Salvo lo Stato che avrebbe dovuto sborsare 5 miliardi di arretrati. Per volontà dei sindacati firmatari dell'accordo del 1999, chi è stato assunto dopo il 2001 merita di essere trattato diversamente dai suoi colleghi e dai lavoratori del privato. Anief vigilerà sul recupero ai fini della liquidazione. Chi è in regime di TFS, invece, può ancora entro dicembre inviare la diffida o ricorrere in tribunale per recuperare il biennio 2011/12; trascorso tale termine gli arretrati andranno prescritti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213/18 sottolinea come la parte negoziale (confederazioni rappresentative) abbia avuto un ruolo decisivo vent'anni fa nel mantenere il contributo per evitare una disparità di trattamento tra lavoratori assunti prima e dopo il 2000. Ricorda, inoltre, che è previsto un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali del trattamento di fine rapporto: incremento che Anief si riserva di verificare nei ricorsi pendenti del personale andato in quiescenza. Lo studio legale del giovane sindacato rammenta che i dipendenti in servizio ed in regime di TFS devono, invece, presentare formale diffida entro la fine del 2018: in tal modo, potranno richiedere tale trattamento per il biennio 2011/2012. Mentre chi è andato in pensione può procedere direttamente alla richiesta del 2,69% per le due annualità, dopo aver ricevuto la liquidazione, aderendo al ricorso al seguente link.
La riduzione del 2,5% dello stipendio dei dipendenti pubblici in regime di TFR è legittima: a stabilirlo, il 22 novembre, è stata la Consulta respingendo la questione di legittimità costituzionale della legge 448/1998 sollevata dal Tribunale di Perugia con Ordinanza n. 125 del 21 aprile 2017. La sentenza n. 213/18, tuttavia, si sofferma a lungo anche sull’importanza che hanno avuto le confederazioni sindacali nell’imporre nell'avvicendarsi “dei due regimi delle indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici (sentenza n. 244 del 2014, punto 7.1. del Considerato in diritto)”. A questo proposito, i giudici parlano “di primaria importanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative che il 29 luglio 1999 hanno stipulato con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) un accordo quadro nazionale successivamente recepito dal d.P.C.m. 20 dicembre 1999”.
Sempre la Corte Costituzionale, nella suddetta sentenza 213/18, si sofferma sul fatto che “nella sede negoziale” con i sindacati “nell'alveo delle indicazioni offerte dall'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, sono state definite le misure atte a salvaguardare il principio dell'invarianza della retribuzione netta e a contemperare la tutela dei diritti retributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici con la salvaguardia della sostenibilità del sistema complessivamente considerato”. Tale salvaguardia del principio dell'invarianza della retribuzione netta, quindi, non può decadere. Gli stessi giudici della Consulta ricordano che il passaggio tra i due regimi prevede una “transizione secondo un percorso graduale”.
Per fare chiarezza, ricordiamo che il Trattamento di Fine Servizio (TFS) corrisponde alla liquidazione dei dipendenti pubblici che sono stati assunti a tempo indeterminato fino al 31/12/2000; mentre il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta la liquidazione dei dipendenti privati e pubblici assunti dall’1/01/2001 o che al 31/12/2000 non avevano ancora un contratto a tempo indeterminato. Ora, premesso che il TFR è prestazione economica totalmente a carico del datore di lavoro anche nel caso in cui il dipendente risulti impiegato in attività della Pubblica Amministrazione e che quindi a pagare sia lo Stato, molti dipendenti della Pubblica Amministrazione si sono ritrovati nella posizione di avere sulla propria busta paga un prelievo forzoso per la copertura del proprio TFR; tale prelievo è quantificato su un importo pari al 2,5% calcolato sull’80% dello stipendio mensile.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, nel commentare l’espressione dei giudici, si sofferma sul “ruolo centrale che la Consulta ha confermato alle confederazioni sindacali nel passaggio dal primo al secondo regime. Inoltre, rimane fondamentale che tutti i lavoratori in servizio ed in regime di TFS presentino la diffida da noi predisposta entro la fine del 2018. In caso contrario, da 1° gennaio 2019 scatterà la prescrizione: solo in questo modo avranno la possibilità di richiedere il trattamento di fine rapporto per il biennio 2011/2012. I lavoratori pubblici nel frattempo andato in pensione possono invece procedere direttamente alla richiesta del 2,69% per le due annualità dopo aver ricevuto la liquidazione”.
Anief ribadisce a tutti i dipendenti in regime di TFS che qualora non inviino formale diffida entro il 31 dicembre 2018 non potranno recuperare il differenziale del 2,69% mensile per il biennio 2011/2 non versato dallo Stato, per la prescrizione intervenuta a seguito del quinquennio trascorso da quando il Governo avrebbe dovuto disciplinare e finanziare l'ex TFS “tieffirizzato”. Resta inteso che se già pensionati, allora i lavoratori pubblici dovrebbero da subito, anche con decreto ingiuntivo, ricorrere in tribunale sempre al fine di recuperare il credito indebitamente sottratto.
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