Pubblicato il Decreto Ministeriale INPS sulle indicazioni operative per la cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019, trattamento di quiescenza e di previdenza. Le indicazioni operative delle domande per le pensioni del personale della scuola (docenti, dirigenti, ATA e personale educativo) sono specificate anche in una nota di avvio delle operazioni.
Decreto Ministeriale 727 del 15 novembre 2018
Nota 50647 DEL 16 Novembre - Indicazione Avvio delle operazioni
È stato fissato Il termine finale del 12 dicembre 2018 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero la permanenza in servizio per raggiugere il minimo contributivo fissato a 20 anni. Sarà differente solo per quanto riguarda la Cessazione dei dirigenti scolastici. Il termine per la presentazione della domanda dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
Potrà cessare dal servizio e accedere al trattamento pensionistico, con decorrenza 1° settembre 2019, il personale della scuola che entro il 31 dicembre 2019 maturerà i seguenti requisiti: per l’accesso alla pensione di vecchiaia: 67 anni di età (donne e uomini nati prima del 1° gennaio 1953) e almeno 20 anni di contribuzione; per l’accesso alla pensione anticipata, indipendentemente dall’età: 42 anni e 3 mesi di contributi; per le donne, 43 anni e 3 mesi per gli uomini.
Tuttora è in vigore, inoltre, il regime sperimentale “Opzione Donna”: le donne che entro il 31 dicembre 2015 abbiano compiuto 57 anni di età e maturato 35 anni di anzianità contributiva, hanno la facoltà di accedere alla pensione anticipata a condizione che optino per il calcolo della pensione col sistema totalmente contributivo. Le domande di cessazione dal servizio, e le eventuali revoche delle stesse, devono essere presentate entro il 12 dicembre 2018 tramite POLIS istanze on line, disponibile sul sito web del MIUR. In seguito le domande di pensione devono essere presentate all’INPS (che ha la competenza di accertare il diritto al trattamento pensionistico) con una delle seguenti modalità: presentazione on-line accedendo al sito web dell’INPS, previa registrazione; presentazione tramite Contact Center Integrato, telefonando al numero verde 803164; presentazione telematica attraverso l’assistenza gratuita di un PATRONATO.
Per coloro che pur possedendo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini) non hanno ancora compiuto il 65° anno di età, sarà possibile chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale trattamento di pensione (pensione più servizio a tempo parziale).
La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati esprimono l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno nel caso non vi fossero le condizioni per concedere il part- time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza). Il personale che entro il 31 agosto 2019 compie 67 anni di età ma non possiede anni 20 di contributi ha il diritto di chiedere la permanenza in servizio fino alla maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni e comunque non oltre il 71° anno di età (limiti necessari per il diritto al trattamento di pensione).
Entro lo stesso termine fissato per la cessazione, il personale interessato deve presentare la domanda di trattenimento in servizio in forma cartacea alla scuola di titolarità/servizio.
CESSAZIONE VOLONTARIA |
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Tipo di pensione |
Destinatari |
Requisiti anagrafici e contributivi |
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PENSIONE DI VECCHIAIA |
Donne e Uomini |
67 anni di età compiuti entro il 31/12/2019 e almeno 20 anni di contributi posseduti al 31/8/2019. |
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PENSIONE DI ANZIANITA’ |
Donne |
Entro il 31/12/2019: 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età. |
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Uomini |
Entro il 31/12/2019: 43 anni e 3 mesi di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età. |
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OPZIONE DONNA |
Donne |
Entro il 31/12/2015: 57 anni di età e 35 anni di contributi. Sono interessate le donne nate prima del 1°/1/1858 le quali possiedono almeno 38 anni e 8 mesi di contributi al 31/8/2019. |
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CESSAZIONE D’UFFICIO |
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Tipo di pensione |
Destinatari |
Requisiti anagrafici e contributivi |
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PENSIONE DI VECCHIAIA |
Donne e Uomini |
Entro il 31/8/2019: 67 anni di età ed almeno 20 anni di contributi (somma dei periodi posseduti anche in diverse casse previdenziali). |
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PENSIONE DI ANZIANITA’ |
Donne |
Entro il 31/8/2019: 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva e 65 anni di età. |
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Uomini |
Entro il 31/8/2019: 43 anni e 3 mesi di anzianità contributiva e 65 anni di età. |
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Anief ricorda che sul tema pensioni è possibile chiedere una consulenza personalizzata a Cedan, contattando la sede più vicina. Per maggiori informazioni ci si può collegare al sito internet oppure scrivere una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattare il numero 091 7098356.