Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, 31 ottobre 2018, si configurano come tardive. Per la tardiva presentazione della dichiarazione si determinerà: l’eventuale sanzione per omesso o tardivo versamento; la sanzione vera e propria per la tardività (assimilata alla omissione) applicabile nella misura “fissa”.
Per quanto riguarda la dichiarazione tardiva, la circolare n. 42 precisa che tale dichiarazione rimane soggetta alla sanzione “fissa” di 250 euro: essa può essere ridotta con il ravvedimento operoso a 1/10 (quindi 25 euro). Se dalla dichiarazione tardiva risulta un debito d’imposta, si dovranno versare, oltre al tributo, gli interessi (con decorrenza dalla scadenza naturale dei versamenti) e la sanzione per omesso versamento, ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione; se, invece, vengono superati i 90 giorni, avremo una dichiarazione omessa.
Le sanzioni previste per l’omessa presentazione (oltre i 90 giorni) possono essere riassumibili nel seguente modo: se sono dovute imposte la sanzione amministrativa va dal 120% al 240% (con minimo di 250 euro) dell’ammontare delle stesse (articolo 1 comma 1 e 3 del D.lgs 471/97); la sanzione va dal 60 al 120% nel caso in cui il contribuente provveda a presentare una nuova dichiarazione entro i termini della dichiarazione per l’anno successivo, mentre rimane dal 120 al 240% se non provvede alla nuova presentazione; (ricordiamo che il ravvedimento è possibile solo se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni) per la sanzione dal 60 al 120%, applicabile alla dichiarazione presentata entro l’anno successivo, non è possibile alcun ravvedimento; se non sono dovute imposte o per l’omessa dichiarazione si applica la sanzione da 250 a mille euro. Se si presenta la dichiarazione entro i termini dell’anno successivo, la sanzione va da 150 a 500 euro.
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