La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 20015, nel cambiare orientamento sulla materia, condanna il Miur per palese violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/Ce e l'evidente discriminazione posta in essere nei confronti del personale precario con contratti inferiori all'annualità. Perde efficacia, anche se solo per i lavoratori che presentano ricorso, la Nota Miur del 17 dicembre 2012 che, nell’affidare al portale NoiPa il pagamento dei supplenti brevi e saltuari, aveva stabilito in modo illegittimo che “sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari”. Per gli ‘ermellini’, quindi, “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.
Si tratta di una conquista sindacale non indifferente, perché va a favore del personale supplente meno tutelato, in quanto la ‘Retribuzione professionale docente’ è prevista dal CCNL di comparto. Inoltre, è assoggettata ad una serie di ritenute previdenziali, con incidenza positiva diretta e continua quindi pure sul fondo pensione, sul fondo credito, sull’Irap e sul Trattamento di fine rapporto.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nell'Ordinanza n. 20015/2018 è chiaro e pone il via ad una nuova stagione di ricorsi per tutelare i precari meno protetti: l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze. Per questo, invitiamo il personale che si è visto negare questo importante importo mensile ad avvalersi del supporto dei nostri avvocati per le dovute azioni legali, in modo da recuperare il maltolto”.
Alla luce di tutto questo, il sindacato Anief avvia i ricorsi gratuiti targati Anief per recuperare fino a 9 mila euro di arretrati: vale anche per il personale di ruolo relativamente agli anni di precariato svolti. Clicca qui per aderire subito ed evitare la prescrizione.
La ‘Retribuzione professionale docenti’, pari a 164 euro mensili, spetta anche al personale con supplenze brevi e saltuarie contrattualizzato in sostituzione degli insegnanti assenti nel corso dell’anno scolastico: lo ha stabilito la Cassazione con l'Ordinanza n. 20015 del 27 luglio, attraverso la quale cambia orientamento sulla materia e condanna il Ministero dell'Istruzione per palese violazione della direttiva comunitaria 70/1999 per l'evidente discriminazione posta in essere nei confronti del personale precario con contratti inferiori all'annualità. Tutto il personale, ha spiegato la Suprema Corte, a prescindere dal tipo di contratto professionale stipulato, ha quindi pieno diritto all’assegno tabellare, di oltre 160 euro lorde, corrisposto per 12 mensilità.
Perde efficacia, anche se solo per i lavoratori che presentano ricorso, la Nota Miur del 17 dicembre 2012 che, nell’affidare al portale NoiPa il pagamento dei supplenti brevi e saltuari, aveva stabilito in modo illegittimo che “sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari. Infatti la Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118, elenca le fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei compensi in parola, limitandole essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o anche ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 40 comma 9 della legge 449/1997".
Si tratta di una conquista sindacale non indifferente, perché va a favore del personale supplente meno tutelato, in quanto la ‘Retribuzione professionale docente’ è prevista dal CCNL di comparto. Inoltre, è assoggettata ad una serie di ritenute previdenziali, con incidenza positiva diretta e continua quindi pure sul fondo pensione, sul fondo credito, sull’Irap e sul Trattamento di fine rapporto, in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
Nell’ordinanza, la Corte di Cassazione spiega che “si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999”. Pertanto, “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nell'Ordinanza n. 20015/2018 è chiaro e pone il via ad una nuova stagione di ricorsi per tutelare i precari meno protetti: l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze. Per cui – conclude il sindacalista – il CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio. Quindi, il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
“Tutti i docenti che hanno stipulato supplenze brevi e saltuarie – conclude il giovane sindacalista - dovevano vedersi corrispondere comunque la Retribuzione Professionale Docenti nel cedolino stipendiale e ora avranno il supporto dei nostri avvocati per le dovute azioni legali volte all'ottenimento di questo trattamento accessorio previsto dal CCNL e illegittimamente negato dal Miur, che può portare al recupero di somme importanti, fino a 9 mila euro di arretrati”.
Per questi motivi, il sindacato Anief ha predisposto uno specifico ricorso, con adesione gratuita, dedito al recupero della RPD per i docenti che hanno stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie negli ultimi anni in modo da sanare questa ulteriore illegittimità posta in essere dal Miur e recuperare le somme mai percepite. Il consiglio è di aderire subito, per evitare la prescrizione delle somme: il principio vale anche per il personale di ruolo, relativamente agli anni di precariato svolti. Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso Anief, clicca qui.
PER APPROFONDIMENTI:
SCUOLA e PA – Precari non assunti, Anief presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo
Precariato, Miur bocciato: flebile risposta alla memoria Anief contro l’inerzia dello Stato
In arrivo un’altra spending review, l’eredità del Governo PD metterà in ginocchio la scuola
Carlo Cottarelli riapra le GaE alla prima riunione della presidenza del Consiglio dei ministri