Sta per suonare la prima campanella ed a breve si apriranno le porte di tutti gli istituti scolastici con l’avvio delle attività didattiche.
Cresce notevolmente nelle ultime ore la grande preoccupazione delle migliaia di aspiranti docenti delle graduatorie di circolo ed istituto che attendono un incarico.
Dopo la chiusura delle operazioni riguardanti le immissioni in ruolo, l’organico residuo alla situazione di fatto sarà dapprima oggetto di assegnazioni provvisorie ed utilizzazione degli aspiranti richiedenti e, dopo le procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato da parte degli ATP, i posti e le ore residue verranno restituite ai Dirigenti scolastici che individueranno i docenti scorrendo le graduatorie di circolo ed istituto.
Numerosissime sono le cattedre rimaste vacanti, basti pensare che nella sola provincia di Milano i posti di sostegno in tutti i gradi di istruzione ammontano a più di 6000 per mancanza di aspiranti specializzati.
Già numerose sono le segnalazioni che pervengono alla segreteria provinciale di Milano dove, con l’apertura dei primi collegi dei docenti, i Dirigenti scolastici riferiscono di procedere alla nomina degli aspiranti per “continuità”, una prassi illecita secondo la nostra associazione.
Il decreto legislativo n. 66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, dedica l’articolo 14 alla continuità didattica da garantire agli alunni disabili.
“Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.”
DECRETO ATTUATIVO
Per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14 del summenzionato D.lgs. 66/2014, il Miur deve emanare un apposito decreto.
Ne consegue che in assenza di tale decreto, il Dirigente commette un illecito.
Non è possibile salvaguardare la continuità didattica nei confronti dello studente senza una analisi attenta che tenga conto della specializzazione in materia e dia frutto ad un decreto attuativo che regolamenti scrupolosamente la procedura, e non la trasformi in un mero atto di abusivismo da parte dei Dirigenti e favoritismo nei confronti di determinati aspiranti docenti.
DIVIETO CONFERIMENTO INCARICHI ART. 40 LEGGE 449/97
Indicazioni supplenze 2018/2019
Con la pubblicazione della circolare MIUR 37856 del 28/08/2018, sono state diramate le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
Il punto 4 DISPOSIZIONI COMUNI della stessa circolare recita:
“…Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie…”
Da quest’anno quindi l’incarico dovrà riportare necessariamente il termine ovvero 30 Giugno per i posti in organico di fatto e 31 Agosto per i posti in organico di diritto. Tra le cause di risoluzione anticipata quindi vi è l’individuazione di un nuovo avente titolo ma non solo…
Il Dirigente che conferisce una nomina per continuità quindi, oltre a commettere un illecito, mette a serio rischio la situazione contrattuale del docente che, in caso di subentro del vero avente titolo si vedrebbe recesso il proprio contratto.
Le istruzioni circa lo scorrimento ed il conferimento dei relativi incarichi sul sostegno sono illustrate nel punto uno della succitata circolare.
“…Ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, in subordine alle assegnazioni provvisorie disposte ai sensi dell’art. 7 comma 16 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19, sottoscritta il 28 giugno 2018 i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree…”
L’ANIEF nei prossimi giorni sorveglierà su tutte le procedure nel rispetto e nella tutela dei diritti dei lavoratori per mezzo delle numerosissime RSU e terminali associativi presenti in tutti il territorio, segnalando prontamente le cattive prassi ed intervenendo nei modi e termini previsti dalla legge.
Milano 06/09/2018
Daniele Accettura
Coordinatore – ANIEF Milano