Lo scorso 27 luglio 2018, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con una storica ordinanza, ha riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) anche per gli insegnanti che hanno stipulato contratti brevi. Tutto il personale, ha spiegato la Suprema Corte, a prescindere dal tipo di contratto professionale stipulato, ha quindi pieno diritto all’assegno mensile, da 164 euro a 257,50 euro per tutta la durata della supplenza, rivalutato dal 1° marzo 2018 con gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018 come da tabella allegata. Per questa ragione, il ricorso è stato esteso anche al recupero del Compenso Individuale Accessorio (CIA) per le fasce A, AS, B, C del personale ATA, da 58,50 euro a 64,50 euro anch’essi da rivalutare. Possibile recuperare fino a 23mila Euro per gli ultimi 10 anni.
“In ossequio proprio all'Ordinanza del 27 luglio 2018 della Cassazione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - docenti e ATA, di ruolo o precari, che hanno stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria in sostituzione di personale assente, possono, ora, rivendicare la mancata corresponsione della RPD o della CIA e agire in tribunale per rivendicare il risarcimento di quanto illegittimamente mai percepito mensilmente sullo stipendio”.
Pertanto, il sindacato Anief ha predisposto uno specifico ricorso, con adesione gratuita, dedicato al recupero della RPD e della CIA per i docenti o ATA che hanno stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie negli ultimi 5/10 anni, rivendicando la prescrizione da violazione di norma comunitaria, in modo da sanare questa ulteriore illegittimità posta in essere dal Miur e recuperare le somme mai percepite. Necessario proporre ricorso per evitare la prescrizione delle somme dovute: il principio vale anche per il personale di ruolo, relativamente agli anni di precariato svolti con supplenze brevi.
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