Il Fondo Espero è nato nel 2004: è destinato al pubblico impiego e diretto nello specifico a tutti i dipendenti della Scuola; il dipendente che decide di aderire versa una tantum pari a 2,58 euro come quota di adesione, somma che gli viene trattenuta dalla busta paga. Inoltre, è necessario versare la quota obbligatoria dell’1% della retribuzione. Resta un’altra quota del tutto facoltativa del 2% se rientra nel regime di trattamento di fine servizio (TFS). Coloro che aderiscono al fondo pensione possono accedere alla riscossione della rendita RITA fino al passo successivo che porta alla pensione.
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è una prestazione slegata dalla previdenza obbligatoria (se non per la maturazione dei requisiti di accesso) con ampia libertà di scelta sulla quota in capitale richiedibile e sul numero di rate in cui suddividerla.
I requisiti, da possedere al momento della presentazione dell’istanza per ottenere la RITA dalle forme pensionistiche complementari, sono i seguenti: cessazione dell’attività lavorativa; raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa; maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza; maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 1 1, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005). Oppure, in alternativa: cessazione dell’attività lavorativa; inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi; raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b); maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005). Diversamente dalla disciplina previgente in tema di RITA, la sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un’apposita attestazione da parte dell’INPS.
Per la documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori, potrà essere acquisito l’estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell’INPS, oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA. In alcuni casi, ai sensi del DPR 445/2000, è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva.
Le modalità di erogazione della rendita temporanea anticipata consistono “nell‘erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto”. In merito al montante destinabile alla RITA, spetta all’iscritto valutare quanta parte accumulata impegnare su tale titolo, potendo la stessa gravare sull’intero importo della posizione individuale o su una sua porzione. La domanda va inoltrata direttamente al fondo. Rientra tra le facoltà del lavoratore la possibilità di decidere se accedere a tutto o a parte del montante, in relazione alla rendita che richiede.
L’associazione sindacale Anief ha siglato una convenzione con il centro servizi Cedan s.r.l.s. ente autorizzato, da parte dell'organizzazione sindacale Cisal, a fornire servizi di assistenza fiscale e patronato. Per informazioni, contatta la sede Cedan più vicina a te e visita il nostro sito! Per contattare la sede nazionale scrivi un’e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e contatta il numero 091 7098356.
Per i moduli di domanda e per tutte le informazioni sulla convenienza del fondo contattateci.