di legge incostituzionale. Come Anief aspettiamo a settembre la decisione di merito su questa triste faccenda e ci dichiariamo sin d’ora pronti a costituirci nell'eventuale appello ad adiuvandum per le tesi di chi crede nella libertà e pluralità sindacale e nella capacità critica di non firmare norme palesemente contrarie all'interesse dei lavoratori. Senza contare che questi sindacati sono gli stessi che emettono comunicati trionfanti per quel Ccnl, anche in questo caso, facendo finta di dimenticare che quell’accordo dopo tre mesi è stato da loro disdetto formalmente.
Il primo obiettivo di un sindacato, di qualunque comparto, è quello di difendere gli interessi dei lavoratori che rappresenta: ogni sigla lo fa seguendo le sue strategie, ma se in contrattazione qualcuno non sottoscrive un accordo lo fa sempre perché lo considera poco conveniente alla categoria. Qualora altre organizzazioni ritengano invece che vi siano i presupposti per firmare la proposta del datore di lavoro, vorrà dire che con quell’atto si assumono una grossa responsabilità, perché presto saranno chiamati a illustrare alla categoria i motivi di quel sì. Ma arrivare a trasformare quell’assenso in un motivo di esclusività nel condurre la contrattazione integrativa, ergendosi a controparte in tribunale contro la presenza al tavolo di chi si è opposto all’accordo, è veramente troppo.
Perché questo è accaduto nei mesi scorsi ed è bene che i lavoratori della scuola lo sappiano: come riporta Orizzonte Scuola, i sindacati Uil, Flc-Cgil e Cisl hanno tenuto a far sapere che con il “Decreto n. 70407 del 2018, depositato presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo Snals al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche”, relativa al contratto sottoscritto il 20 aprile scorso per il triennio 2016/18 solo dagli stessi Confederali.
Dunque “il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di Flc-Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali ‘il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’OS che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa’”.
Infine, è stata “rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che ‘nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle’. Si conferma pienamente – concludono i Confederali - il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del CCNL”.
In pratica, i maggiori sindacati del comparto Scuola sostengono che chi si oppone ad un accordo sconveniente è giusto che non rappresenti più nessun lavoratore, nemmeno quelli che li hanno votati e chiesto di tutelarli, in barba alle più elementari regole di rappresentanza democratica.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ritiene che “Flc-Cgil, Cisl e Uil, invece di esprimere soddisfazione per l'esclusione dello Snals, reo di non avere sottoscritto quell’accordo, avrebbero fatto molto meglio ad interrogarsi sui motivi che li hanno spinti a firmare un accordo privo di elementi normativi migliorativi per il personale e, soprattutto, contenenti aumenti e arretrati ridicoli, dopo quasi dieci anni di blocco dei compensi. Invece di vergognarsi per quell’accordo, ora diventano strenui difensori del diritto sindacale”.
“Ed hanno anche la memoria corta – continua il sindacalista Anief - perché dovrebbe tacere chi ha presentato lo stesso ricorso, vincendolo nel privato, quando ha fatto dichiarare la norma di legge incostituzionale. Come Anief, pertanto, aspettiamo a settembre la decisione di merito su questa triste faccenda e ci dichiariamo sin d’ora pronti a costituirci nell'eventuale appello ad adiuvandum per le tesi di chi crede nella libertà e pluralità sindacale e nella capacità critica di non firmare norme palesemente contrarie all'interesse dei lavoratori”.
“Senza contare che questi stessi sindacati sono gli stessi che emettono comunicati trionfanti per quel contratto collettivo nazionale, anche in questo caso, facendo finta di dimenticare che lo stesso accordo a perdere, sottoscritto ad aprile, soltanto dopo tre mesi è stato da loro disdetto formalmente”, conclude Pacifico.
Anief non può che concordare con il sindacato Snals, il quale nella sua piattaforma programmatica per il prossimo contratto del comparto Istruzione e Ricerca ha sottolineato come con l’accordo finale sottoscritto solo dai Confederali il 20 aprile scorso si sono ottenuti solo incrementi retributivi lordi pari, rispettivamente, allo 0,36% per il 2016, all’1,09% per il 2017 e al 3,44% a regime, inferiore al 3,48%. Tale cifra – afferma il sindacato – è inferiore alla perdita del potere di acquisto intervenuta dal 2011 che, come è noto, era pari al 15% nei dieci anni di mancato rinnovo contrattuale dal 2009 al 2018.
Lo stesso sindacato, inoltre, ha chiesto il ripristino della fascia stipendiale da 3 a 8 anni di anzianità, venuta meno a seguito della sottoscrizione del CCNL 4 agosto 2011 “per garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA per gli anni 2011-2013”, e di tornare a “riconoscere ai dipendenti in servizio ed a quelli collocati in quiescenza nel 2013 lo scatto stipendiale maturato in quell’anno, e congelato dal Governo e ignorato dal CCNL/2018”. Si tratta di obiettivi che anche l’Anief ritiene imprescindibili. Come quello di non avallare, sotto forma di accordi nazionali, dei contratti che non contemplino queste indicazioni.
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