La precedenza per assistenza al genitore disabile deve essere riconosciuta anche al personale della scuola che chiede il trasferimento fuori provincia, questo quanto ottenuto ancora una volta in tribunale dall'Anief a tutela dei diritti dei lavoratori della scuola e delle persone con disabilità.
Il CCNI sulla mobilità del personale docente e ATA viene nuovamente messo sotto accusa in tribunale dai legali Anief e dichiarato illegittimo per contrasto con la normativa primaria. Gli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesco Lista ottengono piena vittoria patrocinando in tribunale le ragioni di una docente crotonese che rivendicava la precedenza per assistenza al genitore disabile nei trasferimenti tra province diverse. Il Tribunale del Lavoro di Crotone, infatti, accoglie il ricorso senza riserve ribadendo che la disciplina della legge n. 104/1992 costituisce “norma imperativa inderogabile, in quanto volta ad attuare fondamentali diritti della persona affetta da handicap, prevedendosi l’eliminazione di tutti gli ostacoli, materiali e giuridici che ne possono limitare il regolare dispiegarsi della vita di relazione”.
“La dichiarazione di nullità del CCNI sul punto era atto dovuto – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – la Legge 104 del 1992, infatti, è evidentemente attuativa dei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione e non poteva ritenersi derogabile per effetto di una contrattazione collettiva, con la conseguenza che la nostra azione legale ha avuto pieno successo e la precedenza prevista dalla legge speciale in materia di diritti volti a garantire l’integrazione sociale e l’assistenza delle persone con disabilità è stata pienamente riconosciuta anche in favore dei lavoratori della scuola che ne volevano usufruire per i trasferimenti fuori provincia”. L'Anief ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi sulla Mobilità per quanti abbiano dichiarato nella domanda di trasferimento i requisiti utili alla proposizione del ricorso.
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