Annullata erga omnes la Tabella titoli del concorso 2018. Il Miur dovrà valutare il servizio svolto per 180 giorni anche non continuativi.
Con la sentenza breve n. 9855/18 emanata dal TAR Lazio, l’avvocato Anief Chiara Sciacca ottiene l’annullamento della tabella del nuovo concorso straordinario per abilitati allegata al D.M. 995/17 nella parte in cui non prevede che il servizio scolastico svolto a tempo determinato sia valutabile come anno intero se svolto per almeno 180 giorni anche non continuativi. L’atto amministrativo è risultato, infatti, in contrasto con il testo unico della scuola 297/94, la legge 124/99 e lo stesso decreto legislativo 59/17.
“L’art. 488, d.lgs. n. 297/1994 come interpretato autenticamente dall’art. 11, co. 14 della L. n. 124/1999 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - non dispone che tale periodo di servizio debba essere continuativo come, invece, riportava la Tabella di valutazione dei titoli relativa al concorso 2018 e, pertanto, il TAR del Lazio ha concordato con i nostri legali accogliendo in toto il ricorso proposto e ribadendo che l'interprete della norma non può essere autorizzato ad introdurre restrittivamente la condizione che tale periodo minimo debba essere continuativo o non interrotto”.
Il Tribunale Amministrativo, infatti, ha evidenziato come “si profilerebbe distonico e disarmonico discriminare il servizio pregresso imponendone la continuatività onde valutarlo ai fini del punteggio finale nelle procedure concorsuali quale titolo ai sensi della impugnata Tabella A allegata, punti D.1.1. e D.1.2. al DM n. 995/2017” e dichiara la citata Tabella “illegittima nei punti D.1.1. e D.1.2. i quali vano annullati nei sensi sopra illustrati, ossia nella parte in cui non prevedono che il servizio scolastico svolto a tempo determinato sia valutabile come anno intero se svolto per almeno 180 giorni anche non continuativi ma frazionati”, “conseguendo, quale effetto conformativo dalla presente Sentenza, che il MIUR dovrà valutare il servizio prestato dai ricorrenti per un periodo non continuativo di 180 giorni, ed altresì che tale servizio dovrà essere riconosciuto a favore anche dei concorrenti che non hanno proposto ricorso, poiché i censurati punti D.1.1. e D.1.2. Della Tabella A allegata al D.M. n. 15.12.2017 n. 995 recante il regolamento del concorso di cui al D.D.G. 1.2.2018 n. 85, vengono con la presente sentenza annullati “con efficacia erga omnes, trattandosi di atto generale avente effetti inscindibili” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 giugno 2018, n. 3622, p. 3)”.
L'Ufficio Legale Anief, nelle prossime ore, trasmetterà specifiche istruzioni ai ricorrenti per rivendicare il punteggio spettante sul servizio svolto con 180 giorni non continuativi fornendo anche informazioni sulle eventuali azioni aggiuntive da porre in essere in caso di mancata immissione in ruolo se, con il punteggio corretto, i ricorrenti si sarebbero ritrovati in posizione utile per l'accesso diretto al terzo anno di FIT e valuterà la possibilità di far integrare a tutti i candidati la dichiarazione dei servizi per ottenere la corretta valutazione anche degli anni svolti con 180 giorni non continuativi.