Torniamo a occuparci delle delucidazioni fornite sull’argomento: come riporta Orizzonte Scuola, l’Inps dà indicazioni circa la prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche, confluite nell’INPS. Nella circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169 sono stati prorogati i termini di prescrizione dei contributi al 31 dicembre 2018, inizialmente fissati al 31 dicembre 2017, oltre a essere illustrate le istruzioni in merito alla verifica del proprio “estratto conto INPS/INPDAP”, per controllare se sia aggiornato con tutti i contributi previdenziali versati. Dunque l’Inps “chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019. Ciò che cambia, a partire dalla succitata data, è che l’Amministrazione – datrice di lavoro: non avrà più la possibilità di regolarizzare i versamenti mancanti, cosa possibile sino al 31 dicembre 2018; dovrà sostenere l’onere del trattamento di quiescenza, riferito a periodi di servizio per i quali è intervenuta la prescrizione”. Quindi, resta inteso che i lavoratori potranno richiedere una modifica della propria posizione assicurativa anche successivamente al 31 dicembre 2018.
C’è da dire che, “la prescrizione dei contributi non influirà sulla pensione, considerato che, per i contributi prescritti, provvederà l’amministrazione”.
Per poter accedere e verificare “la propria posizione assicurativa, si deve visionare il proprio estratto conto contributivo”, accedendo all’area riservata (MyINPS) con le proprie credenziali (codice fiscale, PIN o SPID), Area prestazioni e servizi/Fascicolo previdenziale del cittadino/Posizione assicurativa/Estratto conto. Nell’eventualità che ci fossero contributi mancanti, bisogna farne segnalazione, “con domanda on-line RVPA (richiesta variazione posizione assicurativa), eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale. Per l’istanza RVPA non è fissato alcune termine perentorio”.
L’estratto conto “riporta i dati anagrafici del lavoratore e, riassunti in una tabella, i versamenti previdenziali suddivisi in: periodo di riferimento; tipologia di contributi (da lavoro dipendente, artigiano, commerciate, servizio militare ecc.); contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi, sia per il calcolo della pensione che per il raggiungimento del diritto; retribuzione o reddito; riferimenti del datore di lavoro; eventuali note riportate alla fine dell’Estratto”.
Per quanto riguarda poi gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali, 1° gennaio 2019 è la data ultima per la verifica e la segnalazione di eventuali contributi mancanti.
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