I tribunali continuano a dare ragione all'Anief e a riformare il contratto collettivo nella parte in cui non riconosce pari dignità al servizio preruolo ai fini del raggiungimento dei 5 anni di permanenza su posto di sostegno.
Il Tribunale del Lavoro di Taranto emana una nuova sentenza in cui dà conferma che il CCNI sulla mobilità è illegittimo nella parte in cui non attribuisce rilevanza alcuna al servizio su posto di sostegno svolto durante il periodo di precariato ai fini del raggiungimento del quinquennio di permanenza sul sostegno. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Ida Mendicino e Massimo Menenti ottengono una nuova vittoria per il nostro sindacato e la conferma che anche le operazioni di Mobilità 2018 sono inficiate da una contrattazione che agisce in violazione di norme imperative.
“La sentenza ottenuta dai nostri legali – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - dà piena soddisfazione alle tesi da sempre patrocinate dal nostro sindacato e conferma che il CCNI ha regolamentato le operazioni di mobilità non rispettando la professionalità acquisita dai lavoratori durante il precariato e ponendo in essere, così, un'evidente discriminazione non consentita dai principi costituzionali e dalla normativa europea”. La sentenza, infatti, evidenzia come “non ravvisandosi alcun collegamento funzionale fra l’esigenza di continuità didattica di detto specifico insegnamento e la tipologia del rapporto di lavoro dei docenti in esso impiegati (in ogni caso) per almeno un quinquennio e non essendo, pertanto, enucleabile alcuna valida ragione in relazione alla quale giustificare il trattamento deteriore riservato al servizio su posto di sostegno espletato in virtù di contratto a tempo determinato, la condotta datoriale che viene in rilievo si traduce in una discriminazione non consentita dalla normativa europea”.
Confermata, pertanto, “la sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento del periodo di servizio preruolo prestato quale insegnante di sostegno ai fini del computo del quinquennio che la abilita a chiedere il trasferimento su posto comune” con condanna del Miur a “porre in essere tutti gli atti conseguenziali nella valutazione della domanda di mobilità presentata dalla ricorrente” e a riconoscerle “il conseguente diritto al trasferimento da posto di sostegno a posto di tipo comune”.
L'Anief esprime piena soddisfazione per queste ulteriori conferme in tribunale e ricorda che è ancora possibile aderire agli specifici ricorsi patrocinati dal nostro sindacato relativi alle procedure di Mobilità 2018/2019 se si sono dichiarati nella domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo i titoli e i servizi per cui si vuole proporre ricorso.
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