Le modifiche sono state chieste alla Commissione Bilancio della Camera che lo sta valutando in queste ore: si tratta di interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni-docente; di assicurare la continuità didattica degli insegnanti specializzati nell’insegnamento agli alunni disabili, superando le illegittime supplenze annuali fino al 30 giugno; di ripristinare l’insegnamento per moduli. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal: sono disposizioni indispensabili per migliorare l’attività didattica che si attua nelle nostre aule. Dai parlamentari del governo del Cambiamento, ci aspettiamo interesse per tali emendamenti e per questo chiediamo loro di prenderli in considerazione per l’inserimento nella manovra economica.
Attuare “interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni-docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2023”, al fine di assicurare “ricadute positive sulla didattica e sull’apprendimento degli alunni”, oltre ad assicurare maggiore sicurezza. A chiederlo è stato il sindacato Anief, attraverso degli specifici emendamenti al disegno di legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” AC n. 1334.
In particolare, il giovane sindacato ha chiesto di “prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti” e “l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell'infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità”. La norma, tra l’altro, ripropone quanto previsto nel disegno di legge AC 877 a firma dell’on. Lucia Azzolina (M5S) con le relative coperture finanziarie lì definite.
Per il sindacato è giunta anche l’ora di assicurare “la continuità didattica degli insegnanti di sostegno, indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità”: a questo scopo, tutti “i posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto”, superando quindi le illegittime supplenze annuali fino al 30 giugno, poiché attuate su posti vacanti disponibili, per dare spazio a quelle sino al 31 agosto di ogni anno. E “senza eccezione alcuna la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità”.
Si richiede, poi, che “a decorrere dall’a. s. 2018/2019, a partire dalle prime classi della scuola elementare” venga “ripristinato l’insegnamento per moduli”: si tratta di un obiettivo imprescindibile, dopo che “gli ultimi rapporti PIRLS” hanno confermato che “sulle capacità di lettura e sui processi di apprendimento dei bambini della scuola elementare” l’Italia ha conseguito “peggiori risultati dopo il passaggio all’insegnante unico a partire dal 1° settembre 2009” e “la scomparsa dell’insegnante specialista di lingua inglese”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, si tratta di “disposizioni indispensabili per migliorare il livello dell’attività didattica che si svolge nelle nostre aule: ridurre gli alunni per classe, che superano sempre più spesso le 30 unità per raggruppamento, è una necessità che si deve imporre qualsiasi Paese moderno che investe nelle nuove generazioni. A partire dalla scuola primaria: ecco perché chiediamo di riproporre delle ore di compresenza e adottare dei veri docenti specializzati nella lingua inglese, in modo da riportare questo ciclo scolastico ai livelli precedenti alla riforma Tremonti-Gelmini”.
“E per il sostegno è ora di farla finita con l’adozione della Legge Carrozza, la 128 del 2013, che per risparmiare e non stabilizzare continua a tenere precario un docente su tre, costringendo i presidi a nominare in autunno inoltrato dei docenti che invece dovrebbero stare in cattedra dal 1° settembre: è soprattutto da qui che passa la continuità didattica e l’affiancamento permanente ai docenti specializzati. Dai parlamentari del governo del Cambiamento – conclude Pacifico - ci aspettiamo interesse per tali emendamenti e per questo chiediamo loro di prenderli in considerazione, al fine del loro inserimento nella manovra economica”.
GLI EMENDAMENTI ANIEF SUGLI ANTICIPI PENSIONISTICI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA:
DISEGNO DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
AC n. 1334
ART. 28.
(Assunzioni nella pubblica amministrazione)
- g) L'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2023». 2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020, a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021 e a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede: - quanto a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020 e a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; - quanto a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi: 1) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2019-2021;
2) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti; 3) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell'infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità. Motivazione [Rapporto alunni-docenti e formazione delle classi]: il miglioramento del rapporto alunni/docenti avrà ricadute positive sulla didattica e sull’apprendimento degli alunni e consentirà di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce inoltre sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento. Rivedere il rapporto tra alunni e docenti è necessario altresì in vista della piena integrazione degli studenti disabili, spesso inseriti in classi composte da più di 20 allievi, in deroga a quanto previsto dall’attuale normativa. La norma ripropone quanto previsto nel disegno di legge AC 877 a firma dell’on. Azzolina con le relative coperture finanziarie lì definite. h) All’articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: “I posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”
Motivazione [Trasformazione posti in deroga di sostegno in organico di diritto e assunzioni]: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità. In ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzione n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all’organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere senza eccezione alcuna la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. Inoltre, si continua ad applicare l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11. i) A decorrere dall’a. s. 2018/2019, a partire dalle prime classi della scuola elementare è ripristinato l’insegnamento per moduli di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 148. Conseguentemente, è abrogato l’articolo 4 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è riprogrammata progressivamente negli anni successivi la dotazione organica del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all’articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
Motivazione [Ripristino insegnamento per moduli scuola elementare]: gli ultimi rapporti PIRLS sulle capacità di lettura e sui processi di apprendimento dei bambini della scuola elementare dimostrano peggiori risultati dopo il passaggio all’insegnante unico a partire dal 1 settembre 2009, e alla scomparsa dell’insegnante specialista di lingua inglese. Il fondo approvato dalla precedente legge di stabilità stanzia 50 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro per il 2019 al fine di potenziare l’organico dell’autonomia attraverso la trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto.
PER APPROFONDIMENTI: