Applicando il nuovo Ccnl del comparto Istruzione, il sistema telematico utilizzato dall’amministrazione per il conferimento delle supplenze considera i contratti 'provvisori' come se fossero delle vere supplenze annuali. Il mancato riconoscimento da parte del Sidi, penalizzerebbe così i docenti precari collocati su supplenze provvisorie, i quali non vengono informati e convocati per quelle di lunga durata con scadenza effettiva, a meno che non sia il singolo Dirigente Scolastico a provvedere alla convocazione di tutti gli interessati a prescindere dalle indicazioni riportate nel SIDI. Inoltre, sarebbe necessaria una conferma, sempre da parte del Ministero dell’Istruzione, sulla possibilità di optare senza sanzioni in caso di accettazione di un eventuale secondo contratto non più provvisorio. Il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, si chiede perché i sindacati firmatari non si siano preoccupati di prevedere una disposizione che salvaguardasse il diritto dei lavoratori di poter scegliere, ove possibile e senza penalizzazioni, per altro incarico. Invece dovremo attendere, come sempre, chiarimenti a posteriori, che rischiano nel frattempo di creare un danno a docenti e Ata precari.
Tra le anomalie prodotte in questo tormentato inizio di anno scolastico vi sono anche le nuove contrattualizzazioni dei supplenti: a minare i diritti dei precari sono, in particolare, i cosiddetti contratti con “data certa”, comprendenti la data di conclusione della supplenza, introdotti da quest’anno per sostituire l’abusata pratica delle nomine in attesa dell’avente diritto che non contemplava tale indicazione temporale. Il problema subentra quando la sottoscrizione della nuova modalità si incrocia con l’applicazione dell’ultimo Contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione.
Nella Circolare n. 37856 del 28 agosto scorso viene infatti riportato che “per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine”. C’è però un problema di attuazione della nuova norma. Diversi supplenti diretti interessati ci hanno infatti segnalato che il sistema telematico utilizzato dall’amministrazione per il conferimento delle supplenze, il SIDI, non considererebbe tali contratti per quello che sono: delle collocazioni lavorative fortemente provvisorie. In pratica, la data di scadenza indicata nel contratto viene presa “per buona” dal sistema. E se questo non riconosce la condizione lavorativa di provvisorietà, ne consegue che i docenti sottoscrittori di tali contratti non possono venire a conoscenza né essere convocati per stipulare altre eventuali supplenze annuali non provvisorie. Rischiando di trovarsi, nel volgere di qualche giorno, senza più supplenza provvisorie e con quelle annuali ormai già assegnate.
“Stupisce – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF – che il nuovo CCNL abbia previsto a corollario della nuova norma solamente l’esplicitazione della possibilità, per l’Amministrazione, di risolvere il contratto in caso di individuazione di un nuovo avente titolo da graduatorie aggiornate. Ci chiediamo perché i sindacati firmatari non si siano preoccupati di prevedere anche una disposizione che salvaguardasse in modo chiaro il diritto dei lavoratori a poter optare, ove possibile e senza penalizzazioni, per altro incarico. Invece dovremo attendere, come sempre, chiarimenti a posteriori, che rischiano nel frattempo di creare un danno a docenti e Ata precari”.
“Abbiamo anche appreso che alcuni Dirigenti Scolastici, evidentemente molto più avveduti del Miur, stanno comunque convocando anche i docenti che risultano ‘impegnati’ con contratti annuali, ma è ovvio che non ci si possa affidare all'iniziativa e alla correttezza del singolo capo d’istituto e le indicazioni ministeriali devono essere chiare e univoche”, conclude il sindacalista autonomo.
Il problema però è anche un altro: qualora il precario contrattualizzato riuscisse invece ad intercettare e ad accettare la nuova supplenza non provvisoria, sarebbe comunque necessaria una conferma da parte del Ministero dell’Istruzione sulla possibilità di accettare questa nuova collocazione senza alcuna sanzione. In base al regolamento nazionale delle supplenze, nella fattispecie l'art. 8 D.M. 131/2007, c’è il fondato rischio che l’accettazione del nuovo contratto possa essere interpretato dal sistema automatizzato del Miur come un abbandono di servizio, con conseguente inibizione della possibilità di stipulare e registrare correttamente altri contratti derivanti da qualsiasi graduatoria per l'anno scolastico in corso.
Anief ricorda ai precari diretti interessati che è invece sempre stato possibile rinunciare (foss'anche per un contratto di un solo giorno) ad un contratto fino all'avente diritto ex art 40 per altro contratto con data certa di termine. Il giovane sindacato, pertanto, chiede all’amministrazione di verificare se sussistono tali problemi sulle scadenze dei contratti, sulle possibili mancate convocazioni e inibizioni, intervenendo con sollecitudine qualora fossero confermati e invita, nelle more del necessario chiarimento da parte del Miur, i Dirigenti Scolastici a convocare tutti i docenti presenti nelle Graduatorie anche se il sistema li indica come già impegnati in supplenze al 30 giugno in modo da evitare l'evidente danno a quanti hanno accettato supplenze “al 30 giugno” che sono, in realtà, provvisorie e in attesa delle pubblicazioni delle nuove graduatorie.
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