Ben nove sentenze del TAR Lazio danno piena ragione all'Anief e riconoscono la parzialità delle operazioni di mobilità 2016 affidate dal Miur all'ormai famigerato algoritmo che ha causato il trasferimento “casuale” di un notevole numero di insegnanti. Illegittimo, anche, il vincolo di permanenza quinquennale su posti di sostegno.
Con ben 9 sentenze di identico tenore, il TAR annulla le procedure di mobilità straordinaria 2016 in quanto in contrasto con il fondamentale principio del merito e del punteggio posseduto. L'Avvocato Michele Ursini dell'Anief, in collaborazione con i nostri legali sul territorio, ottiene ragione sulle operazioni di mobilità 2016 con delle sentenze di pieno accoglimento che rilevano come il Miur, affidandosi ad un non meglio specificato “algoritmo”, abbia mancato di porre in essere una “vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell’intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell’organico dell’autonomia della scuola”, così violando la normativa sull'azione amministrativa e “gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri” che, come correttamente evidenziato nelle sentenze “non possono essere legittimamente mortificate e compresse soppiantando l’attività umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell’uomo, che può essere svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche”.
Il TAR del Lazio, dunque, ancora una volta bacchetta il Ministero dell'Istruzione soprattutto per quanto riguarda le operazioni di mobilità affidate al “misterioso” algoritmo evidenziando, sul punto, come “alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l’attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimentali incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione” e, per tale motivo ribadisce come le procedure informatiche debbano essere predisposte “in funzione servente e alle quali va dunque riservato tutt’oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell’attività dell’uomo”.
“Il Tribunale Amministrativo ha dato ragione ai nostri legali – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – evidenziando come la deleteria prospettiva orwelliana posta in essere dal Miur con il famoso “algoritmo” cui ha, praticamente, deciso di demandare la funzione istruttoria e anche quella provvedimentale caratterizzanti l'azione amministrativa, risulta, invece, in aperto contrasto con il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione oltre che all’art. 6 della Convezione europea dei diritti dell’uomo”. Fondato, anche, l’ulteriore profilo di illegittimità, con cui i ricorrenti censurano la mancata previsione della deroga al vincolo di permanenza quinquennale dei docenti di sostegno sulla medesima tipologia di posto. Vittoria piena per l'Anief, dunque, che ancora una volta ottiene ragione sulle illegittimità poste in essere dal Miur nelle procedure di mobilità a discapito di tanti lavoratori della scuola.