L’organismo di giudici sovranazionali dovrà decidere sulla causa C-466/17 Motter e sulla compatibilità del Testo Unico sulla Scuola con il diritto comunitario. Il parere dei giudici sovranazionali potrebbe così diventare l’atteso spartiacque: se verranno accolte le tesi dei legali di Anief, come già avviene presso diverse Corti di Appello italiane, tutti i decreti di ricostruzione di carriera emessi negli ultimi dieci anni dovranno infatti essere impugnati al fine di riconoscere per intero, fin da subito, tutto il servizio pre-ruolo superiore ai primi quattro anni, con evidenti ed inevitabili ricadute sul Contratto collettivo nazionale di lavoro e sulle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione degli insegnanti sovrannumerari.
La Corte dovrà quindi vagliare se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio al momento dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici. E ciò in ragione della mancanza, allo scopo dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): In questi anni di applicazione della norma prevista dal Testo Unico della scuola, si è di fatto deciso di punire due volte i lavoratori con un alto numero di anni svolti come supplenti prima di entrare in ruolo: alla lunga ed estenuante attesa si è aggiunta la beffa della riduzione stipendiale, come se il protrarsi del precariato fosse da arrecare al dipendente e non ad un’amministrazione pubblica sorda alle richieste di stabilizzazione provenienti dalla stessa Unione Europea ormai da vent’anni attraverso la direttiva comunitaria 70/1999. Ecco perché diventa centrale l’espressione del 20 settembre: potrebbe dare il la ad una modifica sostanziale di tutta la normativa che regola le ricostruzioni di carriera del personale, nonché la contrattazione interna che pone in essere, sotto varie forme, questa e altre palesi discriminazioni.
Anief ricorda che è sempre possibile chiedere l'immediato e integrale riconoscimento del servizio svolto durante il precariato nella ricostruzione di carriera, ricorrendo in tribunale, attraverso un mirato ricorso promosso dall'Anief. Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso Anief, clicca qui
Il personale della scuola continua a tormentarsi per il mancato riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo oltre ai primi quattro anni: tra solo un mese, però, potrebbe arrivare una buona notizia. Perché il prossimo 20 settembre la Corte di Giustizia Europea sarà chiamata ad esprimersi sulla causa C-466/17 Motter a proposito della compatibilità del Testo Unico sulla Scuola, il decreto legislativo 297 del 1994, con il diritto comunitario.
L’espressione dei giudici sovranazionali potrebbe così diventare l’atteso spartiacque: se verranno accolte le tesi dei legali di Anief, come già avviene in diverse Corti di Appello italiane, tutti i decreti di ricostruzione di carriera emessi negli ultimi dieci anni dovranno infatti essere impugnati al fine di riconoscere per intero, fin da subito, tutto il servizio pre-ruolo superiore ai primi quattro anni, con evidenti ed inevitabili ricadute sul Contratto collettivo nazionale di lavoro e sulle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione degli insegnanti sovrannumerari costretti a perdere il posto nella scuola dove operavano.
La Corte di Giustizia Europe dovrà verificare se, ai fini dell’applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, la circostanza riguardante l’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato. Oltre ad accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato.
I giudici dovranno inoltre vagliare se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio al momento dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici. E ciò in ragione della mancanza, allo scopo dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo.
“In questi anni di applicazione della norma prevista dal Testo Unico della scuola – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – si è di fatto deciso di punire due volte i lavoratori con un alto numero di anni svolti come supplenti prima di entrare in ruolo: alla lunga ed estenuante attesa si è aggiunta la beffa della riduzione stipendiale, come se il protrarsi del precariato fosse da arrecare al dipendente e non ad un’amministrazione pubblica sorda alle richieste di stabilizzazione provenienti dalla stessa Unione Europea ormai da vent’anni attraverso la direttiva comunitaria 70/1999”.
“I giudici della Corte Ue – continua il sindacalista - dovranno anche verificare se è lecito applicare le penalizzazioni di carriera in ragione dell’obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico. Ecco perché diventa centrale l’espressione del 20 settembre prossimo, poiché potrebbe dare il la ad una modifica sostanziale di tutta la normativa che regola le ricostruzioni di carriera del personale, nonché la contrattazione interna che pone in essere, sotto varie forme, questa e altre palesi discriminazioni a discapito di chi lavora nella scuola”.
Anief ricorda che è sempre possibile chiedere l'immediato e integrale riconoscimento del servizio svolto durante il precariato nella ricostruzione di carriera, ricorrendo in tribunale, attraverso un mirato ricorso promosso dall'Anief. Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso Anief, clicca qui
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