Le spese sostenute per l'istruzione sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2018, in misura più favorevole rispetto allo scorso anno grazie ad un innalzamento dell'importo detraibile. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2018 il decreto Miur con gli importi massimi previsti per la detrazione delle spese sostenute per le Università non statali, mentre per quelle statali non vi è nessuna variazione.
La detrazione per la frequenza e il pagamento delle rette mensili dell’asilo nido (pubblico o privato) è del 19% su un importo massimo di 632 euro a figlio, mentre la detrazione delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado è del 19% fino ad un massimo di 717 euro (prima era 564 euro); inoltre, la detrazione per l’affitto degli studenti fuori sede è del 19% su un importo massimo di 2.633 euro.
La detrazione Irpef del 19% riguarda tutte le spese legate alla scuola, alla frequenza degli istituti di ogni ordine e grado, siano esse scuole materne, elementari, medie o superiori. La detrazione si può applicare ad una spesa massima di: 564 euro per l’anno 2016; 717 euro per l’anno 2017; 786 per l’anno 2018; 800 euro per l’anno 2019.
Come spiega l’Agenzia delle Entrate, lo sconto di imposta entro il tetto massimo di 786 euro viene riconosciuto per: la mensa e gli eventuali servizi integrativi di assistenza alla mensa; i servizi di pre e post scuola; le spese per le gite; l’assicurazione scolastica; i corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza, purché si tratti di corsi deliberati dall’istituto. Non sono invece spese detraibili quelle relative all’acquisto di libri o del materiale di cartoleria.
A partire da quest’anno scolastico 2018-2019, è stato istituito uno sconto fiscale ad hoc per gli studenti cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dall’apprendimento, DSA. La detrazione del 19% viene riconosciuta anche sull’acquisto di strumenti di sussidio allo studio senza tetto di spese, ma in questo caso occorre conservare non solo la ricevuta dei pagamenti, ma anche il certificato medico che attesti l’esistenza di un collegamento tra le spese fatte e il tipo di disturbo diagnosticato.
Tuttavia, siccome ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.
Si ricorda che i documenti accertanti il sostenimento della spesa per il servizio mensa devono essere rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo (pertanto è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati).