Non basta sbloccare l’indennità di vacanza contrattuale se non si recuperare il gap con il settore privato dove sindacati e confindustria hanno firmato accordi superiori all’aumento del costo della vita nell’ultimo decennio. Anief presenta emendamenti su salario minimo e recupero dell’IVC rispetto all’inflazione, ripristino primo gradone neo-assunti, riconoscimento servizio paritarie e pre-ruolo per intero nelle ricostruzioni di carriera, card docenti anche per Ata e precari, temporizzazione Dsga e passaggi verticali, Rpd e Cia a supplenti brevi e parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato.
La maggioranza M5S-Lega si appresta ad approvare la copertura finanziaria per un nuovo incremento di stipendio dei dipendenti pubblici – tra cui docenti e Ata - di 500 euro lordi annui, 40 euro al mese, al di là della perequazione per il solo 2019, e dell’indennità di vacanza contrattuale che scatterà comunque, da aprile con un assegno tra gli 8 e 12 euro per Ata e docenti. Unico dubbio la copertura finanziaria, visto lo stanziamento di un solo miliardo. Tuttavia, poiché i dipendenti della Scuola che percepiscono in media solo 28 mila euro lordi l’anno, nell’ultimo periodo, secondo i calcoli dell’Aran, si sono ritrovati a ricevere buste paga, addirittura, in flessione, con specifici emendamenti alla Legge di Bilancio, Anief chiede “il riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat, superiore al 12%”, con la copertura finanziaria “garantita dalle risorse stanziate dal Fondo per il reddito di cittadinanza”.
I finanziamenti per l’incremento dei compensi di 3 milioni e 300 mila dipendenti pubblici non tengono conto del blocco decennale e dell’aumento dell’inflazione registrato negli anni: porteranno “un aumento medio mensile di 40 euro lordi, meno della metà dello scorso rinnovo contrattuale, che è stato, ricordiamo, di 85 euro medi e lordi. Aumento per il quale bisognerà ancora reperire le risorse”, riassume Orizzonte Scuola. A dire il vero, però, le somme reali saranno più contenute: perché dagli 1.1 miliardi di euro per il 2019, 1.425 per il 2020 e 1.775 a partire dal 2021, occorre scorporare i fondi destinati a coprire la perequazione, soprattutto a tutela degli stipendi più ridotti, che il governo Gentiloni aveva garantito solo fino a dicembre 2018, e l’indennità di vacanza contrattuale, peraltro allineata per il futuro ma non rivalutata rispetto al blocco decennale, per la quale Anief sta promuovendo un intervento della Consulta.
L’insufficienza delle risorse per i dipendenti pubblici è stata evidenziata in settimana da Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal e presidente nazionale Anief, nel corso dell’incontro con i sindacati svolto martedì scorso a Palazzo Vidoni con il Ministro della Funzione Pubblica, on. Giulia Bongiorno: “Ci sono incongruenze nella relazione tecnico-contabile sulla platea dei soggetti che avranno gli aumenti dell'indennità di vacanza contrattuale e i fondi stanziati (300 milioni sul miliardo di copertura) che pongono seri dubbi sulla copertura finanziaria degli aumenti previsti anche per il solo 2019. Rispetto agli aumenti già disposti nel presente contratto prossimo alla scadenza, bisognava invece recuperare il gap venutosi a determinare, a seguito del blocco degli stipendi, rispetto al tasso IPCA certificato: occorre quindi un +7% al netto degli aumenti per il 2016/2018 come base di partenza per aprire le trattative sul rinnovo”, ha sottolineato Pacifico.
È chiaro che occorrono maggiori risorse. A stabilirne la consistenza è stata l’Anief, attraverso gli emendamenti alla Legge di Bilancio, di cui l’associazione sindacale si è fatta promotrice, facendoli pervenire alla Commissione Bilancio della Camera. In particolare, all’articolo 21 sui “Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico”, si chiede il “riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat, superiore al 12%”, con la copertura finanziaria “garantita dalle risorse stanziate dal Fondo per il reddito di cittadinanza”. Inoltre, nell’art. 34 (Rinnovo contrattuale 2019-2021), Anief ha fatto da tramite per predisporre “per il triennio 2016/2018 ulteriori aumenti contrattuali al netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di inflazione reale”.
Tali operazioni si renderebbero necessarie pure “alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 sullo sblocco dei contratti” che “ridetermina l’assegno dell’indennità̀ di vacanza contrattuale nella misura del 50% per il triennio 2016/2018”.
Infine, sempre a livello stipendiale, con un emendamento articolato, Anief ha inteso richiedere, in nome della giurisprudenza nazionale e comunitaria, la modifica di tutte le disposizioni normative relative alla ricostruzione di carriera del personale docente e all’avanzamento di carriera del personale Ata, a tempo determinato e indeterminato, supplente breve e saltuario o annuale. Sempre per le stesse motivazioni con un’altra proposta emendativa si è inteso estendere la card docenti anche ai precari come al personale Ata.
PER APPROFONDIMENTI:
DISEGNO DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
AC n. 1334
Emendamenti ANIEF
ART. 21.
ART. 34. (Rinnovo contrattuale 2019-2021)
VII
All’articolo 34, comma 1, al termine del periodo, aggiungere il seguente testo: “Tali importi sono incrementati per disporre anche per il triennio 2016/2018 ulteriori aumenti contrattuali al netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall’Istat. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.”
Motivazione [Salario minimo garantito nel triennio 2016/2018]: rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d’acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in contrasto con gli articoli 36 e 39 della Costituzione si dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat, superiore al 12%. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 21.
VIII
All’articolo 34, comma 5, lettera a), aggiungere il seguente testo: “Conseguentemente, a partire dal 1 settembre 2015, è abolito l’articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78/90 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Pertanto, al netto degli aumenti negoziali disposti, sono rideterminati a partire dal 1 gennaio 2016 aumenti dello 0,1%, per il 2017 dello 0.6%, per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.”
Motivazione [Recupero IVC 2015-2018]: alla luce della sentenza della Consulta n. 178/2015 sullo sblocco dei contratti, si ridetermina l’assegnazione dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura del 30% del tasso di inflazione programmata per i mesi del 2015 e del 50% per il triennio 2016/2018. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 21.
IX
All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “Per il personale scolastico, sono adottate le seguenti disposizioni particolari:
- All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: “in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”; al medesimo comma, eliminare anche le parole “nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”. Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.”
- All’articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
- eliminare la parola “predette”;
- sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole “scuole statali, pareggiate e paritarie”;
- sostituire le parole “è riconosciuto” con le parole “è interamente riconosciuto”;
- eliminare le parole “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
- All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.
- E’ corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.
- In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d’inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.
- Alla copertura degli eventuali oneri previsti dagli interventi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.
Motivazione [Ripristino fasce stipendiali personale scuola neo-assunto port 2011, lettera a]: alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche, al fine di non porre in essere discriminazioni tra lavoratori, sulla mera ed ingiustificata base del criterio temporale dell’assunzione, è necessario ripristinare le fasce stipendiali precedenti a quelle riformulate ai sensi del CCNL Scuola del 4/8/2011.
[Valutazione intero pre-ruolo in ricostruzione carriera e servizio paritarie, lettera b]: considerata la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato né tra servizio prestato nella scuola statale o nella scuola paritaria, è necessario che tutto il servizio di pre-ruolo svolto, purché pari ad almeno 180 gg. in un anno scolastico, venga valutato ai fini della ricostruzione di carriera.
[Equiparazione giuridico-economica tra personale scolastico precario e di ruolo, lettera c]: in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) è necessario abolire qualsiasi forma di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
[RPD e CIA per supplente breve, lettera d]: assegnazione ai supplenti brevi dei compensi accessori riservati personale di ruolo e supplente annuale o al termine delle attività didattiche dopo l’ordinanza della Cassazione del 26 luglio 2018.
[Passaggio a uno o più livelli superiori del personale ATA e sostituzione della temporizzazione con la ricostruzione di carriera per DSGA, lettera e]: in relazione ai nuovi compiti affrontati dal personale ata della scuola dell’autonomia si vuole migliorare l’inquadramento del livello salariale fermo al 1976.
[Copertura finanziaria, lettera f]: La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 21.
X
All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “All’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale educativo e ata”; dopo le parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata”. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l’erogazione del bonus per valorizzare il merito. Conseguentemente, sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell’articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l’utilizzo del fondo ivi stanziati.
Motivazione [Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo]: considerata la centralità della formazione del personale tra le linee guida di cui alla L. 107/2015 e la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate. La copertura finanziaria per l’erogazione a nuovi 400 mila docenti e ata è garantita dal fondo fino ad oggi utilizzato come bonus per il merito.
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