Il CCNI sulla mobilità del personale docente e ATA viene dichiarato nullo dal tribunale del lavoro per contrasto con la normativa primaria e per manifesta discriminazione, violata anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ancora aperte le procedure di adesione ai ricorsi Anief contro la Mobilità 2018 per quanti abbiano dichiarato nella domanda di trasferimento i requisiti utili alla proposizione del ricorso.
È una vittoria tutta targata Anief quella che arriva dal Tribunale del Lavoro di Udine che accoglie il ricorso patrocinato dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Fortunato Niro a tutela dei diritti di una docente che rivendicava la precedenza per assistenza al genitore disabile nei trasferimenti tra province diverse. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): con la dichiarazione di nullità del CCNI sul punto, ancora una volta l'Anief si pone come baluardo di tutela dei diritti dei lavoratori e dei loro familiari. Il CCNI contrasta con le disposizioni imperative di tutela del diritto all'assistenza del disabile e il nostro sindacato non poteva rimanere inerte di fronte alla violazione di valori di rilievo costituzionale. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief sulla Mobilità.
Il CCNI sulla Mobilità 2018, infatti, anche per le procedure di trasferimento relative all'anno scolastico che sta per iniziare, non ha previsto il riconoscimento della precedenza nella mobilità interprovinciale per il dipendente referente unico che assiste il genitore affetto da disabilità grave, limitandosi a riconoscerlo solo per i trasferimenti interni alla stessa provincia di titolarità e a rinviare il riconoscimento del diritto alla mobilità interprovinciale con precedenza solo nelle operazioni annuali di assegnazione provvisoria. “La ratio dell’art. 33 della Legge 104/92 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – non è quella di assegnare benefici a soggetti che hanno un parente disabile, bensì quella di garantire a quest’ultimo la continuità dell’assistenza e questa può concretizzarsi solo con il riconoscimento della precedenza nel trasferimento in una sede di lavoro più vicina all'assistito anche al figlio referente unico del genitore residente fuori provincia. La disciplina sancita dalla L. 104/1992, come abbiamo ribadito in udienza, attua fondamentali diritti della persona disabile, prevedendosi così l’eliminazione di tutti quegli ostacoli che ne possono limitare il regolare dispiegarsi nella vita di relazione, per questo il nostro sindacato si è attivato per le opportune azioni legali e ha ottenuto ragione”.
“La stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all'art. 26 - continua il presidente Anief - riconosce il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di “misure idonee” dirette a garantirne, tra l’altro, l’autonomia e l’inserimento sociale e anche la Corte Costituzionale ha ripetutamente ribadito il particolare valore intrinseco della L. 104/1992, in quanto finalizzata a garantire diritti fondamentali della persona ed ha, al contempo, precisato che la relativa applicazione potrebbe essere legittimamente preclusa solo da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l’espletamento dell’attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali”. In totale accoglimento delle tesi sostenute dall'Anief, dunque, l'ordinanza specifica come la disciplina delle precedenze operata dal CCNI “non pare giustificata da alcuna apparente esigenza organizzativa del datore di lavoro, apparendo al contrario arbitraria ed irragionevole nella scelta dei soggetti beneficiari – laddove, si ribadisce, oggetto di tutela non è il lavoratore che intende trasferirsi, bensì il soggetto portatore di handicap che ha diritto ad essere facilitato nel ricevere assistenza”.
Le disposizioni contenute nel CCNI, dunque, integrano a tutti gli effetti “un trattamento discriminatorio trai docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria, a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile e ancor più se il docente è l’unico referente”. Per questo motivo, il ricorso Anief viene accolto con la dichiarazione di nullità dell’art. 13 del CCNI sulla mobilità “nella parte in cui nega la precedenza assoluta per i trasferimenti interprovinciali ai docenti che prestano assistenza ai genitori affetti da handicap grave e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente a scegliere con precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità interprovinciale”, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di soccombenza quantificate in complessivi € 1.100 oltre accessori. L'Anief ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorso contro le procedure di mobilità 2018 per quanti abbiano dichiarato nel modello di trasferimento i requisiti utili ai fini del ricorso.
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